CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 24847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la prima decisione che gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso ha denunciato un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); e, comunque, si è affidato ad assedi del tutto generici sia nella parte in cui ha inteso censurare la qualificazione del ricorrente come persona socialmente pericolosa (anche allorché ha richiamato assertivamente la riduzione della pena a lui irrogata, e gli elementi su cui essa si fonderebbe, nel procedimento penale richiamato dalla Corte di merito nel decreto impugnato) sia nella parte in cui ha inteso censurare l'attribuzione allo stesso ricorrente di una pericolosità attuale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i