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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 04143/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22671-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 310/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/01/2020; Ric. 2020 n. 22671 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Campobasso ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta nell’anno 2009.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v.

Cass. n. 32167 del 2018; n. 32166 del 2018; n. 32508 del 2018), dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi, percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie oggetto di causa in cui l’avvocato, parte appellata, aveva prodotto nell’anno 2009 un reddito ai fini Irpef pari ad euro 3.233,00 che portava a qualificare il medesimo come lavoratore autonomo occasionale, non obbligato all’iscrizione alla gestione separata ai sensi dell’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del 2003.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l.

Ric. 2020 n. 22671 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA], in periodi antecedenti alla l. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., l’attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.

6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

8. Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.

A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le Ric. 2020 n. 22671 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.).

9. Tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv.

Cass. nr. 11003 del 2021 resa in fattispecie analoga), ha escluso l’obbligo contributivo in ragione della produzione, da parte dell’avvocato, nell’anno dedotto in lite di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00.

10. Poiché la Corte di merito non si è uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22671-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 310/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/01/2020; Ric. 2020 n. 22671 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Campobasso ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dal medesimo svolta nell’anno 2009. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 32167 del 2018; n. 32166 del 2018; n. 32508 del 2018), dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi, percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie oggetto di causa in cui l’avvocato, parte appellata, aveva prodotto nell’anno 2009 un reddito ai fini Irpef pari ad euro 3.233,00 che portava a qualificare il medesimo come lavoratore autonomo occasionale, non obbligato all’iscrizione alla gestione separata ai sensi dell’art. 44, comma 2, decreto legge n. 269 del 2003, conv. dalla legge n. 326 del 2003. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con l’unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. Ric. 2020 n. 22671 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell’art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, l. n. 576 del 1980, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla l. n. 326 del 2003 e dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla [OSCURATO:PERSONA], in periodi antecedenti alla l. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla Gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., l’attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione. 6. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). 8. Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare «le Ric. 2020 n. 22671 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività» oppure, in senso contrario, «la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. nr. 4419 del 2021 cit.). 9. Tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. nr. 11003 del 2021 resa in fattispecie analoga), ha escluso l’obbligo contributivo in ragione della produzione, da parte dell’avvocato, nell’anno dedotto in lite di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00. 10. Poiché la Corte di merito non si è uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diver
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