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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 38156/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente Sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 gennaio 2025, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] il fatto non sussiste; in base al capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2017 al fine di assistere la madre, ma aveva poi svolto incombenze diverse da quelle per le quali il permesso era stato concesso; avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 mancanza di motivazione sulla memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen. e sulla comparsa conclusionale, entrambe del 18 dicembre 2024; erroneamente era stato ritenuto che il difensore della parte civile non avesse concluso, come scritto nel verbale di udienza, per cui era evidente che la Corte di appello non aveva esaminato, e quindi valutato, le argomentazioni della parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve essere infatti ribadita la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, qualora non abbia influito sulla congruità e correttezza logico-giuridica del provvedimento (vedi Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220) Inoltre, “in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.(Sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766)”; non avendo la ricorrente precisato quali argomentazioni contenuti nella memoria avrebbero permesso di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte di appello, il motivo di ricorso è inammissibile.

Infine, la Corte di appello è giunta alla conclusione dell’assoluzione dell’imputato osservando che chi usufruisca di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 non è tenuto ad assicurare una presenza costante alla cura del familiare,e che comunque era possibile che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a casa della madre in orari in cui non vi era stata la sorveglianza dell’ investigatore incaricato dalla parte civile o poteva essere entrato da un secondo ingresso rispetto a quello sorvegliato. 2.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore della parte ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente grado di giudizio; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 gennaio 2025, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa ai danni della [OSCURATO:PERSONA] il fatto non sussiste; in base al capo di imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2017 al fine di assistere la madre, ma aveva poi svolto incombenze diverse da quelle per le quali il permesso era stato concesso; avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 mancanza di motivazione sulla memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen. e sulla comparsa conclusionale, entrambe del 18 dicembre 2024; erroneamente era stato ritenuto che il difensore della parte civile non avesse concluso, come scritto nel verbale di udienza, per cui era evidente che la Corte di appello non aveva esaminato, e quindi valutato, le argomentazioni della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve essere infatti ribadita la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, qualora non abbia influito sulla congruità e correttezza logico-giuridica del provvedimento (vedi Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220) Inoltre, “in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.(Sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766)”; non avendo la ricorrente precisato quali argomentazioni contenuti nella memoria avrebbero permesso di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte di appello, il motivo di ricorso è inammissibile. Infine, la Corte di appello è giunta alla conclusione dell’assoluzione dell’imputato osservando che chi usufruisca di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 non è tenuto ad assicurare una presenza costante alla cura del familiare,e che comunque era possibile che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato a casa della madre in orari in cui non vi era stata la sorveglianza dell’ investigatore incaricato dalla parte civile o poteva essere entrato da un secondo ingresso rispetto a quello sorvegliato. 2.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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