CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 25279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di ASSISE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di Napoli, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni quattro di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 393 (capo A) e 605 (capo B) cod. pen., così modificata l'imputazione ex art. 516, cod. proc. pen., per condotte in origine contestate ai sensi dell'art.630 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati con il medesimo atto a firma del comune difensore, deducendo l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Si sostiene che il reato di cui all'art. 393 cod. pen. (capo A) è procedibile a querela e che nel caso in rassegna vi sarebbe in atti solo una denuncia della persona offesa non contenente alcuna istanza punitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. La lettura delle dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] — raccolte a verbale il 25 maggio 2021 dalla Polizia di Stato, sottosezione di Orvieto, — dimostra che, sebbene l'atto sia formalmente intestato "denuncia", la persona offesa ha formulato in maniera molto chiara l'istanza punitiva quando, dopo aver narrato quanto accaduto quello stesso 25 maggio 2021, dichiara: "denuncio quindi il reato in mio danno come in oggetto citato e richiedo che gli autori vengano puniti nei termini di legge". L'assunto su cui si basano i ricorsi trova patente smentita. Del resto è pacifico che: «In tema di reati perseguibili a querela, è necessario e sufficiente, per la sua validità, che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato suscettibile di sicura individuazione, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni» (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno, Rv. 282760). Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 5.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 5.000,00, a favore della Cassa delle ammen