CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bari, in data 19 novembre 2021, ha parzialmente riformato (concedendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna - nel resto confermata - emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Bari - sezione distaccata di Bitonto - il 26 maggio 2011 in relazione a reato detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. 1.1. Il ricorso consta di un unico motivo, nel quale l'esponente denuncia violazione di legge e - di fatto - vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, che egli aveva chiesto rideterminarsi nel minimo. 1.2. Il ricorso è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia); nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si colloca ben al disotto della media edittale e non abbisogna di particolari spunti motivazionali (si rinvia al riguardo a Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 1.3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2