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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08866/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 19 marzo 2011 e 16 febbraio 2021.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione.

Deduce che la decisione di rigetto si è fondata su inappropriate asserzioni circa il significato dell'esercizio del diritto di difesa in sede di cognizione, mentre avrebbe dovuto considerare gli indicatori allegati, concernenti la tipolcgia e le modalità delle condotte separatamente giudicate e la loro vicinanza temporale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva.

Al tal riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che non sussiste un onere per l'interessato di chiedere l'applicazione della continuazione in sede cognizione.

Il puro e semplice silenzio serbato in tale sede, in assenza di una previsione di legge che univocamente lo qualifichi come espressivo di una specifica manifestazione di volontà, rimane in sé un elemento giuridicamente irrilevante (Sez. 1, n. 18343 del 03/06/2020, Forma, Rv. 279188; SE?.Z. 1, n. 46606 del 11/07/2019, Guttagliere, Rv. 277483; Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Argirò, Rv. 274327).

Inoltre, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in cognizione ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame.

Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è / //// tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (fra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529).

3. Le condizioni appena descritte erano state adeguatamente allegate attraverso i riferimenti alla tipologia dei fatti commessi nell'ambito di una particolare sequenza temporale secondo le statuizioni di condanna, per come in effetti rilevabile, dato che, come rappresentato anche dalla motivazione dell'ordinanza, si tratta di diversi reati di rapina o tentata rapina, separatamente giudicati e già ritenuti in sede di cognizione in continuazione fra loro, che vennero commessi il 12, 17 e 19 novembre 2009 quanto a uno dei giudizi e in data 8 ottobre 2009 e nelle date 5, 19 e 20 novembre 2009 quanto all'altro.

Tale dato, pur di tutta evidenza, non risulta considerato dal giudice dell'esecuzione tramite uno specifico confronto che spieghi come gli altri indicatori potessero avere l'attitudine a superare le valutazioni in cognizione.

4. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Torino, che dovrà provvedere in diversa persona fisica (sent.

Corte cost. n. 183 del 2013).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino-Ufficio GIP.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il ConsfgRere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA], per i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili il 19 marzo 2011 e 16 febbraio 2021. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione. Deduce che la decisione di rigetto si è fondata su inappropriate asserzioni circa il significato dell'esercizio del diritto di difesa in sede di cognizione, mentre avrebbe dovuto considerare gli indicatori allegati, concernenti la tipolcgia e le modalità delle condotte separatamente giudicate e la loro vicinanza temporale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva. Al tal riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che non sussiste un onere per l'interessato di chiedere l'applicazione della continuazione in sede cognizione. Il puro e semplice silenzio serbato in tale sede, in assenza di una previsione di legge che univocamente lo qualifichi come espressivo di una specifica manifestazione di volontà, rimane in sé un elemento giuridicamente irrilevante (Sez. 1, n. 18343 del 03/06/2020, Forma, Rv. 279188; SE?.Z. 1, n. 46606 del 11/07/2019, Guttagliere, Rv. 277483; Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Argirò, Rv. 274327). Inoltre, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in cognizione ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è / //// tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (fra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529). 3. Le condizioni appena descritte erano state adeguatamente allegate attraverso i riferimenti alla tipologia dei fatti commessi nell'ambito di una particolare sequenza temporale secondo le statuizioni di condanna, per come in effetti rilevabile, dato che, come rappresentato anche dalla motivazione dell'ordinanza, si tratta di diversi reati di rapina o tentata rapina, separatamente giudicati e già ritenuti in sede di cognizione in continuazione fra loro, che vennero commessi il 12, 17 e 19 novembre 2009 quanto a uno dei giudizi e in data 8 ottobre 2009 e nelle date 5, 19 e 20 novembre 2009 quanto all'altro. Tale dato, pur di tutta evidenza, non risulta considerato dal giudice dell'esecuzione tramite uno specifico confronto che spieghi come gli altri indicatori potessero avere l'attitudine a superare le valutazioni in cognizione. 4. Da ciò discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Torino, che dovrà provvedere in diversa persona fisica (sent. Corte cost. n. 183 del 2013). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino-Ufficio GIP. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il ConsfgRere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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