CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15275/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21682/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo Pec: isolaroc@pec.avvocaticas- sino.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – costi–deducibilità e de- traibilità avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio , n. 1 775 / 1 5 /20 2 3 , depositata il 28 . 3 .20 2 3 e non no- tificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 1775/15/2023 depositata il 28.3.2023 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Frosinone n. 221 / 3 /20 2 0 , la quale avevarigettato il ricorso proposto da l contribuente avverso l’avviso diaccertamento emesso nei suoi confronti , nella qualità di titolare della ditta individuale B.T.P. che svolge l’attività di rivestimento di pavimentie muri , per l’anno di imposta 201 3 con cui l’Agenzia delle Entrateriprendeva ad imposizione maggiori II.DD. e IVA e irroga va lerelative sanzioni oltre interessi . 2. In particolare, si legge in sentenza che l’Ufficio contestava costi delpersonale non documentati per euro 8.000,00 in riferimento ad indennitàforfettarie erogate ai dipendenti, l’indeducibilità di costi re- lativialle fatture emesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] per l’importo com- plessivodi euro 63.500,00; costi non documentati per euro 769,00 dicui al conto manutenzione e riparazioni, IVA indetraibile per euro 166,92.Per l’effetto, l’avviso impugnato accertava il mancato versa- mentodi maggiori imposte per IRPEF, IRAP, IVA, [OSCURATO:PERSONA]- nalie Regionali , oltre accessori. 3.Il giudice di prime cure nega va l’esistenza dei presupposti per la deducibilità dei costi, accertando che nel caso in esame la sola do- cumentazione prodotta dal ricorrente a sostegno delle proprie ra- gionierano le fatture, con descrizione alquanto generica delle pre- stazioni svolte, e l’allegazione dei contratti di sub - appalto, non at- tendibiliin assenza di data certa. Inoltre, con riferimento alla ripresa percosti dei viaggi e delle trasferte oltre al richiamo della normativa sulla liquidazione forfettaria (art. 51 del Tuir) nessun altro atto a supporto era stato presentato, per cui riten eva di non poter acco- gliereil ricorso con motivazione integralmente condivisa dal giudice disecondo grado. 4.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente deducendo quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle Entrate concontroricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrent e prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa appli- cazionedegli artt . 21 del d.P.R. n. 633/72, 109 del d.P.R. n.917/86, 2697,2704 e 2729 cod. civ., 112 cod. proc. civ. , per i llegittima ri- presaa tassazione di costi sostenuti dal ricorrente per prestazioni di terzi.Il ricorrente si duole del fatto che, nonostante le plurime argo- mentazioni evidenziate negli atti processuali, e l’ingente documen- tazioneintegrativa delle fatture depositata nel fascicolo telematico – asseritamentenon esaminata dal giudicante - , per il solo fatto che i contratticommerciali sottoscritti tra le parti siano privi di data certa, sono stati ingiustamente disconosciuti i costi inerenti all’attività di impresa,nonostante la presenza di pagamenti tracciati a riscontro e unprincipio di indicazione delle prestazioni nelle fatture. 2.Il motivo è inammissibile, come eccepito in controricorso. 2.1. Lo stesso ricorrente ricorda che l ’impugnata sentenza, nella parte motivazionale relativa ai costi sostenuti per prestazione di terzi, dopo aver richiamato gli artt. 109 Tuir, e art. 21 del d .P.R. 633/72seguito da alcune massime di giurisprudenza, conclude af- fermandoche « nel caso di specie, non è dato rilevare il corretto as- solvimentoall’obbligo gravante sulla parte in quanto le prescrizioni di cui all’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non risultano assolutamente rispettate,potendosi rinvenire agli atti unicamente delle fatture con sommariadescrizione delle prestazioni svolte (“Vi emetto fattura per posain opera di pavimenti, rivestimenti eseguiti presso il Vostro can- tiere in Via (…) Roma”, questa la dicitura) e dei contratti che per essere stati versati in scritture private che non riportano neppure una data certa, non possono tenere luogo di quel documento alta- mente probante richiesto dal legislatore ed anche dalla giurispru- denza»(pagina 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata). 2.2.Dunque, il giudice non si è limitato a verificare il contenuto delle fatture, di cui riporta a campione il contenuto, ma anche la docu- mentazione a riscontro, inclusa la presenza dei contratti. Nondi- meno, la sentenza motivatamente accerta che il compendio non è idoneoa dimostrare, prima ancora che l’inerenza, l’esistenza stessa deicosti, quanto a gli elementi dei pagamenti tracciati su cui la cen- suraparticolarmente insiste . V a al proposito ricordato che, per con- solidatainterpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non in- tegra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in conside- razione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti . Orbene , come sopra visto, nella fattispecieil fatto storico è indubbiamente stato considerato. Inogni caso , i pagamenti non sono neppure indizi decisivi, trattan- dosidi elementi retrovertibili che possono ben essere creati ad arte perfar figurare operazioni economiche non svolte, per costante in- terpretazionegiurisprudenziale. 3.Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa appli- cazione degli artt. 51 e 109 del d .P.R. n. 917/86, degli artt. 2697, 2704e 2729 c od . c iv ., dell’art. 112 cod. proc. civ. , per un asserito illegittimorecupero di costi forfettari deducibili relativi alle trasferte deipropri dipendenti . 4.Il motivo è inammissibile. 4.1.Si ribadisce che , in tema di accertamento delle imposte sui red- diti, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'i- nerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenzaeconomica dei costi deducibili. A tal fine , non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltreche l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultandolegittima, in difetto, la negazione della deducibilità del co- sto(tra le molte, Cass. n. 13300 del 2017) Egualmente,in materia di IVA e ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e dellasua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi sucui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente (v. ad es., Cass. n. 18904 del 2018), in quanto soggetto gravato dell'oneredi dimostrare l'imponibile maturato . 4.2.Ciò premesso, il giudice, nel capo della sentenza relativ o al re- cuperodei costi forfettari afferenti i viaggi e le trasferte calcolati dal contribuente ex art. 51 del TUIR, a pag.4 della sentenza accerta: «Conriferimento all’altra tipologia di costi, quella afferente ai viaggi e trasferte, la situazione non è molto dissimile, atteso che l’appel- lanteha operato unicamente il riferimento alla liquidazione forfetta- riadi cui all’art. 51 del TUIR senza produrre la relativa documenta- zionenecessaria ad attestare i motivi della trasferta, la tipologia di automezzoimpiegato dai lavoratori, il costo chilometrico, ma limi- tandosi a richiamare la circostanza che gli operai utilizzati svolge- vanol’attività fuori della sede di lavoro. Si legge, infatti, che “è do- cumentalmenteprovato che gran parte dei lavori commissionati al ricorrentesiano stati effettuati in Roma e zone limitrofe, al di fuori dellasede della ditta (cfr. fatture attive di [OSCURATO:PERSONA])” » . Lacensura riporta tale capo di decisione, ma non impugna specifi- camentel’accertamento fattuale relativo alla mancata prova dell’esi- stenza del costo e , al contrario, insiste a riproporre argomenti di meritogià vagliati dal giudice , essenzialmente l’ avere rimborsato ai lavoratori le asserite spese di trasferta. Il ricorrente, al contrario, avrebbedovuto dimostrare l’erroneità dell’accertamento del giudice dimostrando che i lavoratori interessati abbiano effettivamente svoltoattività lavorativa al di fuori della sede di lavoro, prospetta- zione e dimostrazione non articolata dal contribuente, con conse- guenteinammissibiltà della doglianza. 5.Con il terzo motivo il ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degliartt.112, 115 e 116 , cod. proc. civ. e art. 42 del d.P.R. 600/73, art.2697 cod. civ. , art. 4 bis del d . l . 78/2015, e la n ullità della sen- tenzaper omessa pronuncia in ordine ad un motivo di appello for- mulatoda parte ricorrente, relativ o al difetto di valida sottoscrizione dell’avvisodi accertamento . 6. Con i l quarto motivo con cui il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazionedegli artt.112, 115 e 116 , cod. proc. civ. , 16 e 17 del d. lgs 472/97, e la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordinealla questione relativa all’illegittimità della sanzione pecunia- riairrogata. 7. I due motiv i, di analoga concezione, possono essere esaminati congiuntamentee sono fondat i . L e censur e sono specific he e ripor- tanol’introduzione in primo grado dell e question i sottes e relativ e al procedimento amministrativo e al merito con riferimento al tema sanzionatorio,come pure la loro riproposizione in appello . S u di ess e ilgiudice non si è pronunciato. 8. In accoglimento dei motivi terzo e quarto , inammissibili i primi due, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la con- troversia va rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in re- lazione aiprofili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il terzo e il quarto m