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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:T:2025:562
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0297_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑297/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale – Lesione della reputazione e della presunzione di innocenza – Danno morale – Realtà del danno»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a) ed e); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, a) e e), e 2024/849] (v. punti 33‑38, 48, 49, 52, 59)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Persone, entità od organismi che effettuano transazioni con i gruppi separatisti della regione del Donbas – Persone che hanno esercitato tale attività in passato – Inclusione – Presupposti – Elementi comprovanti l’attuale coinvolgimento di tali persone in detta attività – Assenza – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a) ed e); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, a) e e), e 2024/849] (v. punti 39, 40, 53, 58)

3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Pregiudizio – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 66‑68, 81‑83, 86)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Compatibilità con detto principio – Presupposti – Previsione per legge – Adozione da parte di un’autorità competente – Carattere limitato nel tempo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a) e e); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, a) e e), e 2024/849] (v. punti 70‑76)

5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno morale risultante dalla lesione della reputazione del ricorrente per via dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti – Accertamento dell’illegittimità di dette misure restrittive – Risarcimento adeguato del danno morale (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 84, 85) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0297_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 giugno 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑297/24) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Errore di valutazione – Responsabilità extracontrattuale – Lesione della reputazione e della presunzione di innocenza – Danno morale – Realtà del danno» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a) ed e); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, a) e e), e 2024/849] (v. punti 33‑38, 48, 49, 52, 59) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Persone, entità od organismi che effettuano transazioni con i gruppi separatisti della regione del Donbas – Persone che hanno esercitato tale attività in passato – Inclusione – Presupposti – Elementi comprovanti l’attuale coinvolgimento di tali persone in detta attività – Assenza – Errore di valutazione [Decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a) ed e); regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 3, § 1, a) e e), e 2024/849] (v. punti 39, 40, 53, 58) 3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Pregiudizio – Nesso causale – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 66‑68, 81‑83, 86) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Compatibilità con detto principio – Presupposti – Previsione per legge – Adozione da parte di un’autorità competente – Carattere limitato nel tempo [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; decisione 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a) e e); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, a) e e), e 2024/849] (v. punti 70‑76) 5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno morale risultante dalla lesione della reputazione del ricorrente per via dell’adozione di misure restrittive nei suoi confronti – Accertamento dell’illegittimità di dette misure restrittive – Risarcimento adeguato del danno morale (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 84, 85) Dispositivo 1) La decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].
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