Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12932/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 09/11/2021 del tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2021, il tribunale di Milano, adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza del 24 settembre 2021 della corte di appello di Milano, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui respinge l'istanza del ricorrente senza tenere conto delle prospettazioni difensive.

Con riguardo alla circostanza per cui l'imputato è stato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova terapeutico presso la Comunità "[OSCURATO:PERSONA]", luogo presso cui, dal 18 maggio 2021, viene svolta anche la misura degli arresti domiciliari.

Così realizzandosi un regime di stringente sorveglianza cui l'imputato si è attenuto.

Inoltre, la difesa ha anche evidenziato come, a fronte di un ridimensionamento delle esigenze cautelari, la corte di appello ha più volte concesso autorizzazioni al ricorrente per allontanarsi dalla struttura.

Si rileva, quindi, che le considerazioni di cui alla ordinanza impugnata, in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, di tipo probabilistico, sebbene in concreto la paventata probabilità non esista (atteso il regime detentivo alternativo cui è sottoposto il ricorrente, che impedirebbe di riallacciare rapporti con ambienti delinquenziali), sarebbero disancorate dai dati forniti dalla difesa.

Inoltre, si contesta la mancata considerazione del tempo decorso dai fatti.

Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione del tribunale circa l'irrilevanza dell'intervenuto rispetto della misura degli arresti domiciliari, siccome da ricondurre all'assenza di una completa libera volontà del soggetto di autodeterminarsi, a fronte della ritenuta impossibilità di assicurare le esigenze cautelari tramite la sola permanenza nella struttura comunitaria terapeutica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha enucleato una complessiva motivazione con cui ha ribadito l'attualità delle esigenze cautelari come fronteggiabili solo con la misura degli arresti domiciliari, valorizzando sia la gravità dei reati per cui è applicata la misura sia l'abitualità delle condotte criminali sia, quindi, l'indole professionale criminosa dell'imputato, anche alla luce sia dei precedenti penali - dimostrativi di una determinazione a delinquere mai frenata dalle sentenze di condanna intervenute - sia la circostanza per cui l'imputato è ricaduto nella commissione di condotte illecite nonostante abbia portato positivamente a termine specifici programmi di affidamento in prova .

Coerente con tale ricostruzione della personalità dell'uomo, è il rilievo per cui il rispetto delle prescrizioni inerenti la misura sia da ritenersi connaturato alla esigenza di evitare aggravamenti della stessa, piuttosto che a moti di resipiscenza, oltre che alla sussistenza di situazioni connotate dalla assenza di una libera volontà di autodeterminarsi.

Puntuale e congruo, alla luce del predetto quadro, è anche il rilievo della irrilevanza in sé dell'intervenuto decorso del tempo.

Appare naturalmente congrua la conclusione circa l'attualità delle esigenze cautelari, in coerenza con il principio per cui, in tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018 Rv. 274085 — 01).

Rispetto a tale motivazione, immune da vizi, le censure proposte, da una parte, non tengono conto e quindi non si confrontano con il complessivo ragionamento del tribunale, trascurando l'importante rilievo dato ai precedenti penali e all'espletamento già avvenuto di programmi di affidamento in prova non ostativi alla ricaduta criminale, quali dati dimostrativi di una forte pervicacia nell'agire illecito, così incorrendo in un vizio di carenza di specificità estrinseca, atteso il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Dall'altra, insistono in una mera diversa valutazione, parziale, di circostanze pur valutate dal tribunale.

In tale quadro, quanto alla ritenuta contraddittorietà circa la non rilevanza del rispetto della misura in atto pur a fronte di una situazione costrittiva quale quella dell'affidamento in prova disposto, e quanto alla mancata risposta circa il rilievo della avvenuta concessione, in costanza di misura, di autorizzazioni ad assentarsi dalla comunità, il ricorrente in realtà non coglie la risposta, coerente, che, attraverso la sopra sintetizzata motivazione, emerge anche su tali punti: in ragione della valorizzazione, corretta e coerente, di una personalità fortemente e permanentemente incline a rituffarsi nella commissione di reati, giustificativa di concreti giudizi inerenti il pericolo di recidivanza.

Giova al riguardo anche rammentare, in assenza dei prospettati vizi, che con riferimento ai difetti di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 09/11/2021 del tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021, il tribunale di Milano, adito con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la ordinanza del 24 settembre 2021 della corte di appello di Milano, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui respinge l'istanza del ricorrente senza tenere conto delle prospettazioni difensive. Con riguardo alla circostanza per cui l'imputato è stato sottoposto alla misura dell'affidamento in prova terapeutico presso la Comunità "[OSCURATO:PERSONA]", luogo presso cui, dal 18 maggio 2021, viene svolta anche la misura degli arresti domiciliari. Così realizzandosi un regime di stringente sorveglianza cui l'imputato si è attenuto. Inoltre, la difesa ha anche evidenziato come, a fronte di un ridimensionamento delle esigenze cautelari, la corte di appello ha più volte concesso autorizzazioni al ricorrente per allontanarsi dalla struttura. Si rileva, quindi, che le considerazioni di cui alla ordinanza impugnata, in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, di tipo probabilistico, sebbene in concreto la paventata probabilità non esista (atteso il regime detentivo alternativo cui è sottoposto il ricorrente, che impedirebbe di riallacciare rapporti con ambienti delinquenziali), sarebbero disancorate dai dati forniti dalla difesa. Inoltre, si contesta la mancata considerazione del tempo decorso dai fatti. Sarebbe altresì contraddittoria la motivazione del tribunale circa l'irrilevanza dell'intervenuto rispetto della misura degli arresti domiciliari, siccome da ricondurre all'assenza di una completa libera volontà del soggetto di autodeterminarsi, a fronte della ritenuta impossibilità di assicurare le esigenze cautelari tramite la sola permanenza nella struttura comunitaria terapeutica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha enucleato una complessiva motivazione con cui ha ribadito l'attualità delle esigenze cautelari come fronteggiabili solo con la misura degli arresti domiciliari, valorizzando sia la gravità dei reati per cui è applicata la misura sia l'abitualità delle condotte criminali sia, quindi, l'indole professionale criminosa dell'imputato, anche alla luce sia dei precedenti penali - dimostrativi di una determinazione a delinquere mai frenata dalle sentenze di condanna intervenute - sia la circostanza per cui l'imputato è ricaduto nella commissione di condotte illecite nonostante abbia portato positivamente a termine specifici programmi di affidamento in prova . Coerente con tale ricostruzione della personalità dell'uomo, è il rilievo per cui il rispetto delle prescrizioni inerenti la misura sia da ritenersi connaturato alla esigenza di evitare aggravamenti della stessa, piuttosto che a moti di resipiscenza, oltre che alla sussistenza di situazioni connotate dalla assenza di una libera volontà di autodeterminarsi. Puntuale e congruo, alla luce del predetto quadro, è anche il rilievo della irrilevanza in sé dell'intervenuto decorso del tempo. Appare naturalmente congrua la conclusione circa l'attualità delle esigenze cautelari, in coerenza con il principio per cui, in tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018 Rv. 274085 — 01). Rispetto a tale motivazione, immune da vizi, le censure proposte, da una parte, non tengono conto e quindi non si confrontano con il complessivo ragionamento del tribunale, trascurando l'importante rilievo dato ai precedenti penali e all'espletamento già avvenuto di programmi di affidamento in prova non ostativi alla ricaduta criminale, quali dati dimostrativi di una forte pervicacia nell'agire illecito, così incorrendo in un vizio di carenza di specificità estrinseca, atteso il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Dall'altra, insistono in una mera diversa valutazione, parziale, di circostanze pur valutate dal tribunale. In tale quadro, quanto alla ritenuta contraddittorietà circa la non rilevanza del rispetto della misura in atto pur a fronte di una situazione costrittiva quale quella dell'affidamento in prova disposto, e quanto alla mancata risposta circa il rilievo della avvenuta concessione, in costanza di misura, di autorizzazioni ad assentarsi dalla comunità, il ricorrente in realtà non coglie la risposta, coerente, che, attraverso la sopra sintetizzata motivazione, emerge anche su tali punti: in ragione della valorizzazione, corretta e coerente, di una personalità fortemente e permanentemente incline a rituffarsi nella commissione di reati, giustificativa di concreti giudizi inerenti il pericolo di recidivanza. Giova al riguardo anche rammentare, in assenza dei prospettati vizi, che con riferimento ai difetti di mancanza, l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il
Sentenza Cassazione n. 12932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris