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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 28846/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.38715-2019 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1052/2019 della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA— ROMAGNA , depositata il 24 /5/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. S. a .S. proponericorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia— Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro avente ad oggetto atto di risoluzione consensualedi pregresso atto di compravenditaimmobiliare.

Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione «degli artt. 20 e 28, comma 2, del d.P.R.131/1986; dell'art.1372 c.c.; degli artt.3 e 23 della Costituzione » e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente affermato che l'atto di mutuo dissenso si configuraquale nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario, provocando un nuovo trasferimento di proprietà, con conseguente applicabilità dell'imposta proporzionale di registro.

1.2. La doglianza è infondata.

1.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, la risoluzione di un precedente contratto permutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato,in tema di imposta di registro, in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 346 del 1990 (cfr. Cass. n. 24506/2018; conf.

Cass. n. 16681/2024).

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «degli artt. 1, 2 e 4 del d.P.R.633/1972, nonché dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 40 del d.P.R.131/1986» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la non assoggettabilità della fattispecie ad imposta di registro,pur essendo « il ritenuto ri - trasferimento attratto al regime Iva sotto i profili oggettivo e soggettivo, con conseguente applicabilità dellasola imposta fissa di registro in virtù del principio di alternatività tra Iva e registro sancita dall'art.40 del d.P.R. 131/86 ». 2.2.La doglianza è fondata.

2.3. Considerato che, come dianzi illustrato, la risoluzione del contratto derivante da un nuovo accordo in tal senso delle parti (mutuo dissenso)comporta che «le prestazioni» da essa derivanti sono soggette ad autonoma tassazione, e che l’imposta di registro va, dunque,applicata secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari, ne consegue l’applicabilità del principio di alternatività IVA/imposta di registro allorché si versi in ipotesi di attodi trasferimento immobiliare soggetto ad IVA . 3.Sulla scorta di quanto sin qui indicato, il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo motivo, respinto il primo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.38715-2019 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza n. 1052/2019 della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA— ROMAGNA , depositata il 24 /5/2019 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. di [OSCURATO:PERSONA] C. S. a .S. proponericorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia— Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro avente ad oggetto atto di risoluzione consensualedi pregresso atto di compravenditaimmobiliare. Agenzia delle entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione «degli artt. 20 e 28, comma 2, del d.P.R.131/1986; dell'art.1372 c.c.; degli artt.3 e 23 della Costituzione » e lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe erroneamente affermato che l'atto di mutuo dissenso si configuraquale nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario, provocando un nuovo trasferimento di proprietà, con conseguente applicabilità dell'imposta proporzionale di registro. 1.2. La doglianza è infondata. 1.3. Come già affermato da questa Corte, in tema di imposta di registro, la risoluzione di un precedente contratto permutuo dissenso con conseguente retrocessione dei relativi beni, integrando un nuovo contratto con contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti di natura retro-traslativa di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassato,in tema di imposta di registro, in misura proporzionale, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, ponendo alla base dell'imposizione il valore del bene nella sua oggettiva consistenza al momento della retrocessione, secondo la regola di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 346 del 1990 (cfr. Cass. n. 24506/2018; conf. Cass. n. 16681/2024). 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «degli artt. 1, 2 e 4 del d.P.R.633/1972, nonché dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 40 del d.P.R.131/1986» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso la non assoggettabilità della fattispecie ad imposta di registro,pur essendo « il ritenuto ri - trasferimento attratto al regime Iva sotto i profili oggettivo e soggettivo, con conseguente applicabilità dellasola imposta fissa di registro in virtù del principio di alternatività tra Iva e registro sancita dall'art.40 del d.P.R. 131/86 ». 2.2.La doglianza è fondata. 2.3. Considerato che, come dianzi illustrato, la risoluzione del contratto derivante da un nuovo accordo in tal senso delle parti (mutuo dissenso)comporta che «le prestazioni» da essa derivanti sono soggette ad autonoma tassazione, e che l’imposta di registro va, dunque,applicata secondo il regime previsto per i trasferimenti immobiliari, ne consegue l’applicabilità del principio di alternatività IVA/imposta di registro allorché si versi in ipotesi di attodi trasferimento immobiliare soggetto ad IVA . 3.Sulla scorta di quanto sin qui indicato, il ricorso va dunque accolto limitatamente al secondo motivo, respinto il primo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , respinto il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della
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