CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 1969
Cassazione n. 44688/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/04/1969 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 19174/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto altresì che l'unico motivo di ricorso - attinente al trattamento sanzionatorio (con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1