CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna il 7 maggio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110, 73, comma 1, del d. P.R. n. 309 del 1990 (capo T); fatto commesso in Modena il 28 dicembre 2004. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole dell'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile, in quanto in realtà i giudici di merito non hanno applicato la recidiva. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'eccessività della pena, è parimenti inammissibile, in quanto motivo nuovo, non contenendo l'appello censure in punto di pena. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M