CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 32255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili perché, al di là delle astratte definizioni riportate nel secondo motivo, si risolvono nella mera e generica reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto si limita a censurare genericamente il trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente