CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 51575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Pavia nel procedimento nei confronti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 25/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 25/05/2023, il Tribunale di Pavia, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e b), d.l.gs. 81/2008, dichiarava non doversi procedere ex art. 129 cod. proc. pen., essendo il reato non punibile ai sensi dell'articolo 131- bis cod. pen..,•a. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pavia, lamentando un vizio di motivazione che avrebbe condotto a un provvedimento abnorme. Evidenzia in particolare il P.M. ricorrente che, per costante giurisprudenza, non è possibile procedere alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, essendo invece necessaria l'instaurazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. In primo luogo, va escluso che il provvedimento impugnato possa essere considerato - come sostenuto invece dal pubblico ministero ricorrente - «abnorme». L'abnormità costituisce (Sez. U., n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01) una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite hanno affermato in una prima, risalente, pronuncia, che «è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094 - 01; conforme: Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 - 01). Successivamente, le medesime Sezioni Unite (n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità - ricorribile per cassazione - secondo una duplice accezione, «strutturale» e «funzionale», ma ricondotta ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale (inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge).Nello specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, per le Sez. U. Toni, l'abnormità «strutturale» è riconoscibile soltanto nel «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». L'abnormità «funzionale», riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va invece «limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo». Nessuna delle due ipotesi di abnormità ricorre nel caso di specie. Non quella «strutturale», in quanto l'emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. costituisce potere tipico del giudice ai sensi del successivo articolo 459, comma 3, il cui esercizio non determina alcuna stasi del procedimento. Non quella «funzionale», avendo il pubblico ministero potuto impugnare il provvedimento e non essendosi pertanto verificata alcuna «stasi» del procedimento. Le citate Sez. U. Ksouri hanno infatti precisato che non è «riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti». Il ricorso è, in parte qua, infondato. 3. Il ricorso è invece fondato sotto il profilo della sussistenza del vizio di legittimità. Ed infatti, le citate Sez. U. Ksouri hanno chiarito che è senz'altro vero che nel modello legale di attività del giudice per le indagini preliminari, come delineato dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari è chiamato «a delibare discrezionalmente l'istanza di emissione del provvedimento monitorio mediante un'indagine ad ampio spettro su tutti gli elementi integrativi della fattispecie e sull'entità dell'offesa arrecata nei limiti dettati dal legislatore all'art. 131-bis cod. pen., e ... [omissis] ... il potere di qualificazione giuridica del fatto è "connaturale all'esercizio della giurisdizione", è prerogativa che compete al giudice in tutte le fasi ed in tutti i gradi del processo, e, quale controllo di legalità sui risultati delle indagini nella loro totalità, non può intendersi in senso restrittivo come individuazione del solo corretto nomen iuris da attribuire al fatto, ma investe anche gli elementi accidentali e la concreta punibilità del soggetto imputato». Tale compito può essere assolto mediante la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché valuti la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen.. 21"' Tuttavia, per le Sezioni Unite, l'art. 131-bis cod. pen. ha configurato l'istituto (il corsivo è del Collegio) «quale causa speciale di non punibilità dell'autore del reato e quindi rientrante nell'ambito del diritto sostanziale, e non come condizione di procedibilità dell'azione penale. Dunque esso pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l'accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché implica l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all'imputato; esso comporta peraltro effetti non integralmente liberatori per l'imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell'archiviazione del procedimento dall'art. 411, comma 1- bis, cod. proc. pen.. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito per l'ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall'accusa in assenza di qualunque tipo di confronto preventivo con l'imputato e la sua difesa». In tal senso, già prima della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, Sez. 1, n. 15272 del 21/12/2016, dep. 2017, Allocco, Rv. 269465 - 01, aveva precisato che «il giudice per le indagini preliminari, destinatario di una richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può emettere sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. qualora ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale opzione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso». Il GIP di Pavia, nell'emettere sentenza di proscioglimento senza previa attivazione del contraddittorio («ad avviso di questo giudicante si impone invece l'emissione di sentenza dichiarativa di esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto»), ha pertanto violato la disciplina sostanziale sottesa all'articolo 131-bis cod. pen. e all'articolo 129 cod., proc. pen., così come interpretata da questa Corte. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale di Pavia, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la t