CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2018
Cassazione n. 12467/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (c.f. 00833920150) già [OSCURATO:PERSONA] spa,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia n. 300/2018, depositata il 22/1/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23660/2018Numero sezionale 3465/2026Numero di raccolta generale 12467/20261. Al contribuente [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un preavviso diData pubblicazione 04/05/2026fermo di beni mobili registrati, con richiesta di pagamento dellasomma di euro 12.747,62 in forza di sei precedenti cartelle, relativeagli anni d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, asseritamentenotificate tra il 4/11/2013 e il 17/9/2014.2. La CTP di Palermo, con sentenza 4097/2016, riteneva:- il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella riferita asanzioni amministrative;- il difetto di legittimazione degli enti impositori Agenzia delle entratee Comune di Palermo, dovendo essere l’unico contraddittore l’Agenteper la riscossione;- che erano chiari i presupposti che avevano determinato l’emissionedell’avviso di fermo. La parte non poteva eccepire, sia pureindirettamente, vizi di cartelle regolarmente notificate perchéavrebbe dovuto impugnare tempestivamente le singole cartelle.3. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 300/2018, rigettaval’appello del contribuente. Il giudice di secondo grado rilevava:- che, in maniera condivisibile, il primo giudice aveva concluso, inpresenza di cartelle regolarmente notificate, che non potesseroavere ingresso questioni relative ai rapporti tributari inerenti allecartelle;- che l’eccezione di nullità di due delle cartelle, in quanto la notificaera avvenuta a mezzo di poste private, sarebbe stata fondata madoveva considerarsi inammissibile in quanto doglianza introdotta perla prima volta in appello. “La parte aveva sempre sostenuto lamateriale inesistenza della notifica e non la sua assoluta nullitàconnessa alle modalità con le quali essa aveva avuto luogo”.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi mentrel’Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] spa hanno resistito concontroricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.2 di 6Numero registro generale 23660/2018Numero sezionale 3465/20266. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articoloNumero di raccolta generale 12467/2026il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «error in procedendo per violazionee falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c. 1,n. 4, c.p.c.», parte ricorrente lamenta che la sentenza sia viziata permotivazione apparente e violazione del principio di corrispondenzafra il chiesto e il pronunciato. Con l’atto di appello era stato rilevatoche il giudice di primo grado aveva genericamente statuito sullanotifica delle cartelle senza verificare se le stesse fossero statevalidamente notificate. Il giudice non aveva accertato la regolaritàdel procedimento di notifica degli atti prodromici rispetto al preavvisodi fermo e aveva statuito, senza che gli fosse stato richiesto, che inpresenza di cartelle correttamente notificate non è consentitoimpugnare il preavviso.2. Il motivo è infondato.2.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 legge n. 83 del2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi,come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimitàsulla motivazione. È denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; èesclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053/2014 e3 di 6Numero registro generale 23660/2018Numero sezionale 3465/20268054/2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione èNumero di raccolta generale 12467/2026solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daD aetar pruobrbl icianzio ne 04/05/2026procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U.,16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass. Sez. U., 22232/2016).2.2 La motivazione non può ritenersi apparente perché il giudice èpartito dalla premessa che il contribuente avesse lamentato lamateriale inesistenza delle notifiche e che lo specifico vizio di notificafatto valere (solo) nel giudizio di appello relativamente a due dellecartelle non potesse essere esaminato perché avrebbe dovuto esserededotto nel giudizio di primo grado. Posto che parte ricorrente nonindica quali specifici vizi relativi agli atti di notifica avesse fatto valerenel giudizio di primo grado, la motivazione – a prescindere dal fattoche sia condivisibile o meno- non è meramente assertiva. Il giudicenon si è nemmeno pronunciato ultra petita perché la considerazionesvolta sulla necessità di una tempestiva impugnazione delle cartellecostituisce il logico corollario di un giudizio iniziato conl’impugnazione del preavviso di fermo, lamentando la mancatanotifica degli atti presupposti. Non esulava, come invece sostiene ilricorrente, dall’oggetto del contendere.3. Con il secondo motivo, rubricato «Error in procedendo perviolazione e falsa applicazione dell’art. 57 c. 1 d.lgs. n. 546 del 1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente deducea) che nel giudizio di primo grado aveva contestato la legittimità delpreavviso di fermo “per omessa e/o errata notifica delle cartelle dipagamento ed intimazioni di pagamento, quali atti presupposti dellaprocedura esecutiva intrapresa dall’Agente della Riscossione”; b) chesolo con le controdeduzioni l’Agente della riscossione aveva4 di 6Numero registro generale 23660/2018Numero sezionale 3465/2026depositato la documentazione a suo dire attestante l’avvenutaNumero di raccolta generale 12467/2026notifica delle cartelle di pagamento e che solo a seguitoDa tad piu bbtlaiclaezio ne 04/05/2026produzione la parte aveva potuto constatare che due cartellenotificate ai sensi dell’art. 140 c.p.c. erano state spedite a mezzo delservizio postale privato [OSCURATO:PERSONA] spa, con raccomandatetornate al mittente per compiuta giacenza; c) che la questione dellavalidità delle notifiche delle cartelle era stata proposta sin dal primogrado e solo specificata alla luce della produzione documentaleavversaria. Il divieto di porre nuove eccezioni non si estende alleeccezioni improprie e alle mere difese.4. Il secondo motivo è fondato.Rispetto all’eccezione di nullità delle notifiche di due cartelle, laCommissione regionale, dopo aver premesso di considerarla inastratto fondata, l’ha ritenuta inammissibile per violazione dell’art.57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «[n]el giudizio diappello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio […]». Il ricorrenteavrebbe potuto sollevare la specifica eccezione di nullità, invero,anche nel giudizio di primo grado dopo il deposito delladocumentazione sulle notifiche ma la circostanza non è dirimente. Ilgiudice regionale sarebbe dovuto entrare nel merito dell’eccezione,prendendo in esame gli atti diretti a dimostrare le notificazioni,perché erano state proposte delle argomentazioni giuridiche cheavevano precisato meglio il contenuto dell’eccezione d’invalidità dellenotifiche, senza introdurre una nuova eccezione in senso proprio.Questa Corte ha già ritenuto che nella censura sulla mancatanotificazione di una cartella di pagamento può considerarsiricompresa anche la doglianza su specifici vizi attinenti alle modalitàdi notificazione, senza che sia necessaria l’integrazione dei motivi aisensi dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 36305/2023). Il rilievosulla validità della notificazione, quand'anche genericamenteproposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque5 di 6Numero registro generale 23660/2018Numero sezionale 3465/2026la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicchéNumero di raccolta generale 12467/2026l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico sDeagtam pubebnlictaozio ne 04/05/2026dello stesso non costituisce domanda nuova (Cass. 14285/2021).5. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, rigettato ilprimo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degliartt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6