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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11370/2026

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orso, indirizzo [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la sentenza n. 223/2/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana, pronunciata in data 27novembre 2023 e depositata in data 12 febbraio 2024, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso afini Ires, Irap e Iva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (edavente ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti) e avviso diaccertamento Irpef per il reddito di partecipazione nei confrontidell’unica socia [OSCURATO:PERSONA], emessi in relazione all’anno di imposta2014, la Commissione tributaria provinciale di Prato accoglieva i ricorsi.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,illustrati gli oneri probatori in tema di operazioni inesistenti, accoglieval’appello erariale elencando una pluralità di indici, ritenuti «altamentedimostrativi della inesistenza concreta ed operativa della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» e ritenendo sussistente «unquadro grave preciso e concordante circa la consequenziale inesistenzadelle operazioni fatturate ed utilizzate, per importi cospicui, dallacontribuente appellata a fini fiscali».3.

Contro tale decisione le parti contribuenti hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate resistecon controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del 23 gennaio 2026, per la quale i contribuenti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato),avendo omesso la Corte di giustizia di pronunciare sull’appelloincidentale dei contribuenti proposto contro la parte della sentenza diprimo grado che aveva rigettato il primo motivo di ricorso con il qualeera stata eccepita l’illegittimità degli atti impositivi per vizio di notificadegli stessi, per violazione dell’art. 29 co. 1 lett. a) del d.l. 78/2010 eNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/202660 del d.P.R. n. 600/1973 in quanto, trattandosi di avvisi impoesattivi,la notificazione doveva avvenire necessariamente a mezzo messonotificatore.1.1.

Il motivo va respinto.È indubbio che la Corte di giustizia abbia omesso di decidere sulpredetto motivo di appello incidentale.

E però, nel giudizio dilegittimità, alla luce dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. 16/06/2023, n. 17416; Cass. 28/10/2015, n. 21968).La questione di diritto dedotta nel motivo è stata oggetto di costantidecisioni di questa Corte, sfavorevoli alla tesi dei ricorrenti, ove si èaffermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui «è legittima lanotificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delcontribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate amezzo raccomandata postale, anche nel caso di avvisi impoesattivi, aisensi dell’art. 29 co. 1 lett. a) del d.l. 78/2010, osservandosi al riguardoche in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazionedella relata di notificazione, né altro adempimento che non siaespressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postaleordinario» (cfr. Cass. 14/11/2019, n. 29642; Cass. 03/12/2020, n.27634; Cass. 02/12/2021, n. 38010; Cass. 27/07/2022, n. 23435;Cass. 17/04/2023, n. 10109; Cass. 29/05/2024, n. 15060; Cass.18/09/2025, n. 25567; Cass. 23/06/2025, n. 16821).2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n.Numero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026546/1992 e 132, primo comma, n. 4 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.),dolendosi della motivazione apparente.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez.

U.7/04/2014, n. 8053).In particolare si è in presenza di una motivazione apparentesolo allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Nel caso di specie il vizio evidentemente non sussiste in quantonell’ampia motivazione la CTR ha illustrato le riprese, condivisoanaliticamente i rilievi dell’ufficio e il loro fondamento, esaminato ledifese della parte, confutando il diverso opinamento dei giudici di primogrado, per cui la ratio decidendi è perfettamente evincibile.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, c.p.c., si deduce l’erroneità della sentenza per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. c) del d.P.R. n.600/1973, 24 del d.lgs. n. 446/1997, 54, commi 2 e 4, del d.P.R. n.600/1973; 2697 c.c.; 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 47, comma1, d.P.R. n. 917/1986 e infine 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992;i ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto statuito dai giudicidi appello, in corso di causa non sono stati prodotti solo il contratto difornitura ed i pagamenti dei bonifici ma plurima documentazione, attaa dimostrare l’esistenza delle operazioni; l’erroneità della statuizione èulteriormente confermata avuto riguardo al dettato dell’art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.3.1.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenzadi questa Corte è costante nell’affermare che incombesull’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica(o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integrantipresunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi alcontribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass.15/06/2022, n. 19214).Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in parte meraespressione cartolare di un’operazione commerciale mai posta inessere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementiNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessanon è reale; di seguito spetta al contribuente l'onere di dimostrarnel'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non può consistere nellaesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sonofacilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio alloscopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass.18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosagiurisprudenza).La Corte di secondo grado ha correttamente enunciato i suddettiprincipi e li ha altrettanto correttamente applicati alla fattispecie dandorilevanza ai numerosissimi elementi offerti dall’ufficio («1) la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 emetteva fattureper euro 302.137,38 euro, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, purdichiarando un volume d’affari di appena 5,000 euro; 2) non ha maiprovveduto al versamento delle imposte: 3) è priva di sede, tant’è chenon ha mai presentato un atto a registrazione, quindi non ha maistipulato contratti di affitto, di compravendita, o quant’altro …: 4) nonha mai sostenuto costi per la fruizione di servizi, quali gas, luce…, adeccezione di irrisorie spese telefoniche: 5) non ha mai effettuatoacquisti, nonostante le fatture attestino la creazione di migliaia di abiti;7) il titolare [OSCURATO:PERSONA] è irreperibile da anni; 8) non ha mai versatoalcun contributo, né operato ritenute su lavoratori dipendenti; 9) nonpossiede alcuna unità immobiliare, né a titolo di proprietà, né dicomodato; 10) è del tutto priva di beni strumentali 11) è rimasta attivaper un tempo limitatissimo (dal 2013 al 2017); 12) sottoposta adproduceva le fatture emesse nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] appellata, lequali però recavano innumerevoli discrasie rispetto a quellesuccessivamente esibite da tale società all’Agenzia delle Entrate»),Numero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026negando rilevanza prevalente agli elementi prodotti dalla parte(l'esistenza di un contratto di fornitura nonché la prova dei pagamenticon bonifici da parte degli appellati verso la ditta fornitrice, versamentia cui non sarebbe corrisposto, o non sarebbe stato accertato, unprelevamento sospetto da parte del titolare di quest'ultima).Sul punto, premesso che il giudice del merito non è tenuto a dareconto di tutti gli elementi portati alla sua attenzione, il motivo mira adun sostanziale riesame dell’apprezzamento dei giudici del gravame edè quindi inammissibile in questa sede.Giova appena infine rammentare che in tema di onere probatoriogravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alleviolazioni contestate al contribuente, per le quali non vi sianopresunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio,l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, opiù gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerentecon le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnanoall'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. 27/10/2022, n.31878).4.

Concludendo il ricorso va respinto.Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna alpagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro 7.500,00 oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso, indirizzo [OSCURATO:EMAIL];- ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la sentenza n. 223/2/2024 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Toscana, pronunciata in data 27novembre 2023 e depositata in data 12 febbraio 2024, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/20261. In causa avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso afini Ires, Irap e Iva nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (edavente ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti) e avviso diaccertamento Irpef per il reddito di partecipazione nei confrontidell’unica socia [OSCURATO:PERSONA], emessi in relazione all’anno di imposta2014, la Commissione tributaria provinciale di Prato accoglieva i ricorsi.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana,illustrati gli oneri probatori in tema di operazioni inesistenti, accoglieval’appello erariale elencando una pluralità di indici, ritenuti «altamentedimostrativi della inesistenza concreta ed operativa della dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]» e ritenendo sussistente «unquadro grave preciso e concordante circa la consequenziale inesistenzadelle operazioni fatturate ed utilizzate, per importi cospicui, dallacontribuente appellata a fini fiscali».3. Contro tale decisione le parti contribuenti hanno proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate resistecon controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del 23 gennaio 2026, per la quale i contribuenti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112c.p.c. (principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato),avendo omesso la Corte di giustizia di pronunciare sull’appelloincidentale dei contribuenti proposto contro la parte della sentenza diprimo grado che aveva rigettato il primo motivo di ricorso con il qualeera stata eccepita l’illegittimità degli atti impositivi per vizio di notificadegli stessi, per violazione dell’art. 29 co. 1 lett. a) del d.l. 78/2010 eNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/202660 del d.P.R. n. 600/1973 in quanto, trattandosi di avvisi impoesattivi,la notificazione doveva avvenire necessariamente a mezzo messonotificatore.1.1. Il motivo va respinto.È indubbio che la Corte di giustizia abbia omesso di decidere sulpredetto motivo di appello incidentale. E però, nel giudizio dilegittimità, alla luce dei principi di economia processuale e diragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di unalettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenzaimpugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti diquestione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto(Cass. 16/06/2023, n. 17416; Cass. 28/10/2015, n. 21968).La questione di diritto dedotta nel motivo è stata oggetto di costantidecisioni di questa Corte, sfavorevoli alla tesi dei ricorrenti, ove si èaffermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui «è legittima lanotificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delcontribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate amezzo raccomandata postale, anche nel caso di avvisi impoesattivi, aisensi dell’art. 29 co. 1 lett. a) del d.l. 78/2010, osservandosi al riguardoche in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazionedella relata di notificazione, né altro adempimento che non siaespressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postaleordinario» (cfr. Cass. 14/11/2019, n. 29642; Cass. 03/12/2020, n.27634; Cass. 02/12/2021, n. 38010; Cass. 27/07/2022, n. 23435;Cass. 17/04/2023, n. 10109; Cass. 29/05/2024, n. 15060; Cass.18/09/2025, n. 25567; Cass. 23/06/2025, n. 16821).2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n.Numero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026546/1992 e 132, primo comma, n. 4 c.p.c. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.),dolendosi della motivazione apparente.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. si configura quando lamotivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessadell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processosegue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma lesue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio danon permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazionedel decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" enella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente edirettamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U.7/04/2014, n. 8053).In particolare si è in presenza di una motivazione apparentesolo allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste ilprovvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni delladecisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidoneea far conoscere l'iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice nonNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture.Nel caso di specie il vizio evidentemente non sussiste in quantonell’ampia motivazione la CTR ha illustrato le riprese, condivisoanaliticamente i rilievi dell’ufficio e il loro fondamento, esaminato ledifese della parte, confutando il diverso opinamento dei giudici di primogrado, per cui la ratio decidendi è perfettamente evincibile.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, c.p.c., si deduce l’erroneità della sentenza per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. c) del d.P.R. n.600/1973, 24 del d.lgs. n. 446/1997, 54, commi 2 e 4, del d.P.R. n.600/1973; 2697 c.c.; 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 47, comma1, d.P.R. n. 917/1986 e infine 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992;i ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto statuito dai giudicidi appello, in corso di causa non sono stati prodotti solo il contratto difornitura ed i pagamenti dei bonifici ma plurima documentazione, attaa dimostrare l’esistenza delle operazioni; l’erroneità della statuizione èulteriormente confermata avuto riguardo al dettato dell’art. 7, comma5-bis, del d.lgs. n. 546/1992.3.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenzadi questa Corte è costante nell’affermare che incombesull’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica(o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integrantipresunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi alcontribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass.15/06/2022, n. 19214).Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in parte meraespressione cartolare di un’operazione commerciale mai posta inessere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementiNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessanon è reale; di seguito spetta al contribuente l'onere di dimostrarnel'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non può consistere nellaesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sonofacilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio alloscopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass.18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosagiurisprudenza).La Corte di secondo grado ha correttamente enunciato i suddettiprincipi e li ha altrettanto correttamente applicati alla fattispecie dandorilevanza ai numerosissimi elementi offerti dall’ufficio («1) la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel 2014 emetteva fattureper euro 302.137,38 euro, in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, purdichiarando un volume d’affari di appena 5,000 euro; 2) non ha maiprovveduto al versamento delle imposte: 3) è priva di sede, tant’è chenon ha mai presentato un atto a registrazione, quindi non ha maistipulato contratti di affitto, di compravendita, o quant’altro …: 4) nonha mai sostenuto costi per la fruizione di servizi, quali gas, luce…, adeccezione di irrisorie spese telefoniche: 5) non ha mai effettuatoacquisti, nonostante le fatture attestino la creazione di migliaia di abiti;7) il titolare [OSCURATO:PERSONA] è irreperibile da anni; 8) non ha mai versatoalcun contributo, né operato ritenute su lavoratori dipendenti; 9) nonpossiede alcuna unità immobiliare, né a titolo di proprietà, né dicomodato; 10) è del tutto priva di beni strumentali 11) è rimasta attivaper un tempo limitatissimo (dal 2013 al 2017); 12) sottoposta adproduceva le fatture emesse nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] appellata, lequali però recavano innumerevoli discrasie rispetto a quellesuccessivamente esibite da tale società all’Agenzia delle Entrate»),Numero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026negando rilevanza prevalente agli elementi prodotti dalla parte(l'esistenza di un contratto di fornitura nonché la prova dei pagamenticon bonifici da parte degli appellati verso la ditta fornitrice, versamentia cui non sarebbe corrisposto, o non sarebbe stato accertato, unprelevamento sospetto da parte del titolare di quest'ultima).Sul punto, premesso che il giudice del merito non è tenuto a dareconto di tutti gli elementi portati alla sua attenzione, il motivo mira adun sostanziale riesame dell’apprezzamento dei giudici del gravame edè quindi inammissibile in questa sede.Giova appena infine rammentare che in tema di onere probatoriogravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alleviolazioni contestate al contribuente, per le quali non vi sianopresunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio,l'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6della l. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, opiù gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerentecon le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnanoall'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. 27/10/2022, n.31878).4. Concludendo il ricorso va respinto.Alla soccombenza dei ricorrenti segue la loro condanna alpagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle Entrate, spese che liquida in euro 7.500,00 oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiNumero registro generale 19801/2024Numero sezionale 654/2026Numero di raccolta generale 11370/2026Data pubblicazione 27/04/2026ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]