CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 01014/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
01014/22 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. fO he R.G.N. 11139/2014 SENTENZA sul ricorso 11139/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, ih persona del Direttore pro tempore, erettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - Ufo contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 120 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente successivo- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 649/2013 della COMM.TRIB.REG., LAZIO; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte dichiari estinto il giudizio Premesso e consiederato che: 1. la spa [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatale dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione effettuata ai sensi dell'art.36 bis del d.P.R.600/73. Il ricorso veniva rigettato in primo grado e accolto in secondo grado. Avverso la sentenza di appello, indicata in epigrafe, ricorreva l'Agenzia delle Entrate. La contribuente, con atto dell'8 novembre 2018, dichiarava di volersi avvalere delle disposizioni dell'art.6 d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla I. 136/2019. Questa Corte sospendeva il giudizio e rinviava la causa a nuovo ruolo. L'Agenzia comunicava alla contribuente il diniego del condono motivato sull'assunto che il ricorso non aveva ad oggetto un atto impositivo ma un atto di riscossione. La contribuente impugnava il diniego ai sensi del comma 12 dell'art.6 cit.. Questa Corte, con ordinanza del 27 novembre 2020, accoglieva l'impugnazione, dichiarava la controversia suscettiva di definizione e confermava la sospensione del giudizio. La contribuente depositava documentazione attestante il pagamento delle sei rate dovute per la definizione della lite. La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di accoglimento dell'istanza presentata in data 23 aprile 2021 dalla contribuente volta a sentir dichiarare l'estinzione del giudizio; 2. deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate; PQM la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma,/ nella mera di consiglio del 6 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA]