CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 07773/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 22934/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; [OSCURATO:PERSONA] + 1, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Considerato che il difensore dei ricorrenti ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso del 26.02.2025, del cui deposito è stata data comunicazione alla parte controricorrente, a cura della cancelleria, in data 26.02.2025; Ritenuto che la parte controricorrente non ha fatto pervenire dichiarazione di adesione alla rinuncia e che, pertanto, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma