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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1968

Cassazione n. 21359/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1968 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: costituiti da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo di ricorso) che non mettono in discussione l'essenza della vicenda a giudizio siccome ricostruita dai giudici del merito, incontrovertibilmente destinata a rientrare, per il tenore dell'intimidazione resa e dei contegni violenti realizzati e per la finalizzazione degli stessi, nell'alveo della fattispecie incriminatrice privilegiata dalla Corte territoriale in via di riqualificazione; afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con riguardo al secondo motivo di ricorso, diretto a contestare il mancato riconoscimento delle generiche a fronte del puntuale riferimento ai precedenti dell'imputato che ne motivavano il diniego); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

P Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1968 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: costituiti da mere doglianze in punto di fatto (primo motivo di ricorso) che non mettono in discussione l'essenza della vicenda a giudizio siccome ricostruita dai giudici del merito, incontrovertibilmente destinata a rientrare, per il tenore dell'intimidazione resa e dei contegni violenti realizzati e per la finalizzazione degli stessi, nell'alveo della fattispecie incriminatrice privilegiata dalla Corte territoriale in via di riqualificazione; afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( con riguardo al secondo motivo di ricorso, diretto a contestare il mancato riconoscimento delle generiche a fronte del puntuale riferimento ai precedenti dell'imputato che ne motivavano il diniego); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. P Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi,
Sentenza Cassazione n. 21359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris