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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23791/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIArdato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applica- to, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- niolo e [OSCURATO:PERSONA], a pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusio- ne ed C 800 di multa ciascuno, per il reato di furto in abitazione in concorso; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difenso- ri, ricorrono per cassazione censurando, tutti, il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdot- to dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di CATANIArdato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applica- to, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- niolo e [OSCURATO:PERSONA], a pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusio- ne ed C 800 di multa ciascuno, per il reato di furto in abitazione in concorso; - che avverso tale decisione, gli imputati, per il tramite dei rispettivi difenso- ri, ricorrono per cassazione censurando, tutti, il diniego delle circostanze atte- nuanti generiche; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdot- to dalla legge n. 103 del 2017, che ha limitato la proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicu- rezza; - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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