Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 18488/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10901/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’ avvocato P a olo Maggi, con domicilio eletto in Roma, via Paraguay n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Agropoli, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 65 e presso il domicilio digitale (PEC [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; –controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.; –controricorrente – Oggetto: Tributi–IVA e altro avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Campania– sezione staccata di Salerno n. 8817 / 09 / 20 1 4 , depositata il 16.10.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso dieci intimazioni di pagamento per IVA e imposte dirette, relative a diversi anni d’imposta; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dal contribuente , rilevando che la carente documentazione versata in atti “non fornisce contezza alle richieste ed eccezioni poste dal contribuente anche in ordine all’assoluta mancanza di motivazione che avrebbe dovuto chiarire i termini della pretesa tributaria”e che, mancando le ricevute delle raccomandate e “i raccordi con le singole cartelle che il Concessionario assume di averle ritualmente notificate”, le notificazioni delle cartelle erano inesistenti, non potendo Equitalia limitarsi a produrre i soli estratti di ruolo, senza la copia delle cartelle; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , a cui aderiva, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; - la contribuente resisteva con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o d el ricorso principale , la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,avendo la CTR ritenuto erroneamente inesistente la notificazione delle cartelle di pagamento, prodromichealle intimazioni impugnate; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto necessaria la produzione della copia integrale e conforme all’originale della documentazione relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali, sebbene il contribuente non avesse disconosciutospecificatamente la conformità agli originali della documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, limitandosi ad eccepire il mancato perfezionamento delle notificazioni; - con il primo motivo del ricorso incidentale, il contribuente deduce l’omessa o carente pronuncia in relazione alla rilevata irregolarità delle notificazioni con riferimento al nominativo del consegnatario, in presenza di una firma illeggibile; - con il secondo motivo del ricorso incidentale, deduce l’omessa pronuncia in relazione alle ulteriori censure sollevate nel giudizio di merito; - successivamente, in data 25.06.2021, è stata depositata, nell’interesse del Giannattasio, memoria di costituzione di nuovo difensore, nella quale si fa riferimento alla intervenuta adesione dello stesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni nella l. n. 225 del 2016 e alla conseguente rinuncia al controricorso; - a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 6.07.2021, con nota depositata il 18.05.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, pagando l’importo dovuto;- avuto riguardo all’integrale estinzione dell a pretesa erariale, a seguito dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, come attestato dall’agente della riscossione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - quanto al regime delle spese, le ste sse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; -tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10901/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’ avvocato P a olo Maggi, con domicilio eletto in Roma, via Paraguay n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Agropoli, via A. [OSCURATO:PERSONA] n. 65 e presso il domicilio digitale (PEC [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; –controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.; –controricorrente – Oggetto: Tributi–IVA e altro avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Campania– sezione staccata di Salerno n. 8817 / 09 / 20 1 4 , depositata il 16.10.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del30 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso dieci intimazioni di pagamento per IVA e imposte dirette, relative a diversi anni d’imposta; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dal contribuente , rilevando che la carente documentazione versata in atti “non fornisce contezza alle richieste ed eccezioni poste dal contribuente anche in ordine all’assoluta mancanza di motivazione che avrebbe dovuto chiarire i termini della pretesa tributaria”e che, mancando le ricevute delle raccomandate e “i raccordi con le singole cartelle che il Concessionario assume di averle ritualmente notificate”, le notificazioni delle cartelle erano inesistenti, non potendo Equitalia limitarsi a produrre i soli estratti di ruolo, senza la copia delle cartelle; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , a cui aderiva, con controricorso, l’Agenzia delle entrate; - la contribuente resisteva con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o d el ricorso principale , la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione de gli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,avendo la CTR ritenuto erroneamente inesistente la notificazione delle cartelle di pagamento, prodromichealle intimazioni impugnate; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto necessaria la produzione della copia integrale e conforme all’originale della documentazione relativa alla notificazione delle cartelle esattoriali, sebbene il contribuente non avesse disconosciutospecificatamente la conformità agli originali della documentazione prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, limitandosi ad eccepire il mancato perfezionamento delle notificazioni; - con il primo motivo del ricorso incidentale, il contribuente deduce l’omessa o carente pronuncia in relazione alla rilevata irregolarità delle notificazioni con riferimento al nominativo del consegnatario, in presenza di una firma illeggibile; - con il secondo motivo del ricorso incidentale, deduce l’omessa pronuncia in relazione alle ulteriori censure sollevate nel giudizio di merito; - successivamente, in data 25.06.2021, è stata depositata, nell’interesse del Giannattasio, memoria di costituzione di nuovo difensore, nella quale si fa riferimento alla intervenuta adesione dello stesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni nella l. n. 225 del 2016 e alla conseguente rinuncia al controricorso; - a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte del 6.07.2021, con nota depositata il 18.05.2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, pagando l’importo dovuto;- avuto riguardo all’integrale estinzione dell a pretesa erariale, a seguito dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, come attestato dall’agente della riscossione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; - quanto al regime delle spese, le ste sse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; -tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione dell
Sentenza Cassazione n. 18488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris