Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24243/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1756-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e nella sua qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4302/17/2019della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 27.05.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Accertamento –Società estinta –Responsabilità del socio RGN 1756/2020 Consigliere rel.

Federici A seguito della notifica dell’avviso d’accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (all’epoca già cancellata dal registro delle imprese) e dei suoi soci, [OSCURATO:PERSONA] (accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (accomandante), con cui era contestato alla società la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente rideterminazione dell’Iva per l’anno 2011, il Maresca propose ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che, nella contumacia del Marra, ne rigettò le ragioni con sentenza n. 15905/31/2017.

L’appello proposto dal soccombente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 4301/17/2019, ora al vaglio della Corte.

Il giudice d’appello, esaminando l’unico motivo di impugnazione, con cui il contribuente lamentava che il giudice di primo grado non aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo invece correttamente notificato l’atto impositivo in capo ai soci, ed aver constatato che non risultava proposto nessun altro dei motivi originari del ricorso introduttivo, ha rilevato che: a) la sentenza di primo grado, a differenza di quanto asserito dal ricorrente con l’atto d’appello, aveva riconosciuto che l’art. 2495 cod. civ. era stato applicato nella formulazione corrente in epoca anteriore alle modifiche apportate dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, per risultare la società cancellata sin dal 2012, e dunque per essere cessata immediatamente; b) la pronuncia di primo grado aveva rigettato il ricorso in quanto proposto dall’ex liquidatore della società cessata, e dunque in difetto di legittimazione processuale; c) la predetta decisione aveva riconosciuto che comunque l’avviso d’accertamento era stato correttamente notificato al Maresca e al Mazza, nella qualità di soci della società estinta; d) ha riconosciuto la responsabilità del Maresca in ordine ai debiti sociali, a lui imputabili ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 2312 cod. civ., quale socio accomandatario della s.a.s. estintasi; e) per l’effetto non sarebbe stato necessario notificare ai soci altro avviso d’accertamento, stante la correttezza e sufficienza di quello già notificato, nella veste (anche) di socio della società ormai estinta.

Il contribuente ha censurato la sentenza affidandosi ad un unico motivo, con cui ha chiesto la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.RGN 1756/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] camerale del 22 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Deve innanzitutto affermarsi il difetto di legittimazione ad agire del Maresca quanto alla sua costituzione anche nella qualità di ex liquidatore della società cancellata.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che debba escludersi la legittimazione ad causamdel liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale(ex multis, cfr. Cass., 30 luglio 2020, n. 16362; 19 novembre 2019, n. 29969; 19 settembre 2019, n. 23365; 5 maggio 2017, n. 11100).

Preliminarmente va inoltre rigettata l’eccepita inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle norme violate.

Come appreso sarà chiarito, il motivo contiene un chiaro riferimento alle norme che si assumono violate, e ciò sia nell’epigrafe che nel corpo del ricorso.

Venendo all’esame del merito, con l’unico motivo il contribuente si duole della violazione dell’art. 2945 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver individuato la responsabilità dei soci nella successione nei rapporti debitori, già facenti capo all’ente giuridico cancellato, sebbene non definiti.

A tal fine afferma che l’atto impositivo notificato alla società già cancellata è inesistente, perché diretto ad un soggetto ormai estinto.

Da ciò ne consegue per un verso che non possano trovare applicazione le regole prescritte dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non potendo più accertarsi il presupposto imponibile che concorre a costituire la fattispecie della responsabilità del socio, ossia l’accertamento definitivo dell’imposta dovuta dal soggetto sociale ormai estintosi.

A tal fine osserva che «[…] se la società si è estinta prima della notifica dell’atto di accertamento (come nel caso di specie), l’amministrazione perde la possibilità di notificare utilmente l’avviso alla società, perdendo poi di conseguenza ogni possibilità di riscuotere poi presso soci e/o liquidatore le somme dovute».

Il motivo non ha pregio.

A tal fine soccorre innanzitutto il principio secondo il quale, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, RGN 1756/2020 Consigliere rel.

Federici qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (già Sez.

U, 12 marzo 2013, n. 6070; 30 luglio 2020, n. 16362).

Con specifico riferimento alle società in accomandita inoltre, vigono le regole enucleabili dagli artt. 2312 e 2324cod. civ., secondo le quali, «dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci […]» (art. 2312, secondo comma, cod. civ.);e «salvo il diritto previsto dal second o comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione» (art. 2324 cod. civ.).

Quanto ai rapporti fiscali poi, si è avvertito che la disciplina dettata dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale),può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci ("pro quota" o illimitatamente, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973.

Può inoltre azionare il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere neppure all'emissione di autonomo avviso di accertamento (Cass., 5 novembre 2021, n. 31904).

Si è peraltro ulteriormente chiarito che a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, RGN 1756/2020 Consigliere rel.

Federici alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ciò in quanto vi è l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti di questi ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass., 4 gennaio 2022, n. 2; 7 aprile 2017, n. 9094).

Dalle regole normative e dai principi di diritto enucleati ne discende allora che, estintasi la società prima della notifica dell’atto impositivo nei suoi confronti, correttamente l’Agenzia delle entrate aveva provveduto alla notifica dell’avviso di accertamento nei riguardi dei due soci Maresca e Mazza.

Quali successori della società in accomandita semplice, questi dovevano rispondere dei debiti sociali e, qualora non ancora costituito un titolo in tal senso, era comunque nei loro confronti che la creditrice Amministrazione finanziaria doveva indirizzare, come ha fatto, l’atto impositivo relativo ai redditi, rideterminati, relativi al 2011, anno d’imposta in cui la società era ancora in vita.

Avverso l’avviso d’accertamento, incontestatamente notifica to al Maresca, per quel che qui interessa, anche come socio, e soprattutto in considerazione della sua qualità di accomandatario, dunque illimitatamente responsabiledei debiti sociali, sarebbe stato suo onere, ricevuta la notifica dell’atto impositivo, contestare nel merito i maggiori redditi pretesi dall’Agenzia delle entrate, esattamente come un qualunque successore nei confronti del preteso creditore del soggettogiuridico cui sia succeduto.

La difesa assunta dal Maresca , trincerata invece nella contestazione della sua legittimazione passiva e nella pretesa di rispondere, solo previa notifica di un apposito atto, nei limiti della liquidazione sociale, era del tutto errata quanto inconsistente, così come del tutto eccentrica era l’asserzione secondo cui l’estinzione della società prima della notifica dell’avviso d’accertamento precludeva all’amministrazione di notificare utilmente l’atto impositivo alla società, perdendo ogni diritto di riscossione del credito fiscale dai soci.

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.RGN 1756/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €5.600,00, oltre che delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1756-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio e nella sua qualità di ex liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4302/17/2019della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 27.05.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 22 febbraio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Accertamento –Società estinta –Responsabilità del socio RGN 1756/2020 Consigliere rel. Federici A seguito della notifica dell’avviso d’accertamento nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (all’epoca già cancellata dal registro delle imprese) e dei suoi soci, [OSCURATO:PERSONA] (accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (accomandante), con cui era contestato alla società la partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente rideterminazione dell’Iva per l’anno 2011, il Maresca propose ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che, nella contumacia del Marra, ne rigettò le ragioni con sentenza n. 15905/31/2017. L’appello proposto dal soccombente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenza n. 4301/17/2019, ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello, esaminando l’unico motivo di impugnazione, con cui il contribuente lamentava che il giudice di primo grado non aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo invece correttamente notificato l’atto impositivo in capo ai soci, ed aver constatato che non risultava proposto nessun altro dei motivi originari del ricorso introduttivo, ha rilevato che: a) la sentenza di primo grado, a differenza di quanto asserito dal ricorrente con l’atto d’appello, aveva riconosciuto che l’art. 2495 cod. civ. era stato applicato nella formulazione corrente in epoca anteriore alle modifiche apportate dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, per risultare la società cancellata sin dal 2012, e dunque per essere cessata immediatamente; b) la pronuncia di primo grado aveva rigettato il ricorso in quanto proposto dall’ex liquidatore della società cessata, e dunque in difetto di legittimazione processuale; c) la predetta decisione aveva riconosciuto che comunque l’avviso d’accertamento era stato correttamente notificato al Maresca e al Mazza, nella qualità di soci della società estinta; d) ha riconosciuto la responsabilità del Maresca in ordine ai debiti sociali, a lui imputabili ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 2312 cod. civ., quale socio accomandatario della s.a.s. estintasi; e) per l’effetto non sarebbe stato necessario notificare ai soci altro avviso d’accertamento, stante la correttezza e sufficienza di quello già notificato, nella veste (anche) di socio della società ormai estinta. Il contribuente ha censurato la sentenza affidandosi ad un unico motivo, con cui ha chiesto la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.RGN 1756/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] camerale del 22 febbraio 2023la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Deve innanzitutto affermarsi il difetto di legittimazione ad agire del Maresca quanto alla sua costituzione anche nella qualità di ex liquidatore della società cancellata. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che debba escludersi la legittimazione ad causamdel liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale(ex multis, cfr. Cass., 30 luglio 2020, n. 16362; 19 novembre 2019, n. 29969; 19 settembre 2019, n. 23365; 5 maggio 2017, n. 11100). Preliminarmente va inoltre rigettata l’eccepita inammissibilità del ricorso per mancata indicazione delle norme violate. Come appreso sarà chiarito, il motivo contiene un chiaro riferimento alle norme che si assumono violate, e ciò sia nell’epigrafe che nel corpo del ricorso. Venendo all’esame del merito, con l’unico motivo il contribuente si duole della violazione dell’art. 2945 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver individuato la responsabilità dei soci nella successione nei rapporti debitori, già facenti capo all’ente giuridico cancellato, sebbene non definiti. A tal fine afferma che l’atto impositivo notificato alla società già cancellata è inesistente, perché diretto ad un soggetto ormai estinto. Da ciò ne consegue per un verso che non possano trovare applicazione le regole prescritte dall’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non potendo più accertarsi il presupposto imponibile che concorre a costituire la fattispecie della responsabilità del socio, ossia l’accertamento definitivo dell’imposta dovuta dal soggetto sociale ormai estintosi. A tal fine osserva che «[…] se la società si è estinta prima della notifica dell’atto di accertamento (come nel caso di specie), l’amministrazione perde la possibilità di notificare utilmente l’avviso alla società, perdendo poi di conseguenza ogni possibilità di riscuotere poi presso soci e/o liquidatore le somme dovute». Il motivo non ha pregio. A tal fine soccorre innanzitutto il principio secondo il quale, a seguito della riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, RGN 1756/2020 Consigliere rel. Federici qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (già Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070; 30 luglio 2020, n. 16362). Con specifico riferimento alle società in accomandita inoltre, vigono le regole enucleabili dagli artt. 2312 e 2324cod. civ., secondo le quali, «dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci […]» (art. 2312, secondo comma, cod. civ.);e «salvo il diritto previsto dal second o comma dell’art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione» (art. 2324 cod. civ.). Quanto ai rapporti fiscali poi, si è avvertito che la disciplina dettata dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificata dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate (per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale),può procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci ("pro quota" o illimitatamente, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973. Può inoltre azionare il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere neppure all'emissione di autonomo avviso di accertamento (Cass., 5 novembre 2021, n. 31904). Si è peraltro ulteriormente chiarito che a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, RGN 1756/2020 Consigliere rel. Federici alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ciò in quanto vi è l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti di questi ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (cfr. Cass., 4 gennaio 2022, n. 2; 7 aprile 2017, n. 9094). Dalle regole normative e dai principi di diritto enucleati ne discende allora che, estintasi la società prima della notifica dell’atto impositivo nei suoi confronti, correttamente l’Agenzia delle entrate aveva provveduto alla notifica dell’avviso di accertamento nei riguardi dei due soci Maresca e Mazza. Quali successori della società in accomandita semplice, questi dovevano rispondere dei debiti sociali e, qualora non ancora costituito un titolo in tal senso, era comunque nei loro confronti che la creditrice Amministrazione finanziaria doveva indirizzare, come ha fatto, l’atto impositivo relativo ai redditi, rideterminati, relativi al 2011, anno d’imposta in cui la società era ancora in vita. Avverso l’avviso d’accertamento, incontestatamente notifica to al Maresca, per quel che qui interessa, anche come socio, e soprattutto in considerazione della sua qualità di accomandatario, dunque illimitatamente responsabiledei debiti sociali, sarebbe stato suo onere, ricevuta la notifica dell’atto impositivo, contestare nel merito i maggiori redditi pretesi dall’Agenzia delle entrate, esattamente come un qualunque successore nei confronti del preteso creditore del soggettogiuridico cui sia succeduto. La difesa assunta dal Maresca , trincerata invece nella contestazione della sua legittimazione passiva e nella pretesa di rispondere, solo previa notifica di un apposito atto, nei limiti della liquidazione sociale, era del tutto errata quanto inconsistente, così come del tutto eccentrica era l’asserzione secondo cui l’estinzione della società prima della notifica dell’avviso d’accertamento precludeva all’amministrazione di notificare utilmente l’atto impositivo alla società, perdendo ogni diritto di riscossione del credito fiscale dai soci. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.RGN 1756/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] rigetto del ricorso segue la soccombenza del ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €5.600,00, oltre che delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di