CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 01359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. 6626/2023 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3121/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA. * * * * * Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese di lite, in presenza di intervenuto accordo tra le parti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Così deciso i