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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07652/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOI dato avviso alle par-g; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 41031/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata in appello su concorde richiesta delle parti la pena di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e al calcolo della pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla qualificazione del fatto, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOI dato avviso alle par-g; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 41031/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata in appello su concorde richiesta delle parti la pena di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato eccepisce con un unico motivo di ricorso il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità e al calcolo della pena; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, né sulla qualificazione del fatto, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris