CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 1975
Cassazione n. 50736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/09/1975 Pru, avverso il decreto del 16/03/2023 deltnTRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG )4J1S1 . Pb .j. . IOZAAN_ , à , sXNPA. •4n‘/P ° k .\1.4.4-x Ritenuto in fatto 1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di misura alternativa. Ha rilevato che il richiedente è stato condannato per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., e di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 di 1991. Ha quindi evidenziato che, secondo quanto disposto dall'art. 4-bis ord. pen., opera il divieto di concessione di misure alternative in assenza di specifiche deduzioni e allegazioni. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e diretto di motivazione. Il Tribunale ha menzionato reati per i quali non è intervenuta condanna e non ha operato il richiesto scioglimento del cumulo. Ha così errato nel fare applicazione dell'art. 4-bis ord. pen. in senso preclusivo all'accoglimento della richiesta di misura alternativa, avendo il ricorrente già espiato la pena imputabile al reato cd. ostativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione - art. 666 stesso codice - fa sì che il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ove la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, la dichiara inammissibile, proprio secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 666, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato, notificato entro cinque giorni all'interessato e impugnabile da questi mediante ricorso per cassazione. La giurisprudenza di legittimità ha a tal proposito chiarito che nel procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla 1 I legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017). È appena il caso di rammentare che l'utilizzo del modulo provvedimentale de plano è riservato dalla legge a casi tassativamente previsti, in specie.... e che un provvedimento assunto secondo questo schema fuori da questi ristretti ambiti deve essere annullato con rinvio in quanto affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio. (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397). 3. Il provvedimento presidenziale in esame è intervenuto su una richiesta che, alla luce delle deduzioni difensive, non poteva essere oggetto di una delibazione de plano. L'affermazione della non ancora avvenuta espiazione della pena imputabile alla condanna per i delitti ostativi è stata decisamente contrastata dai rilievi di ricorso, che attestano la necessità di un esame della vicenda nella pienezza del contraddittorio. 4. Per quanto esposto in ordine al contenuto e all'ambito di intervento del provvedimento presidenziale impugnato ed in ragione della nullità per violazione del contraddittorio, va disposto l'annullamento con rinvio, che costituisce la regola generale prevista per le ipotesi annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccettuazione posta in esordio dell'art.623 cod. proc. pen. («fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622»). Il rinvio va disposto in favore del Tribunale di sorveglianza di Catania, Autorità giudiziaria preposta all'esame della domanda dichiarata inammissibile. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 31 ottobr