CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40564/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e di interruzione di pubblico servizio, condannandolo alla pena di giustizia. 1 Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa - attraverso peraltro un'impostazione già di per sé inammissibile per genericità intrinseca e per l'appuntarsi direttamente su un passaggio della testimonianza del verbalizzante resa in primo grado, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata - e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Inoltre, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406). Manifestamente infondata è poi la richiesta di declaratoria della prescrizione dei reati, commessi il 17.3.2015, dovendosi considerare anche i giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione che ammontano a complessivi giorni 308 (sicché anche il minor termine di prescrizione di sette anni e mezzo, per il reato di cuì all'art. 340 c.p., determinato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157-161 cod. pen., è decorso solo dopo la sentenza dí appello - segnatamente ad agosto del 2023 - e non è quindi rilevabile nella presente sede a fronte di un ricorso inammissibile, stante il giudicato sostanziale formatosi in relazione alla pronuncia di appello). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che sì reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass