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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 30862/2024

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q8E6U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma uno, n. 2, 61, comma primo, nn. 5 e 7 cod. pen.; considerato che con l'unico motivo di ricorso si denunzia la nullità dell'impugnata sentenza per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 234 cod. proc. pen. e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'individuazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto contestato; ritenuto che siffatta censura è del tutto inammissibile posto che non è consentito in sede di legittimità richiedere e ottenere la ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito posto che la Corte di cassazione è giudice non del fatto, ma della motivazione; rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta nonché completa, lineare e priva di aporie argomentative (si vedano, in particolare, pagg. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile ha depositato tardivamente (3 giugno 2024) la propria memoria difensiva atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data di udienza; che, pertanto, non può essere accolta l'istanza di liquidazione avanzata dalla predetta parte; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere este sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05Q8E6U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la decisione del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 624, 625, comma uno, n. 2, 61, comma primo, nn. 5 e 7 cod. pen.; considerato che con l'unico motivo di ricorso si denunzia la nullità dell'impugnata sentenza per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 234 cod. proc. pen. e dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'individuazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto contestato; ritenuto che siffatta censura è del tutto inammissibile posto che non è consentito in sede di legittimità richiedere e ottenere la ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito posto che la Corte di cassazione è giudice non del fatto, ma della motivazione; rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta nonché completa, lineare e priva di aporie argomentative (si vedano, in particolare, pagg. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile ha depositato tardivamente (3 giugno 2024) la propria memoria difensiva atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data di udienza; che, pertanto, non può essere accolta l'istanza di liquidazione avanzata dalla predetta parte; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere este sore [OSCURATO:PERSONA]
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