CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20350/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Messina, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena della reclusione di mesi otto e della multa di euro 1200,00, per aver detenuto a fini di cessione complessivamente grammi 102,15 di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in due involucri. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermata finalità di spaccio dello stupefacente rinvenuto in suo possesso sulla base di meri indizi, riconducibili esclusivamente al dato quantitativo di sostanza stupefacente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, posto che il giudice ha ritenuto che il quantitativo di stupefacente le modalità del fatto non fossero compatibili con una condotta di spaccio occasionale, sebbene dal compendio probatorio in atti tale profilo non sia affatto emerso, e non rilevando al riguardo la diversità di tipologia di stupefacente detenuta. Al riguardo richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve deve essere dal giudice argomentato sulla base di tutti gli elementi indicati dalla norma, concernenti i mezzi le modalità e le circostanze dell'azione e nonché la quantità e qualità dell'oggetto materiale del reato. Tuttavia, il giudice non ha preso in considerazione che la marijuana non era suddivisa in dosi, e che era conservata in un unico involucro, non essendo stato rinvenuto materiale atto al confezionamento o al taglio della sostanza. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che il giudice ha escluso ritenendo che l'attività di piccolo spaccio non sia compatibile con una condotta non occasionale. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTTO1. Il primo e il secondo motivo di ricorso non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato ponderale della sostanza detenuta, affermando che tale quantitativo non sia compatibile con un uso personale, trattandosi di sostanza stupefacente soggetta a rapido deperimento, e non avendo il ricorrente fornito prova della sussistenza di risorse finanziarie lecite da destinare all'acquisto di un simile quantitativo. Il giudice a quo ha altresì richiamato il comportamento dell'imputato che, alla vista dei militari, ha tentato di sbarazzarsi dello stupefacente che egli trasportava all'interno di un'auto, ove vi erano anche altri soggetti conosciuti dalla polizia giudiziaria, lanciandolo fuori dall'abitacolo dell'auto, escludendo la plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, in quanto non additate dall'oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula delral di là di ogni ragionevole dubbio" impone infatti al giudicante l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria, volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest'ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all'esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Sez. 1, n.4111 del 24/10/2011, Rv. 251507). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa (Sez. 4, n.30862 del 17/06/2011, Rv. 250903; Sez 4, n. 48320 del 12/11/2009, Rv. 245879). Obbligo che, nel caso sub iudice, può dirsi adempiuto dalla Corte d'appello, la quale ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, ed è pervenuta alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. La terza doglianza si colloca anch'essa sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha evidenziato che dalla sostanza stupefacente detenuta è possibile trarre 645 dosi singole e che il fatto ascritto al ricorrente non può essere qualificato come un'attività di piccolo spaccio, potendosi potenzialmente protrarsi, per il quantitativo di stupefacente detenuto, per un arco temporale abbastanza lungo, non compatibile con una condotta occasionale. Di qui l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il