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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01443/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Ciò è tanto più vero nella specie, perché la pena è stata applicata in misura assai prossima al minimo edittale, che corrisponde a due anni di reclusione; che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascun ricorrente; P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e tensore I residente (Ant ni0 ett mbre) (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di prima cura che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Ciò è tanto più vero nella specie, perché la pena è stata applicata in misura assai prossima al minimo edittale, che corrisponde a due anni di reclusione; che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascun ricorrente; P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e tensore I residente (Ant ni0 ett mbre) (
Sentenza Cassazione n. 01443/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris