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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 26542/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - collaboratore di giustizia, già ammesso alla detenzione domiciliare il 31 ottobre 2007 e alla liberazione condizionale il 17 gennaio 2012 in relazione a un precedente provvedimento di cumulo - tesa a conseguire la liberazione condizionale anche in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Lecce il 24 settembre 2020.

Ha, inoltre, dichiarato non luogo a provvedere sulle subordinate richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, rigettato la dichiarazione di estinzione della pena di cui al cumulo in esecuzione.

Si è, infine, dichiarato funzionalmente incompetente in punto di scrutinio del dedotto errore di calcolo della pena residua indicata nel cumulo, pur se reputato prima facie sussistente.

A ragione della decisione della dichiarazione di estinzione della pena il Tribunale ha rilevato, in contrario, che «il limite temporale della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale, pari a cinque anni, riguarda i condannati all'ergastolo che possono accedere la misura dopo l'espiazione di ventisei anni di pena detentiva e ciò in virtù di insuperabili previsioni normative contenute nell'art.176 cod. pen.».

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Palazzo, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di un unico, articolato, motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991 e il vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è errato sotto più profili.

In primo luogo, a fronte della già intervenuta ammissione del condannato alla liberazione condizionale con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Taranto il 18 novembre 2011, che indicava la pena complessiva da espiare in 29 anni di reclusione, avendo lo stesso scontato cinque anni di libertà vigilata (dal 2012 al 2017) ed essendo nel frattempo intervenuto altro titolo esecutivo (sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 13 febbraio 2017) i cui fatti erano stati posti in continuazione con quelli già giudicati, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in trent' anni di reclusione, il competente ufficio di Procura, avrebbe dovuto dichiarare la pena sopravvenuta concretamente ineseguibile per essere stata interamente scontata, in virtù del periodo massimo di libertà vigilata già sofferto dal condannato.• Al contrario, era stato erroneamente emesso un nuovo ordine di esecuzione che, per di più, recava l'indicazione di una pena residua (pari a due anni, un mese e diciassette giorni), certamente errata nel quantum, poiché l'istante aveva già espiato quella di ventinove anni di reclusione, sicché la pena residua era pari a un solo anno di reclusione.

Su tale censura il Tribunale ha erroneamente ritenuto la propria incompetenza funzionale.

In secondo luogo, lamenta il ricorrente che il giudice specializzato ha disposto un nuovo periodo di libertà vigilata, nonostante egli avesse invocato la declaratoria di estinzione della pena; istanza che veniva respinta sulla base di una errata interpretazione dell'art. 176 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. La difesa, in data 21 dicembre 2022, ha depositato memoria difensiva di replica con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni di doglianza contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Sono in primo luogo fondate le censure in punto di durata della libertà vigilata e di dichiarazione di estinzione della pena ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 177 co. 2 c.p. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991.

2.1. Non è superfluo premettere che il ricorso riguarda un soggetto, collaboratore di giustizia, già ammesso alla liberazione condizionale, condannato alla pena di trenta anni di reclusione con pena residua (indipendentemente dalla questione dell'erroneo computo, sulla quale si tornerà tra breve) indicata in due anni un mese e ventisette giorni di reclusione.

Tanto a seguito dell'adeguamento del cumulo, per sopravvenienza di nuovo titolo per reato anteriormente commesso, regolata anche in caso di liberazione condizionale dall'art. 51-bis Ord. Pen.

Sempre in via preliminare, si osserva che nella ricostruzione dell'istituto della liberazione condizionale non può prescindersi dalla considerazione - operata già nella decisione numero 29728 del 6 luglio 2011 di questa Sezione e da ultimo ribadita nella sentenza n. 22381 del 16 dicembre 2013 - per cui il rapporto esecutivo della pena carceraria è sostituito dal rapporto esecutivo della libertà vigilata (applicata ai sensi dell'art. 230, comma 1 n. 2, cod. pen.).

Con tale applicazione (C.

Cost. n. 282 del 1989) si realizza una fattispecie estintiva e costitutiva insieme, in virtù della quale il condannato è da un lato formalmente scarcerato e svincolato dalla misura privativa della libertà personale consistente nella detenzione, dall'altro sottoposto alla misura limitativa della libertà personale consistente nella libertà vigilata ed assume cioè un nuovo diverso status (di vigilato in libertà) che implica la sottoposizione al controllo di altri, diversi organi statali.

Ma - si è chiarito - il rapporto esecutivo resta unico e la legge prevede la sua estinzione in rapporto a due fattori: i) l'assenza di cause di revoca (tra cui rientra l'ipotesi di commissione di un nuovo delitto della stessa indole durante il periodo di sottoposizione); ii) il decorso del tempo, fissato nella misura massima in anni cinque.

Detto limite di durata dei cinque anni va ritenuto applicabile anche alla particolare ipotesi del soggetto ammesso alla liberazione condizionale in virtù del percorso di collaborazione con la giustizia - sulla base del dettato normativo di cui all'art. 16 -nonies del d.l. n.8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge n. 45 del 2001 - lì dove la pena inflitta sia quella dell'ergastolo e, per ragioni di giustizia sostanziale, stante un difetto di coordinamento normativo, anche nel caso della pena temporanea massima di trent'anni.

Sul punto questa Corte ha già avuto altresì modo di evidenziare (Sez. 1, n. 29728 del 06/07/2011, Carbonaro, Rv. 250557) come il quadro normativo concernente la disciplina dei tempi di sottoposizione alla liberazione condizionale e alla libertà vigilata, originariamente prevista esclusivamente dagli artt. 176 e 177 cod. pen., sia stato profondamente inciso dalla legge n. 45 del 2001 e dalla disciplina introdotta mediante il citato art. 16 -nonies.

Nel vigore della disciplina codicistica, la liberazione condizionale (e il connesso periodo di sottoposizione alla libertà vigilata) dovevano corrispondere al residuo di pena temporanea rimanente e il limite massimo di cinque anni fissato dall'art.177 cod. pen. per il condannato all'ergastolo corrispondeva al tetto massimo della pena da espiare, condizionante l'ammissione al beneficio, per il condannato a pena temporanea massima, dall'art. 176 cod. pen.

Il trattamento del condannato all'ergastolo, che non poteva essere ammesso alla liberazione condizionale prima del decorso di ventisei anni, al momento della conversione della pena perpetua in misura alternativa era, in altri termini, avvicinato a quello del condannato a pena temporanea massima (trent'anni ex art. 78, primo comma, n.1, cod. pen.) che non poteva godere del beneficio prima di avere scontato venticinque anni.A seguito dell'introduzione dell'art. 16-nonies del d.l. n.8 del 1991, la liberazione condizionale può essere concessa ai collaboratori «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articolo 176 del codice penale», purché «dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena».

Come è stato osservato nell'arresto da ultimo citato, «è sembrato così evidente che anche per i condannati a pena temporanea sia venuto meno l'ulteriore limite di pena stabilito con riferimento a quella ancora da eseguire.

Secondo la giurisprudenza nettamente prevalente, specie di merito, la espressa deroga alle disposizioni dell'art. 176 cod. pen. non ha comportato però alcun effetto su quelle dell'art. 177, comma 2, cod. pen., secondo cui, «decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, [...] la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali.

Per ragioni di eguaglianza sostanziale, se ne è dedotto che la durata massima di cinque anni della liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, ritenuta tuttora vigente, debba valere anche per i condannati a pene temporanee ancora da espiare superiori a cinque anni; nonostante, come detto, la durata della liberazione condizionale fissata dall'art. 177 cod. pen. fosse direttamente collegata ai tetti di pena ancora da espiare indicati dall'art. 176 cod. pen., travolti dalla legislazione».

Corollario di tale principio è che l'ammissione alla liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia può, dunque, produrre l'effetto di "ridurre" una condanna all'ergastolo a una restrizione massima di quindici anni (dieci anni di detenzione e cinque di liberazione condizionale con libertà vigilata) e una condanna a trent'anni di reclusione (quale quella inflitta al ricorrente) a una restrizione di dodici anni e sei mesi (sette anni e mezzo di detenzione e cinque di liberazione condizionale), decorsi i quali il condannato ha diritto a vedersi dichiarare estinta la pena, ove ne sussistano le altre condizioni.

2.2. Sulla scorta di tali premesse, è dunque errata la decisione reiettiva del Tribunale di sorveglianza, che si fonda su un'opzione ermeneutica che distingue la posizione del condannato all'ergastolo da quello condannato alla pena temporanea massima che, per le ragioni sin qui esposte, è contraria agli approdi raggiunti da questa Corte di legittimità sul tema in esame.

3. È altresì fondata la seconda censura, in punto di errata dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di sorveglianza a decidere sulla questione relativa all'errore di calcolo della residua pena da espiare. 5/\ Nel sistema, i provvedimenti in tema di liberazione condizionale e di liberazione anticipata sul periodo trascorso in liberazione condizionale, sono di competenza della magistratura di sorveglianza e tale competenza funzionale non può che estendersi agli incidenti esecutivi corrispondenti, relativi all'individuazione della durata del relativo regime e alla corretta individuazione della portata dei provvedimenti concessivi della liberazione anticipata sullo speciale rapporto esecutivo che con esso si instaura.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29728 del 06/07/2011, Carbonaro, Rv. 250557; Sez. 1 n. 26280 del 21/04/2021, Consoli, n.m.), che ha ricordato come l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. assegni al giudice dell'esecuzione, individuato a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine all'estinzione della pena solo quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale (o all'affidamento in prova al servizio sociale), e come, simmetricamente, l'art, 236, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. intesti la stessa competenza, in questi ambiti specifici, proprio al Tribunale di sorveglianza.

E la declaratoria di estinzione della pena presuppone anzitutto, come è evidente, la definizione dell'esatto momento in cui l'esecuzione di essa, secondo le modalità proprie della libertà vigilata (o del regime alternativo alla detenzione), sia venuta a cessare.

Né incide su tale inequivoca determinazione della competenza la circostanza che l'ordine di liberazione "a futura memoria" sia, anche in tali casi, emanato dal Pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 659 cod. proc. pen. il Pubblico ministero è organo dell'esecuzione anche dei provvedimenti del giudice di sorveglianza, ed è in tale veste che è chiamato a disporre, a seguito di essi, la carcerazione o la scarcerazione del condannato.

La risoluzione, in via incidentale, delle questioni sorte con riferimento all'attività di esecuzione così realizzata è, perciò, da ritenere naturale appannaggio della stessa magistratura di sorveglianza.

4. L'ordinanza impugnata, che si è discostata da tali principi, deve essere annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per rinnovato giudizio.

Nel procedere al quale, il giudice di rinvio terrà conto del principio ulteriore, secondo cui la durata della libertà vigilata - anche in caso di sopravvenienza di nuovi titoli per reati anteriormente commessi, regolata anche in caso di liberazione condizionale dall'art. 51-bis Ord. per). - non può eccedere i cinque anni, depurati della liberazione anticipata laddove concessa e dunque ridotti nella misura corrispondente (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016, dep, 2017, Russo, Rv. 269940- 01; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197-01; Sez. 1, n. 39854 del 19/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - collaboratore di giustizia, già ammesso alla detenzione domiciliare il 31 ottobre 2007 e alla liberazione condizionale il 17 gennaio 2012 in relazione a un precedente provvedimento di cumulo - tesa a conseguire la liberazione condizionale anche in relazione al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Lecce il 24 settembre 2020. Ha, inoltre, dichiarato non luogo a provvedere sulle subordinate richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, rigettato la dichiarazione di estinzione della pena di cui al cumulo in esecuzione. Si è, infine, dichiarato funzionalmente incompetente in punto di scrutinio del dedotto errore di calcolo della pena residua indicata nel cumulo, pur se reputato prima facie sussistente. A ragione della decisione della dichiarazione di estinzione della pena il Tribunale ha rilevato, in contrario, che «il limite temporale della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale, pari a cinque anni, riguarda i condannati all'ergastolo che possono accedere la misura dopo l'espiazione di ventisei anni di pena detentiva e ciò in virtù di insuperabili previsioni normative contenute nell'art.176 cod. pen.». 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Palazzo, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di un unico, articolato, motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991 e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è errato sotto più profili. In primo luogo, a fronte della già intervenuta ammissione del condannato alla liberazione condizionale con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale di Taranto il 18 novembre 2011, che indicava la pena complessiva da espiare in 29 anni di reclusione, avendo lo stesso scontato cinque anni di libertà vigilata (dal 2012 al 2017) ed essendo nel frattempo intervenuto altro titolo esecutivo (sentenza della Corte di assise di appello di Lecce del 13 febbraio 2017) i cui fatti erano stati posti in continuazione con quelli già giudicati, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in trent' anni di reclusione, il competente ufficio di Procura, avrebbe dovuto dichiarare la pena sopravvenuta concretamente ineseguibile per essere stata interamente scontata, in virtù del periodo massimo di libertà vigilata già sofferto dal condannato.• Al contrario, era stato erroneamente emesso un nuovo ordine di esecuzione che, per di più, recava l'indicazione di una pena residua (pari a due anni, un mese e diciassette giorni), certamente errata nel quantum, poiché l'istante aveva già espiato quella di ventinove anni di reclusione, sicché la pena residua era pari a un solo anno di reclusione. Su tale censura il Tribunale ha erroneamente ritenuto la propria incompetenza funzionale. In secondo luogo, lamenta il ricorrente che il giudice specializzato ha disposto un nuovo periodo di libertà vigilata, nonostante egli avesse invocato la declaratoria di estinzione della pena; istanza che veniva respinta sulla base di una errata interpretazione dell'art. 176 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2022, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa, in data 21 dicembre 2022, ha depositato memoria difensiva di replica con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandole, le ragioni di doglianza contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sono in primo luogo fondate le censure in punto di durata della libertà vigilata e di dichiarazione di estinzione della pena ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 177 co. 2 c.p. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991. 2.1. Non è superfluo premettere che il ricorso riguarda un soggetto, collaboratore di giustizia, già ammesso alla liberazione condizionale, condannato alla pena di trenta anni di reclusione con pena residua (indipendentemente dalla questione dell'erroneo computo, sulla quale si tornerà tra breve) indicata in due anni un mese e ventisette giorni di reclusione. Tanto a seguito dell'adeguamento del cumulo, per sopravvenienza di nuovo titolo per reato anteriormente commesso, regolata anche in caso di liberazione condizionale dall'art. 51-bis Ord. Pen. Sempre in via preliminare, si osserva che nella ricostruzione dell'istituto della liberazione condizionale non può prescindersi dalla considerazione - operata già nella decisione numero 29728 del 6 luglio 2011 di questa Sezione e da ultimo ribadita nella sentenza n. 22381 del 16 dicembre 2013 - per cui il rapporto esecutivo della pena carceraria è sostituito dal rapporto esecutivo della libertà vigilata (applicata ai sensi dell'art. 230, comma 1 n. 2, cod. pen.). Con tale applicazione (C. Cost. n. 282 del 1989) si realizza una fattispecie estintiva e costitutiva insieme, in virtù della quale il condannato è da un lato formalmente scarcerato e svincolato dalla misura privativa della libertà personale consistente nella detenzione, dall'altro sottoposto alla misura limitativa della libertà personale consistente nella libertà vigilata ed assume cioè un nuovo diverso status (di vigilato in libertà) che implica la sottoposizione al controllo di altri, diversi organi statali. Ma - si è chiarito - il rapporto esecutivo resta unico e la legge prevede la sua estinzione in rapporto a due fattori: i) l'assenza di cause di revoca (tra cui rientra l'ipotesi di commissione di un nuovo delitto della stessa indole durante il periodo di sottoposizione); ii) il decorso del tempo, fissato nella misura massima in anni cinque. Detto limite di durata dei cinque anni va ritenuto applicabile anche alla particolare ipotesi del soggetto ammesso alla liberazione condizionale in virtù del percorso di collaborazione con la giustizia - sulla base del dettato normativo di cui all'art. 16 -nonies del d.l. n.8 del 1991, conv. in legge n. 82 del 1991, nel testo risultante dalle modifiche apportate con legge n. 45 del 2001 - lì dove la pena inflitta sia quella dell'ergastolo e, per ragioni di giustizia sostanziale, stante un difetto di coordinamento normativo, anche nel caso della pena temporanea massima di trent'anni. Sul punto questa Corte ha già avuto altresì modo di evidenziare (Sez. 1, n. 29728 del 06/07/2011, Carbonaro, Rv. 250557) come il quadro normativo concernente la disciplina dei tempi di sottoposizione alla liberazione condizionale e alla libertà vigilata, originariamente prevista esclusivamente dagli artt. 176 e 177 cod. pen., sia stato profondamente inciso dalla legge n. 45 del 2001 e dalla disciplina introdotta mediante il citato art. 16 -nonies. Nel vigore della disciplina codicistica, la liberazione condizionale (e il connesso periodo di sottoposizione alla libertà vigilata) dovevano corrispondere al residuo di pena temporanea rimanente e il limite massimo di cinque anni fissato dall'art.177 cod. pen. per il condannato all'ergastolo corrispondeva al tetto massimo della pena da espiare, condizionante l'ammissione al beneficio, per il condannato a pena temporanea massima, dall'art. 176 cod. pen. Il trattamento del condannato all'ergastolo, che non poteva essere ammesso alla liberazione condizionale prima del decorso di ventisei anni, al momento della conversione della pena perpetua in misura alternativa era, in altri termini, avvicinato a quello del condannato a pena temporanea massima (trent'anni ex art. 78, primo comma, n.1, cod. pen.) che non poteva godere del beneficio prima di avere scontato venticinque anni.A seguito dell'introduzione dell'art. 16-nonies del d.l. n.8 del 1991, la liberazione condizionale può essere concessa ai collaboratori «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui agli articolo 176 del codice penale», purché «dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena». Come è stato osservato nell'arresto da ultimo citato, «è sembrato così evidente che anche per i condannati a pena temporanea sia venuto meno l'ulteriore limite di pena stabilito con riferimento a quella ancora da eseguire. Secondo la giurisprudenza nettamente prevalente, specie di merito, la espressa deroga alle disposizioni dell'art. 176 cod. pen. non ha comportato però alcun effetto su quelle dell'art. 177, comma 2, cod. pen., secondo cui, «decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, [...] la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali. Per ragioni di eguaglianza sostanziale, se ne è dedotto che la durata massima di cinque anni della liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, ritenuta tuttora vigente, debba valere anche per i condannati a pene temporanee ancora da espiare superiori a cinque anni; nonostante, come detto, la durata della liberazione condizionale fissata dall'art. 177 cod. pen. fosse direttamente collegata ai tetti di pena ancora da espiare indicati dall'art. 176 cod. pen., travolti dalla legislazione». Corollario di tale principio è che l'ammissione alla liberazione condizionale per i collaboratori di giustizia può, dunque, produrre l'effetto di "ridurre" una condanna all'ergastolo a una restrizione massima di quindici anni (dieci anni di detenzione e cinque di liberazione condizionale con libertà vigilata) e una condanna a trent'anni di reclusione (quale quella inflitta al ricorrente) a una restrizione di dodici anni e sei mesi (sette anni e mezzo di detenzione e cinque di liberazione condizionale), decorsi i quali il condannato ha diritto a vedersi dichiarare estinta la pena, ove ne sussistano le altre condizioni. 2.2. Sulla scorta di tali premesse, è dunque errata la decisione reiettiva del Tribunale di sorveglianza, che si fonda su un'opzione ermeneutica che distingue la posizione del condannato all'ergastolo da quello condannato alla pena temporanea massima che, per le ragioni sin qui esposte, è contraria agli approdi raggiunti da questa Corte di legittimità sul tema in esame. 3. È altresì fondata la seconda censura, in punto di errata dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di sorveglianza a decidere sulla questione relativa all'errore di calcolo della residua pena da espiare. 5/\ Nel sistema, i provvedimenti in tema di liberazione condizionale e di liberazione anticipata sul periodo trascorso in liberazione condizionale, sono di competenza della magistratura di sorveglianza e tale competenza funzionale non può che estendersi agli incidenti esecutivi corrispondenti, relativi all'individuazione della durata del relativo regime e alla corretta individuazione della portata dei provvedimenti concessivi della liberazione anticipata sullo speciale rapporto esecutivo che con esso si instaura. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 29728 del 06/07/2011, Carbonaro, Rv. 250557; Sez. 1 n. 26280 del 21/04/2021, Consoli, n.m.), che ha ricordato come l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. assegni al giudice dell'esecuzione, individuato a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine all'estinzione della pena solo quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale (o all'affidamento in prova al servizio sociale), e come, simmetricamente, l'art, 236, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. intesti la stessa competenza, in questi ambiti specifici, proprio al Tribunale di sorveglianza. E la declaratoria di estinzione della pena presuppone anzitutto, come è evidente, la definizione dell'esatto momento in cui l'esecuzione di essa, secondo le modalità proprie della libertà vigilata (o del regime alternativo alla detenzione), sia venuta a cessare. Né incide su tale inequivoca determinazione della competenza la circostanza che l'ordine di liberazione "a futura memoria" sia, anche in tali casi, emanato dal Pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 659 cod. proc. pen. il Pubblico ministero è organo dell'esecuzione anche dei provvedimenti del giudice di sorveglianza, ed è in tale veste che è chiamato a disporre, a seguito di essi, la carcerazione o la scarcerazione del condannato. La risoluzione, in via incidentale, delle questioni sorte con riferimento all'attività di esecuzione così realizzata è, perciò, da ritenere naturale appannaggio della stessa magistratura di sorveglianza. 4. L'ordinanza impugnata, che si è discostata da tali principi, deve essere annullata, con rinvio al giudice che l'ha adottata per rinnovato giudizio. Nel procedere al quale, il giudice di rinvio terrà conto del principio ulteriore, secondo cui la durata della libertà vigilata - anche in caso di sopravvenienza di nuovi titoli per reati anteriormente commessi, regolata anche in caso di liberazione condizionale dall'art. 51-bis Ord. per). - non può eccedere i cinque anni, depurati della liberazione anticipata laddove concessa e dunque ridotti nella misura corrispondente (Sez. 1, n. 13934 del 29/11/2016, dep, 2017, Russo, Rv. 269940- 01; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197-01; Sez. 1, n. 39854 del 19/07
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