CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 24625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29120/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FORENSE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso il domicilio digitale comunicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 317/2018depositata il 20/04/2018 , R.G.N. 702/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione alla cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di complessivi euro 5.794,36, a titolo di contributi vari, sanzioni e interessi in relazione agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 dovuti alla [OSCURATO:PERSONA]; 2.la professionista contestava la debenza della contribuzione relativamente agli anni 2011 e 2012, assumendo di non aver raggiunto i limiti di reddito fissati dal comitato dei delegati per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa; 3.il Tribunale di Marsala accoglieva l'opposizione; 4.la Corte di appello, con la sentenza quiimpugnata, invece, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a versare alla Cassa nazionale forense gli importi addebitati per omissioni contributive relativamente agli anni 2010,2011 e 2013, per un totale di euro 3.291,28 oltre accessori di legge; 5.a fondamento del decisum,premesso che era controversa, per gli anni 2011 e 2012, la produzione di un «reddito professionale netto» tale da determinare l’obbligo di iscrizione alla Cassa, in base ai limiti stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA] della C assa nazionale forense, ha osservato come quest’ultima, nella propria potestà regolatoria, avesse stabilito che, ai fini dell’obbligo contributivo, rilevasse il reddito dichiarato al « [OSCURATO:PERSONA] 21, col. 2 del [OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, alla stregua di tale parametro di riferimento, la professionista aveva prodotto, per il 2011, un reddito superiore all’imponibile minimo contributivo; per il 2012, viceversa, risultava prodotto un reddito al di sotto della soglia di imponibilità; 6.la Corte territoriale giudicava non persuasiva la linea difensiva della professionista secondo cui ai fini della determinazione del «reddito professionale netto» dovesse considerarsi il reddito imponibile ai fini fiscali, come delineato ai sensi degli artt. 3 e 10 TUIR e cioè quello ottenuto sottraendo al reddito compless ivo eventuali oneri deducibili sostenuti; 7.per la Corte di merito, stante l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile degli enti previdenziali dei liberi professionisti, la Cassa forense aveva legittimamente stabilito un parametro reddituale diverso e autonomo rispetto alla legislazione fiscale; 8.quanto alle restanti poste debitorie inserite in cartella «in assenza di ragioni di doglianza», andava confermato il fondamento della pretesa contributiva; 9.ha proposto ricorso per cassazione la professionista, con due motivi, cui hanno opposto difese, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 10. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 11. con il primo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, e 10 DPR 22 dicembre 1986 nr. 917 (TUIR) e «s.m.i.», in combinato disposto con l’art. 11 della legge nr. 141 del 1992, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980 nr. 576; 12. secondo la ricorrente, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, occorreva far riferimento al «reddito imponibile ai fini Irpef»vale a dire al «reddito complessivo», al netto degli oneri deducibili, che non poteva essere quello indicato nel Quadro «RE 21, colonna 2, del modello unico» relativo, invece, all'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero; 13. per la professionista, la [OSCURATO:PERSONA] ben pot eva , nell'esercizio del suo potere autoregolamentare, fissare o variare i limiti redditualiutili alla verifica d ella continuità professionale ma non già attribuire al concetto di « reddito professionale netto » un significato ed una portata diversada quella stabilita dalla legge; 14. il motivo va, nel complesso, rigettato; 15. in disparte i profili di inammissibilità delle censure, carenti della puntuale trascrizione degli atti della Cassa ( in particolare la delibera del comitato dei delegati), i rilievi sono infondati alla stregua delleconsiderazioni che si vanno ad illustrare ; 16. l’art. 2 della legge nr. 319 del 1975 stabilisce che « Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determin(a)[…] i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che[…] esercitino la libera professione forense con carattere di continuità. Tali criteri (sono) determinati tenendo presente l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento[ …]» ; 17. l’art. 22, comma 2, della legge nr. 576 del 1980, come sostituito dall' art. 11, l. 11 febbraio 1992, n. 141 , ha poi stabilito che: «L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione»; 18. le disposizioni confermano, ove ve ne fosse bisogno, che è la Cassa ad individuare, nell’ambito della propria autonomia regolamentare (in argomento, di recente, Cass. 544 del 2021), la soglia reddituale per l’insorgenza dell’obbligo contributivo; 19. il profilo controverso non riguarda i limiti reddituali fissati, tempo per tempo, per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa ma piuttosto l ’individuazione dell’imponibile contributivo : più esattamente, l’individuazione dell’importo che, dichiarato dal professionista, deve essere preso in considerazione per stabilire la sussistenza o meno del carattere continuativo della professione e , quindi, dell’obbligazione contributiva; 20. la sentenza impugnata chiarisce che il « reddito professionale» si calcola in base a quanto riportato, nella dichiarazione dei redditi, al riquadro «RE 21» che, pacificamente, indica«l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero»; 21. secondo la tesi proposta da lla professionista, in vece, il concetto di «reddito professionale netto» defini rebbe un valore diverso corrispondente al cd. imponibile Irpef, vale a dire al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili; 22. il Collegio giudica corrette le conclusioni de lla Corte di merito; 23. l ’imponibile contributivo fa riferimento - come deve essere - al « reddito professionale » (v. , in argomento, sia pure ad altri fini, Cass. nr. 5380 del 2018) mentre gli oneri deducibili si riferiscono, almeno ratione temporis,al «reddito complessivo»; 24. il primo ( id est: il reddito professionale) indica i (soli) compensi derivanti da un’attività professionale e/o artistica. Il reddito complessivo, invece, ècomprensivo di tutti i redditi posseduti dal contribuente in un periodo d'imposta (per es: fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, ecc.); 25. il « reddito professionale netto » , che costituisce l’imponibile contributivo, esprime, dunque, un concetto diverso dal «reddito imponibile ai fini Irpef» (su cui cioè viene calcolata l’imposta) perché solo quest’ultimo e non il primo è dato dalla differenza tra reddito (complessivo) e oneri deducibili; tra questi (id est: t ra gli oneri deducibili ) , peraltro, ai sensi dell’art. 10 lett. e) TUIR, figurano proprio i contributi versati alla cassa professionale, sicché non è concettualmente ipotizzabile che l’imponibile contributivo consegua alla deduzione dei contributi stessi; 26. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.–è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per avere la Corte di appello affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione all’anno 2013, in assenza di una specifica domanda della Cassa; 27. le censure si arrestano ad un rilievo di inammissibilità per difetto di specificità; esse, infatti, sono formulate senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ. e dall' art. 369 nr. 4 cod.proc.ci v . In particolare, non risultano trascritti, almeno nelle parti salientia sostenere le censure, gli atti introduttivi dei giudizi di merito, sicché è impedita alla Corte la verifica della denunciataultrapetizione; 28. in proposito, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v.Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 10 aprile 2014, n. 8450;Cass. 4 luglio 2014, n. 15367 ; Cass. 28 novembre 2014, n. 25308;Cass. 5 agosto 2019, n. 20904); 29. complessivamente, il ricorso va rigettato; 30. la relativa novità della questione principale giustifica l’integrale compensazionedelle spese di lite; 31. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributoove lo stesso risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater , dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore i