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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1981

Cassazione n. 37302/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1981 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "."-b Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

L'esponente deduce, con un primo motivo, violazione degli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen.; 73 d.P.R. 309/90; 133 e 62-bis cod. pen.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 178, 179, 438 cod. proc. pen.

Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione e del trattamento sanzionatorio adottato.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente caduta in sequestro.

La doglianza è generica.

Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione espressa dai giudici in sentenza, in cui non si fa riferimento al solo dato ponderale, ma al confezionamento in dosi della sostanza in sequestro e alla circostanza del ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiale idoneo alla ripartizione in dosi della sostanza.

La doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è destituita di fondamento (cfr. cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di merito, del tutto corretta in punto di diritto.

Il terzo motivo di ricorso è carente in termini di necessaria specificità.

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre rammentare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: " pena congrua", " pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1981 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "."-b Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'esponente deduce, con un primo motivo, violazione degli artt. 192, 533, 535 cod. proc. pen.; 73 d.P.R. 309/90; 133 e 62-bis cod. pen. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 178, 179, 438 cod. proc. pen. Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione e del trattamento sanzionatorio adottato. Il ricorso è inammissibile. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante. Con riguardo al primo motivo di ricorso, si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente giustificato la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente caduta in sequestro. La doglianza è generica. Il ricorso non si confronta con la puntuale motivazione espressa dai giudici in sentenza, in cui non si fa riferimento al solo dato ponderale, ma al confezionamento in dosi della sostanza in sequestro e alla circostanza del ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiale idoneo alla ripartizione in dosi della sostanza. La doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche è destituita di fondamento (cfr. cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte di merito, del tutto corretta in punto di diritto. Il terzo motivo di ricorso è carente in termini di necessaria specificità. Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre rammentare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: " pena congrua", " pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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