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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 09391/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13026-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 13 - [OSCURATO:PERSONA] 1-1A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA].ODIO 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2203/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Milano via Cassinis 13 - via Gaggia 1-1/A ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2203/2021 che ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza non definitiva di primo grado del Giudice di pace di Milano, ha dichiarato l'inesistenza dell'atto di citazione in opposizione del ricorrente.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente.

Il controricorrente ha formulato istanza di rimessione alle sezioni unite essendo la questione oggetto del ricorso questione di massima di particolare importanza.

Dato che alla data dell'adunanza in camera di consiglio non si è ancora avuta la decisione da parte del primo presidente della Corte di cassazione in ordine alla richiesta di rimessione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13026-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 13 - [OSCURATO:PERSONA] 1-1A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA].ODIO 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2203/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 15/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Milano via Cassinis 13 - via Gaggia 1-1/A ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2203/2021 che ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza non definitiva di primo grado del Giudice di pace di Milano, ha dichiarato l'inesistenza dell'atto di citazione in opposizione del ricorrente. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente. Il controricorrente ha formulato istanza di rimessione alle sezioni unite essendo la questione oggetto del ricorso questione di massima di particolare importanza. Dato che alla data dell'adunanza in camera di consiglio non si è ancora avuta la decisione da parte del primo presidente della Corte di cassazione in ordine alla richiesta di rimessione, la causa va rinviata a nuovo ruolo. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 09391/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris