CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, relativo ad una richiesta di sostituzione con la pena pecuniaria della pena detentiva inflitta con sentenza divenuta irrevocabile il 23 gennaio 2020, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs., posto che il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quella connessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato» (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 - 01); che, come evidenziato nella pronuncia testé richiamata, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo — previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. — non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost., che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe: esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa (v., ex plurimis, Corte Cost.22 luglio 2011, n. 236; Corte Cost. 9 giugno 2008, n. 215); che, secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo; in quest'ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività della legge più favorevole trovi copertura nell'art. 25, secondo comma, Cost.; da ciò consegue che la applicazione retroattiva di una norma più favorevole può subire limitazioni o deroghe se vi è una giustificazione razionale, e tale è l'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti; d'altronde, l'art. 2, comma 4, cod. pen. stabilisce proprio che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; che, nel senso che l'art. 2, comma 4, cod. pen. sia espressione di una regola generale, questa Corte si è espressa anche nella pronuncia Sez. 6, n. 34091 del 21/6/2023, Sabatini, Rv. 285154 - 01, che — nel dichiarare manifestamente infondata un'analoga questione di legittimità costituzionale (l'art. 95 citato nulla prevederebbe con riferimento al segmento processuale in cui alla data di entrata in vigore della riforma era già stata emessa la sentenza di appello, ma non era ancora stato proposto il ricorso per cassazione) — ha affermato che «in virtù della regola generale contenuta all'art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l'art. 95 costituisce diretta applicazione, l'unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l'entrata in vigore della riforma»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas