CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e annullarsi la sentenza solo con riferimento alle pene accessorie illegali con eliminazione delle stesse [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza, ex 442 cod. proc. pen., del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Messina con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R 30 maggio 1990 n. 309 commesso in Messina il 25 febbraio 2021 alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione e euro 6000 di multa. A Minissale era stato contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], la illecita detenzione, all'interno del veicolo ambulanza [OSCURATO:PERSONA], di complessivi kg. 29,314 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in n. 52 confezioni. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Appello nel confermare la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente motivato né in ordine alla individuazione della pena base superiore al minimo edittale (in contrasto con la pena base del minimo edittale individuata per il concorrente gravato da recidiva), né in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare la difesa rileva che, in replica al motivo di appello con cui erano state evidenziati lo stato di incensuratezza del ricorrente, la sua opzione per un rito deflattivo e la complessiva ricostruzione dell'evento, la corte non aveva spiegato le ragioni per cui il trattamento sanzionatorio non potesse essere mitigato. 3. il Procuratore Generale in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e annullarsi parzialmente la sentenza con riferimento alle pene accessorie illegali con eliminazione delle stesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato. 2. In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (ex plurimis, Sez. 1 n 2421:3 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825). Inoltre nella valutazione sulla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex plurimis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). 3. La Corte di Appello, nel confermare la pena irrogata dal giudice di primo grado, ha rilevato che detta commisurazione era giustificata in ragione del notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e della mancata allegazione da parte della difesa di alcun concreto fattore di ulteriore mitigazione diverso dalla mera incensuratezza. Gli argomenti utilizzati soddisfano i parametri di esaustività, non contraddittorietà e non manifesta illogicità che devono governare il percorso motivazionale del giudice di merito, come individuati anche nella giurisprudenza della Corte di legittimità. Il sia pure stringato richiamo alla gravità dei fatti contestati, debitamente riepilogati nella sentenza impugnata, unitamente alla assenza di altri elementi di mitigazione (tale non potendo essere la scelta del rito abbreviato, così come chiarito, ex plurimis, da Sez. 3 n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]° Rv. 277271 - 01 ) appare sufficiente a giustificare sia l'individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] in primo grado era stata applicata solo la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente alla condanna alla pena superiore ai tre anni di reclusione, onde non deve farsi luogo alla eliminazione delle pene accessorie richieste dal Procuratore Generale. 4. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme