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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 23495/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28827-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28827/2017 Cron.

Rep.

Ud. 10/05/2022 PU avverso la sentenza n. 428/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2017 R.G.N. 15/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta – secondo quanto riportato dalla stessa Corte - a far dichiarare l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato, conclusi tra il 1° agosto 2007 ed il 6 aprile 2012 con prestazioni rese a favore dell'utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta utilizzatrice, “dalla stipulazione del primo contratto ovvero dalla stipulazione di uno dei successivi ritenuto invalido”, con il conseguente diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno, “quantificato nelle retribuzioni che avrebbe avuto diritto di percepire sino alla riammissione in servizio”.

2. La Corte territoriale ha respin to l’appello con cui il lavoratore aveva censurato la sentenza di primo grado “laddove aveva omesso di considerare che la somministrazione, durata complessivamente più di 4 anni, non corrispondeva ad alcuna effettiva esigenza produttiva temporanea e che, in ogni caso, non sussisteva alcuna prova delle causali indicate in ogni contratto”; l’appellante sosteneva che “il requisito della temporaneità dovrebbe connotare anche la causale della somministrazione e che, nella specie, la durata della somministrazione che lo aveva riguardato presso la [OSCURATO:PERSONA], pari ad oltre 4 anni, sarebbe una circostanza di per sé idonea ad escludere la temporaneità delle esigenze produttive della società convenuta”; la Corte riporta, poi, che l’appellante aveva criticato le statuizioni di prime cure per non avere vagliato “che erano stati violati i limiti riguardanti il numero massimo di proroghe consentite, per come previsti dal CCNL dei lavoratori somministrati del 16 luglio 2008”.

3. La Corte, per respingere il gravame, ha innanzi tutto rilevato che l’appellante si era “limitato a dedurre genericamente la mancanza di prova della sussistenza in concreto delle causali”, considerando tale “contestazione, oltre che generica (e dunque inammissibile), anche infondata atteso che ogni causale apposta al contratto commerciale di somministrazione è stata specificamente provata dalla [OSCURATO:PERSONA], sia con la produzione documentale di cui si è detto sia con la prova testimoniale pure richiamata”; ha dunque concordato “con quanto statuito dal giudice di primo grado […] che le emergenze di causa riscontrano inequivocabilmente la sussistenza in concreto delle causali delle somministrazioni impugnate dall’appellante”.

4. In ordine alla “temporaneità di dette causali”, la Corte non ha condiviso l’assunto dell’appellante per la ragione che “le esigenze produttive per il soddisfacimento delle quali è avvenuto il ricorso alla somministrazione sono state, di volta in volta, con riferimento ad ogni contratto, tra loro diverse e quindi il mero fatto che, nel suo complesso, il lavoratore abbia lavorato per un lungo periodo presso l’azienda non è di per sé significativo”.5.

Infine, la Corte d’appello bresciana, rispetto alla censura “della violazione dei limiti contrattuali previsti per il numero di proroghe e per la durata complessiva del rapporto”, ha ritenuto, premesso che “l’appellante non specifica a quali previsioni del CCNL si riferisca”, che “[OSCURATO:PERSONA] collettivo, genericamente invocato dall’appellante, disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di somministrazione e i loro dipendenti ed è quindi inapplicabile alle imprese utilizzatrici, che quindi non sono obbligate ad osservarlo”, assumendo eventuale rilievo “nell’ambito del rapporto contrattuale che lega il lavoratore alle agenzie del lavoro, rapporto questo che in questa sede non è in discussione”.

6. Per la cassazione di tale decisione ha fatto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a sei motivi, illustrati anche da memoria, cui ha resistito l’intimata con controricorso.

7. La causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 17 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e per l’eventuale trattazione congiunta con altri ricorsi riguardanti le medesime questioni oggetto di giudizio.

8. In prossimità della pubblica udienza il Procuratore Generale ha concluso, nella propria requisitoria, per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati i primi tre e dichiarati assorbiti gli ultimi due. [OSCURATO:PERSONA]

1. I moti vi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati.

1.1. Con il primo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e la mera apparenza della motivazione in relazione alle causali addotte” poiché “il giudice di merito, a fronte delle contestazioni contenute nel relativo motivo d’appello” si è limitato “a dichiarare che sarebbero stati prodotti tutti gli ordini e le commesse e che la teste avrebbe sostanzialmente confermato le circostanze, senza motivare da quali atti e documenti della causa si dovrebbero mai trarre simili conclusioni e per quale ragione”.

1.2. Con la seconda censura la difesa del ricorrente denunzia la nullità della sentenza per “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’inammissibilità dei documenti prodotti dalla società intimata nel giudizio di primo grado” poiché, a fronte del motivo d’appello anzidetto, la Corte bresciana ha omesso “ogni motivazione al riguardo”.

1.3. Con la terza doglianza il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ancora “per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla mancata prova da parte del testimone della ricorrenza in concreto delle causali addotte per il periodo dal 30.09.10 al 6 aprile 2012” poiché il giudice bresciano a fronte della contestazione anzidetta ha omesso “di fornire ogni motivazione al riguardo”.

1.4. Il quarto motivo deduce la “violazione degli artt. 20 e 21 del d. lgs. n. 276/2003 in ordine all’individuazione dei presupposti sostanziali necessari per dichiarare la legittimità dei contratti di somministrazione di manodopera”.

Inoltre, con la dettacensura la difesa dell’odierno ricorrente si duole che il giudice d’appello, “quanto al difetto di temporaneità delle causali addotte” abbia omesso “di verificare il requisito della sussistenza della temporaneità delle causali addotte sia singolarmente sia complessivamente considerate, come se non dovesse sussistere nel nostro ordinamento alcun connotato che deve distinguere il lavoro somministrato dal lavoro a tempo indeterminato, che anche a norma del Considerando n. 15 della Direttiva 2008/104/CE deve restare pur sempre la forma comune di rapporti di lavoro”.

1.5. Il quinto motivo denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art.42 CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art. 5.5.

Direttiva 2008/104/CE in relazione alla configurabilità di un caso di somministrazione irregolare quando vengono violati i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera,” laddove la Corte adita avrebbe erroneamente “escluso la configurabilità di una somministrazione irregolare quando vengono violati o elusi i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva”.

1.6. Con la sesta ed ultima censura si denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 42 del CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art. 1344 c.c. in relazione alla configurabilità di un’elusione dei limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera”, perché il giudice bresciano avrebbe erroneamente escluso “a priori la configurabilità di una frode alla normativa legale e contrattuale che regola i rapporti di somministrazione di manodopera”.

2. I primi tre motivi di ricorso, ch e possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento.

2.1. Quanto alla prima doglianza, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016).

Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame in ordine alla insussistenza in concreto delle causali giustificative del ricorso al contratto di somministrazione a termine, avendo osservato che l’appellante si era “limitato a dedurre genericamente la mancanza di prova della sussistenza in concreto delle causali”, considerando tale “contestazione, oltre che generica (e dunque inammissibile), anche infondata atteso che ogni causale apposta al contratto commerciale di somministrazione è stata specificamente provata dalla [OSCURATO:PERSONA], sia con la produzione documentale di cui si è detto sia con la prova testimoniale pure richiamata”; la diversa opinione del ricorrente non rende apparente la motivazione impugnata, mentre altro è se la motivazione fosse o meno conforme a legge, ma l’eventuale vizio avrebbe dovuto essere diversamente e adeguatamente censurato.

2.2. Parimenti vanno respinte le censure con cui parte ricorrente si duole di una pretesa violazione dell’art. 8 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivi di appello sempre relativi alla prova in concreto della ricorrenza delle causali.

Oltre ad essere inammissibili, perché non vengono riportati nell’illustrazione del secondo e del terzo motivo i contenuti specifici dell’atto di appello in modo da ritenersi adeguato alla possibilità di questa Corte di apprezzare, in limine litis, l’asserita violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, le censure sono anche infondate, perché la Corte territoriale ha evidentemente, seppur in modo implicito, pronunciato su tutta l’estensione del gravame, confermando l’assunto del Tribunale secondo cui era stata offerta la prova della ricorrenza delle causali, sicché le critiche alla sentenza impugnata tendono, nella sostanza, a rivolgersi a come i giudici del merito hanno maturato il loro convincimento nell’apprezzare il materiale probatorio, evocando così un sindacato che è estraneo al giudizio di legittimità. 3.La Corte, invece, reputa fondati il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso nei termini che seguono.

Ricostruzione del quadro normativo

3.1. L’art. 20 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 disciplina le “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione, concluso tra un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore.

Il comma 4 prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

3.2. L’art. 21 elenca gli elementi che il contratto di somministrazione, da stipulare in forma scritta, deve contenere e alla lett. c) indica “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”.

3.3. L’art. 22 disciplina i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estende al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, che riguardano la successione dei contratti.

Prevede, inoltre, che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.

3.4. L’art. 27 concerne la somministrazione irregolare, avvenuta cioè “al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”, e prevede tra l’altro che “il lavoratore p(ossa) chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.

3.5. Ai sensi del successivo art. 28, relativo alla somministrazione fraudolenta, “Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”.

3.6. La legge n. 92 del 28 giugno 2012, che (art. 1, comma 9) ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001: «Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»; ha inoltre modificato l’art. 20, comma 4, d. lgs. n. 276 del 2003, inserendo dopo il primo periodo, la seguente statuizione: “E’ fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.3.7.

Il d.l. n. 34 del 2014, convertito dalla legge n. 78 del 2014, è intervenuto sull’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003 ed ha soppresso i primi due periodi della disposizione (il testo del comma 4, dopo le modifiche apportate dal decreto legge citato, è il seguente: “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”).

3.8. Il d.l. n. 34 del 2014 ha eliminato del tutto, per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il requisito delle causali giustificative, che già la legge n. 92 del 2012 aveva escluso con riferimento alla prima missione.

3.9. Il d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha abrogato le disposizioni finora richiamate del d. lgs. n. 276 del 2003 ed ha ridisegnato la disciplina della somministrazione di lavoro nel capo IV, artt. 30 e seguenti.

3.10. L’art. 31, comma 2, a proposito della somministrazione di lavoro a tempo determinato, prevede: “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

3.11. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e

24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”.

3.12. La somministrazione irregolare è disciplinata dall’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 che, ai primi due commi, stabilisce: “1.

In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni dicui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.

3.13. Nella fattispecie oggetto di causa è accertato che il lavoratore sia stato inviato in missione presso la stessa società utilizzatrice in base a plurimi contratti di somministrazione e di lavoro conclusi a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 6.4.2012, per cui risulta interamente applicabile la disciplina vigente sino alle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012.

Il diritto dell’Unione europea sul lavoro tramite agenzia interinale.3.14. [OSCURATO:PERSONA] 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”.

Il termine «temporaneamente» è utilizzato anche all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di «missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l’utilizzatore.

3.15. Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, JH c.

KG, C - 681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes - [OSCURATO:PERSONA], C - 232/20 (punti 31, 34), dalla formulazione di tali disposizioni risulta che il termine “temporaneamente” non abbia lo scopo di limitare l’applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa.

È il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo.

3.16. In coerenza con tali premesse, l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva.

3.17. L’art. 5, par. 5 cit. non impone, dunque, agli Stati membri di limitare il numero di missioni successive di un medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice o di subordinare il ricorso a detta forma di lavoro a tempo determinato all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Inoltre, la suddetta disposizione non definisce, come del resto neppure le altre disposizioni della Direttiva, alcuna misura specifica che gli Stati membri debbano adottare a tal fine (v.

Corte di Giustizia, C - 681/18 cit., punto 42).

Nessuna disposizione di tale Direttiva fissa una durata oltre la quale una messa a disposizione non può più essere qualificata come avvenuta «temporaneamente» o impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere, nel diritto nazionale, una siffatta durata (v.

Corte di Giustizia, C- 232/20 cit., punto 53).

3.18. Nondimeno, come osservato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, C-681/2018, la Direttiva mira a conciliare l’obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l’obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori.

3.19. Questo duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell’Unione di ravvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro «normali», tanto più che, al considerando 15 della Direttiva 2008/104, il medesimo legislatore ha esplicitamente precisato che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] in argomento mira, di conseguenza, anche ad incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice, un obiettivo che trova una particolare risonanza al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2 (v.

Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punto 51; Corte di Giustizia C-232/20 cit., punto 34).

Un lavoratore temporaneo può quindi essere messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice al fine di coprire, temporaneamente, un posto di natura permanente, che egli potrebbe continuare ad occupare stabilmente (Corte di Giustizia, C-232/20 cit., punto 37).

3.20. Infatti, ancorché la Direttiva riguardi rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti di lavoro permanenti, essa tuttavia precisa, al considerando 15 nonché all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e che i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.

3.21. Se è vero, in base a quanto detto, che le disposizioni della Direttiva 2008/104 non impongono agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, resta il fatto che, come ricordato dalla Corte di Giustizia, l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, impone agli Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme.

Ciò comporta che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (v.

Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punti 55, 60).3.21.

Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso.

Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme.

3.22. Nella più recente sentenza del 17 marzo 2022, nella causa C-232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.3.23.

Nella sentenza appena citata, la Corte di Giustizia ha considerato che gli Stati membri possono stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in particolare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggano nel tempo.

Una siffatta durata, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, d ella Direttiva 2008/104, deve necessariamente avere natura temporanea, vale a dire, secondo il significato di tale termine nel linguaggio corrente, essere limitata nel tempo (Corte di Giustizia, C-232/20 cit. punto 57).

3.24. Nell’ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata determinata, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Andersen , C - 306/07 , punto 52 ) e garantire che l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non sia volta a eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, in particolare la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale (v.

Corte di Giustizia, C-232/20 cit. punto 58).

La necessaria temporaneità delle missioni deve essere in ogni caso assicurata, a prescindere da una previsione normativa in tal senso nei singoli ordinamenti nazionali.

3.25. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza del 17 marzo 2022 ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Conformità del diritto interno sul lavoro somministrato con il diritto dell’Unione.

3.26. Da una costante giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che l’obbligo degli Stati membri, derivante da una Direttiva, di raggiungere il risultato ivi previsto, nonché il loro dovere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi di tali Stati, compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, e giurisprudenza ivi citata).

3.27. Ne consegue che, pur di fronte ad una disposizione non dotata di effetto diretto, il carattere vincolante della stessa comporta in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento (si veda sul punto, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14).

3.28. Secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24 giugno 2019 nella causa Poplawsky II, C-573/17, l'interpretazione delle norme nazionali il più possibile conforme al diritto eurounitario è la vera chiave di volta del sistema, il principio che obbliga il giudice a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, in virtù dell’obbligo di leale cooperazione, che su di lui grava ai sensi dell’art. 4 TUE, per pervenire ad una applicazione del diritto interno coerente con il diritto dell’Unione.

3.29. L’interpretazione conforme, come già chiaro nella pronunzia Dominguez (Corte di Giustizia del 24 gennaio 2012, C-282/10), diventa preliminare e pregiudiziale e viene estesa fino alle sue estreme conseguenze; l’ordine, pertanto, non è ricerca dell’effetto diretto (con conseguente disapplicazione) ed eventuale successiva interpretazione conforme qualora la norma non sia dotata di effetto diretto.

3.30. L’ordine è, invece, opposto: di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell’interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell’Unione, nell’ottica della compatibilità; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto.

3.31. Per attuare tale obbligo, il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C - 467/18, e giurisprudenza ivi citata).

3.32. Nella sentenza Pfeiffer (Corte di giustizia del 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01), la Grande Sezione ha fornito utili indicazioni ai giudici nazionali chiarendo che, «[s]e è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, così imposto dal diritto [dell’Unione], riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire la Direttiva in questione, esso non si limita, tuttavia, all’esegesi di tali norme, bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la Direttiva».

In sostanza, «il principio dell’interpretazione conforme esige quindi che il giudice del rinvio faccia tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia [della direttiva in questione]».

3.33. È noto, poi, che tale principio d’interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto a limiti.

L’obbligo, per il giudice nazionale, di fare riferimento al contenuto del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

3.34. Il canone esegetico dell’interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell’Unione costituisce patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (di recente v.

Cass. n. 10414 del 2020; Cass. n. 24325 del 2020).3.35.

Pertanto la normativa nazionale va esaminata conformemente alla normativa europea, tenuto conto che le indicazioni della Corte di Giustizia, in un caso che rientra nella sfera applicativa dell’articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104, implicano: a) nell’ambito dei parametri della Direttiva 2008/104, spetta a uno Stato membro garantire che il proprio ordinamento giuridico nazionale contenga misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione al fine di prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di lavoro disciplinati dalla Direttiva 2008/104; b) il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della Direttiva 2008/104 sanzionando l’abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (in questi termini le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] depositate il 23 aprile 2020 nella causa JH c.

KG, C-681/18).

3.36. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 più volte citate, ha interpretato la Direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro.

3.37. In tale contesto, l’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della Direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato.

3.38. Posto che l’art. 5, par. 5, cit. non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l’effetto utile alle disposizioni del diritto dell’Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l’art. 1344 cod. civ., in combinato disposto con l’art.1418 cod. civ.

3.39. Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l’utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo.

3.40. Già in passato questa Corte, nell’interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 196 del 1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un’ipotesi di contratto in frode alla legge allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n. 15515 del 2009).

3.41. Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale forma flessibile di lavoro richiamata dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla disciplina prima prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs n. 276 del 2003 e, poi, dal d.lgs. n. 81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come “la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia”, aggiungendo che “l’interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l’unica conforme al diritto dell’Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia” e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi “all’affermazione dell’inesistenza di un limite temporale formalmente previsto” (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v.

Cass. n. 446 del 2021).

3.42. Inoltre l’art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da “elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine” (v.

Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018).

3.43. Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.

3.44. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti.

3.45. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell’obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Direttiva 2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell’ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto 67).

3.46. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell’eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati.

3.47. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.

3.48. Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l’essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l’equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima.

3.49. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto delquadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all’impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale.

3.50. Orbene, nel caso di specie nessuna di tali valutazioni è stata compiuta dal giudice di merito il quale, limitandosi a constatare la corrispondenza e l’effettività di ciascuna delle causali apposte a giustificazione del ricorso ad ogni singolo contratto di somministrazione rispetto a quanto previsto dal d. lgs. n. 276 del 2003 vigente all’epoca, non ha in alcun modo affrontato l’ulteriore questione dell’eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince, alla luce dei più recenti arresti della Corte di giustizia prima citati, il carattere “strutturalmente” temporaneo del ricorso alla somministrazione pur nell’assenza dei limiti legislativamente previsti.

Anzi, la Corte territoriale ha sostenuto: “il mero fatto che, nel suo complesso, il lavoratore abbia lavorato per un lungo periodo presso l’azienda non è di per sé significativo”.

3.51. Non è dubbio che, essendo compito del giudice di merito stabilire se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare – come detto - una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., poiché in tale verifica occorre tenere conto di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto, anche la ricorrenza di una causale che giustifichi il ricorso alla somministrazione secondo quanto prescritto dalla legislazione interna dell’epoca deve essere un elemento da valutare al fine da scrutinare l’eventuale abusività della reiterazione, in simmetria con quanto indicato dalla Corte di giustizia allorquando non venga fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale.

3.52. Tanto più nel caso in cui il giudice accerti, nella concretezza della vicenda storica, che le esigenze produttive per il soddisfacimento delle quali è avvenuto il ricorso alla somministrazione siano state, di volta in volta, con riferimento ad ogni contratto, diverse e, comunque, connotate dalla temporaneità, avuto riguardo anche alle caratteristiche del settore produttivo.

3.53. Accertamento cui non è di ostacolo il dato normativo, avendo questa Corte già avuto modo di affermare il principio secondo cui “in materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c.”, considerando che “la finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative” (cfr. Cass. n. 7702/2018 cit.).

3.54. In definitiva è rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, oltre ogni altra circostanza fattuale del caso concreto, potendo inserirsi l’utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell’Unione europea.

3.55. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti a considerare la ricorrenza delle causali giustificative, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale.

3.56. Una interpretazione conforme della normativa interna impone, invece, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all’istituto della somministrazione.

4. Tale complessiva valutazione non è stata compiuta nel caso che qui ne occupa e dovrà invece essere svolta dal giudice del rinvio, che procederà a nuovo esame uniformandosi a quanto st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28827-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28827/2017 Cron. Rep. Ud. 10/05/2022 PU avverso la sentenza n. 428/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/11/2017 R.G.N. 15/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta – secondo quanto riportato dalla stessa Corte - a far dichiarare l'illegittimità di plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato, conclusi tra il 1° agosto 2007 ed il 6 aprile 2012 con prestazioni rese a favore dell'utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA], al fine di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta utilizzatrice, “dalla stipulazione del primo contratto ovvero dalla stipulazione di uno dei successivi ritenuto invalido”, con il conseguente diritto alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno, “quantificato nelle retribuzioni che avrebbe avuto diritto di percepire sino alla riammissione in servizio”. 2. La Corte territoriale ha respin to l’appello con cui il lavoratore aveva censurato la sentenza di primo grado “laddove aveva omesso di considerare che la somministrazione, durata complessivamente più di 4 anni, non corrispondeva ad alcuna effettiva esigenza produttiva temporanea e che, in ogni caso, non sussisteva alcuna prova delle causali indicate in ogni contratto”; l’appellante sosteneva che “il requisito della temporaneità dovrebbe connotare anche la causale della somministrazione e che, nella specie, la durata della somministrazione che lo aveva riguardato presso la [OSCURATO:PERSONA], pari ad oltre 4 anni, sarebbe una circostanza di per sé idonea ad escludere la temporaneità delle esigenze produttive della società convenuta”; la Corte riporta, poi, che l’appellante aveva criticato le statuizioni di prime cure per non avere vagliato “che erano stati violati i limiti riguardanti il numero massimo di proroghe consentite, per come previsti dal CCNL dei lavoratori somministrati del 16 luglio 2008”. 3. La Corte, per respingere il gravame, ha innanzi tutto rilevato che l’appellante si era “limitato a dedurre genericamente la mancanza di prova della sussistenza in concreto delle causali”, considerando tale “contestazione, oltre che generica (e dunque inammissibile), anche infondata atteso che ogni causale apposta al contratto commerciale di somministrazione è stata specificamente provata dalla [OSCURATO:PERSONA], sia con la produzione documentale di cui si è detto sia con la prova testimoniale pure richiamata”; ha dunque concordato “con quanto statuito dal giudice di primo grado […] che le emergenze di causa riscontrano inequivocabilmente la sussistenza in concreto delle causali delle somministrazioni impugnate dall’appellante”. 4. In ordine alla “temporaneità di dette causali”, la Corte non ha condiviso l’assunto dell’appellante per la ragione che “le esigenze produttive per il soddisfacimento delle quali è avvenuto il ricorso alla somministrazione sono state, di volta in volta, con riferimento ad ogni contratto, tra loro diverse e quindi il mero fatto che, nel suo complesso, il lavoratore abbia lavorato per un lungo periodo presso l’azienda non è di per sé significativo”.5. Infine, la Corte d’appello bresciana, rispetto alla censura “della violazione dei limiti contrattuali previsti per il numero di proroghe e per la durata complessiva del rapporto”, ha ritenuto, premesso che “l’appellante non specifica a quali previsioni del CCNL si riferisca”, che “[OSCURATO:PERSONA] collettivo, genericamente invocato dall’appellante, disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese di somministrazione e i loro dipendenti ed è quindi inapplicabile alle imprese utilizzatrici, che quindi non sono obbligate ad osservarlo”, assumendo eventuale rilievo “nell’ambito del rapporto contrattuale che lega il lavoratore alle agenzie del lavoro, rapporto questo che in questa sede non è in discussione”. 6. Per la cassazione di tale decisione ha fatto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a sei motivi, illustrati anche da memoria, cui ha resistito l’intimata con controricorso. 7. La causa, originariamente fissata per l’adunanza camerale del 17 novembre 2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e per l’eventuale trattazione congiunta con altri ricorsi riguardanti le medesime questioni oggetto di giudizio. 8. In prossimità della pubblica udienza il Procuratore Generale ha concluso, nella propria requisitoria, per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rigettati i primi tre e dichiarati assorbiti gli ultimi due. [OSCURATO:PERSONA] 1. I moti vi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati. 1.1. Con il primo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e la mera apparenza della motivazione in relazione alle causali addotte” poiché “il giudice di merito, a fronte delle contestazioni contenute nel relativo motivo d’appello” si è limitato “a dichiarare che sarebbero stati prodotti tutti gli ordini e le commesse e che la teste avrebbe sostanzialmente confermato le circostanze, senza motivare da quali atti e documenti della causa si dovrebbero mai trarre simili conclusioni e per quale ragione”. 1.2. Con la seconda censura la difesa del ricorrente denunzia la nullità della sentenza per “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’inammissibilità dei documenti prodotti dalla società intimata nel giudizio di primo grado” poiché, a fronte del motivo d’appello anzidetto, la Corte bresciana ha omesso “ogni motivazione al riguardo”. 1.3. Con la terza doglianza il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata ancora “per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla mancata prova da parte del testimone della ricorrenza in concreto delle causali addotte per il periodo dal 30.09.10 al 6 aprile 2012” poiché il giudice bresciano a fronte della contestazione anzidetta ha omesso “di fornire ogni motivazione al riguardo”. 1.4. Il quarto motivo deduce la “violazione degli artt. 20 e 21 del d. lgs. n. 276/2003 in ordine all’individuazione dei presupposti sostanziali necessari per dichiarare la legittimità dei contratti di somministrazione di manodopera”. Inoltre, con la dettacensura la difesa dell’odierno ricorrente si duole che il giudice d’appello, “quanto al difetto di temporaneità delle causali addotte” abbia omesso “di verificare il requisito della sussistenza della temporaneità delle causali addotte sia singolarmente sia complessivamente considerate, come se non dovesse sussistere nel nostro ordinamento alcun connotato che deve distinguere il lavoro somministrato dal lavoro a tempo indeterminato, che anche a norma del Considerando n. 15 della Direttiva 2008/104/CE deve restare pur sempre la forma comune di rapporti di lavoro”. 1.5. Il quinto motivo denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art.42 CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art. 5.5. Direttiva 2008/104/CE in relazione alla configurabilità di un caso di somministrazione irregolare quando vengono violati i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera,” laddove la Corte adita avrebbe erroneamente “escluso la configurabilità di una somministrazione irregolare quando vengono violati o elusi i limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva”. 1.6. Con la sesta ed ultima censura si denuncia la “violazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 42 del CCNL lavoratori somministrati del 16.05.2008 e all’art. 1344 c.c. in relazione alla configurabilità di un’elusione dei limiti posti dalla normativa contrattuale collettiva al numero di proroghe dei rapporti di somministrazione di manodopera”, perché il giudice bresciano avrebbe erroneamente escluso “a priori la configurabilità di una frode alla normativa legale e contrattuale che regola i rapporti di somministrazione di manodopera”. 2. I primi tre motivi di ricorso, ch e possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento. 2.1. Quanto alla prima doglianza, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014). Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame in ordine alla insussistenza in concreto delle causali giustificative del ricorso al contratto di somministrazione a termine, avendo osservato che l’appellante si era “limitato a dedurre genericamente la mancanza di prova della sussistenza in concreto delle causali”, considerando tale “contestazione, oltre che generica (e dunque inammissibile), anche infondata atteso che ogni causale apposta al contratto commerciale di somministrazione è stata specificamente provata dalla [OSCURATO:PERSONA], sia con la produzione documentale di cui si è detto sia con la prova testimoniale pure richiamata”; la diversa opinione del ricorrente non rende apparente la motivazione impugnata, mentre altro è se la motivazione fosse o meno conforme a legge, ma l’eventuale vizio avrebbe dovuto essere diversamente e adeguatamente censurato. 2.2. Parimenti vanno respinte le censure con cui parte ricorrente si duole di una pretesa violazione dell’art. 8 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivi di appello sempre relativi alla prova in concreto della ricorrenza delle causali. Oltre ad essere inammissibili, perché non vengono riportati nell’illustrazione del secondo e del terzo motivo i contenuti specifici dell’atto di appello in modo da ritenersi adeguato alla possibilità di questa Corte di apprezzare, in limine litis, l’asserita violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, le censure sono anche infondate, perché la Corte territoriale ha evidentemente, seppur in modo implicito, pronunciato su tutta l’estensione del gravame, confermando l’assunto del Tribunale secondo cui era stata offerta la prova della ricorrenza delle causali, sicché le critiche alla sentenza impugnata tendono, nella sostanza, a rivolgersi a come i giudici del merito hanno maturato il loro convincimento nell’apprezzare il materiale probatorio, evocando così un sindacato che è estraneo al giudizio di legittimità. 3.La Corte, invece, reputa fondati il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso nei termini che seguono. Ricostruzione del quadro normativo 3.1. L’art. 20 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 disciplina le “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione, concluso tra un soggetto utilizzatore ed un soggetto somministratore. Il comma 4 prevede che “la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. 3.2. L’art. 21 elenca gli elementi che il contratto di somministrazione, da stipulare in forma scritta, deve contenere e alla lett. c) indica “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 20”. 3.3. L’art. 22 disciplina i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e, al comma 2, per l’ipotesi di somministrazione a tempo determinato, estende al rapporto tra agenzia di somministrazione e lavoratore la disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001 “per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti”, che riguardano la successione dei contratti. Prevede, inoltre, che “il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. 3.4. L’art. 27 concerne la somministrazione irregolare, avvenuta cioè “al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)”, e prevede tra l’altro che “il lavoratore p(ossa) chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. 3.5. Ai sensi del successivo art. 28, relativo alla somministrazione fraudolenta, “Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”. 3.6. La legge n. 92 del 28 giugno 2012, che (art. 1, comma 9) ha aggiunto il comma 1 bis all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001: «Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»; ha inoltre modificato l’art. 20, comma 4, d. lgs. n. 276 del 2003, inserendo dopo il primo periodo, la seguente statuizione: “E’ fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.3.7. Il d.l. n. 34 del 2014, convertito dalla legge n. 78 del 2014, è intervenuto sull’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003 ed ha soppresso i primi due periodi della disposizione (il testo del comma 4, dopo le modifiche apportate dal decreto legge citato, è il seguente: “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”). 3.8. Il d.l. n. 34 del 2014 ha eliminato del tutto, per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il requisito delle causali giustificative, che già la legge n. 92 del 2012 aveva escluso con riferimento alla prima missione. 3.9. Il d. lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha abrogato le disposizioni finora richiamate del d. lgs. n. 276 del 2003 ed ha ridisegnato la disciplina della somministrazione di lavoro nel capo IV, artt. 30 e seguenti. 3.10. L’art. 31, comma 2, a proposito della somministrazione di lavoro a tempo determinato, prevede: “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è utilizzata nei limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 3.11. Ai sensi dell’art. 34, comma 2, “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”. 3.12. La somministrazione irregolare è disciplinata dall’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015 che, ai primi due commi, stabilisce: “1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni dicui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”. 3.13. Nella fattispecie oggetto di causa è accertato che il lavoratore sia stato inviato in missione presso la stessa società utilizzatrice in base a plurimi contratti di somministrazione e di lavoro conclusi a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 6.4.2012, per cui risulta interamente applicabile la disciplina vigente sino alle modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 2012. Il diritto dell’Unione europea sul lavoro tramite agenzia interinale.3.14. [OSCURATO:PERSONA] 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”. Il termine «temporaneamente» è utilizzato anche all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di «missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l’utilizzatore. 3.15. Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, JH c. KG, C - 681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG, Mercedes - [OSCURATO:PERSONA], C - 232/20 (punti 31, 34), dalla formulazione di tali disposizioni risulta che il termine “temporaneamente” non abbia lo scopo di limitare l’applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo. 3.16. In coerenza con tali premesse, l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o alle pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo al lavoro interinale e, in particolare, per prevenire missioni successive aventi lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva. 3.17. L’art. 5, par. 5 cit. non impone, dunque, agli Stati membri di limitare il numero di missioni successive di un medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice o di subordinare il ricorso a detta forma di lavoro a tempo determinato all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Inoltre, la suddetta disposizione non definisce, come del resto neppure le altre disposizioni della Direttiva, alcuna misura specifica che gli Stati membri debbano adottare a tal fine (v. Corte di Giustizia, C - 681/18 cit., punto 42). Nessuna disposizione di tale Direttiva fissa una durata oltre la quale una messa a disposizione non può più essere qualificata come avvenuta «temporaneamente» o impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere, nel diritto nazionale, una siffatta durata (v. Corte di Giustizia, C- 232/20 cit., punto 53). 3.18. Nondimeno, come osservato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, C-681/2018, la Direttiva mira a conciliare l’obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l’obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori. 3.19. Questo duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell’Unione di ravvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro «normali», tanto più che, al considerando 15 della Direttiva 2008/104, il medesimo legislatore ha esplicitamente precisato che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. [OSCURATO:PERSONA] in argomento mira, di conseguenza, anche ad incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice, un obiettivo che trova una particolare risonanza al suo articolo 6, paragrafi 1 e 2 (v. Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punto 51; Corte di Giustizia C-232/20 cit., punto 34). Un lavoratore temporaneo può quindi essere messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice al fine di coprire, temporaneamente, un posto di natura permanente, che egli potrebbe continuare ad occupare stabilmente (Corte di Giustizia, C-232/20 cit., punto 37). 3.20. Infatti, ancorché la Direttiva riguardi rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti di lavoro permanenti, essa tuttavia precisa, al considerando 15 nonché all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e che i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell’impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell’impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. 3.21. Se è vero, in base a quanto detto, che le disposizioni della Direttiva 2008/104 non impongono agli Stati membri l’adozione di una determinata normativa in materia, resta il fatto che, come ricordato dalla Corte di Giustizia, l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, impone agli Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale Direttiva nel suo insieme. Ciò comporta che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (v. Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punti 55, 60).3.21. Nella sentenza del 14 ottobre 2020, nella causa C-681/18, la Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della Direttiva 2008/104 nel suo insieme. 3.22. Nella più recente sentenza del 17 marzo 2022, nella causa C-232/20, la Corte di giustizia ha aggiunto un ulteriore tassello alla valutazione del giudice, evidenziando come missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, ove conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che “possa ragionevolmente qualificarsi «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore”, potrebbero denotare un ricorso abusivo a tale forma di lavoro, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.3.23. Nella sentenza appena citata, la Corte di Giustizia ha considerato che gli Stati membri possono stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in particolare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggano nel tempo. Una siffatta durata, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, d ella Direttiva 2008/104, deve necessariamente avere natura temporanea, vale a dire, secondo il significato di tale termine nel linguaggio corrente, essere limitata nel tempo (Corte di Giustizia, C-232/20 cit. punto 57). 3.24. Nell’ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata determinata, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Andersen , C - 306/07 , punto 52 ) e garantire che l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore temporaneo non sia volta a eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, in particolare la temporaneità del lavoro tramite agenzia interinale (v. Corte di Giustizia, C-232/20 cit. punto 58). La necessaria temporaneità delle missioni deve essere in ogni caso assicurata, a prescindere da una previsione normativa in tal senso nei singoli ordinamenti nazionali. 3.25. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza del 17 marzo 2022 ha stabilito che l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104 debbano essere interpretati nel senso che costituisce un ricorso abusivo all’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale il rinnovo di tali missioni su uno stesso posto presso un’impresa utilizzatrice, nell’ipotesi in cui le missioni successive dello stesso lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività, presso quest’ultima impresa, più lunga di quella che può essere ragionevolmente qualificata «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, e nel contesto del quadro normativo nazionale, senza che sia fornita alcuna spiegazione obiettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorre a una serie di contratti di lavoro tramite agenzia interinale successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Conformità del diritto interno sul lavoro somministrato con il diritto dell’Unione. 3.26. Da una costante giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che l’obbligo degli Stati membri, derivante da una Direttiva, di raggiungere il risultato ivi previsto, nonché il loro dovere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi di tali Stati, compresi, nell’ambito della loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C-467/18, e giurisprudenza ivi citata). 3.27. Ne consegue che, pur di fronte ad una disposizione non dotata di effetto diretto, il carattere vincolante della stessa comporta in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento (si veda sul punto, sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14). 3.28. Secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24 giugno 2019 nella causa Poplawsky II, C-573/17, l'interpretazione delle norme nazionali il più possibile conforme al diritto eurounitario è la vera chiave di volta del sistema, il principio che obbliga il giudice a fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità, in virtù dell’obbligo di leale cooperazione, che su di lui grava ai sensi dell’art. 4 TUE, per pervenire ad una applicazione del diritto interno coerente con il diritto dell’Unione. 3.29. L’interpretazione conforme, come già chiaro nella pronunzia Dominguez (Corte di Giustizia del 24 gennaio 2012, C-282/10), diventa preliminare e pregiudiziale e viene estesa fino alle sue estreme conseguenze; l’ordine, pertanto, non è ricerca dell’effetto diretto (con conseguente disapplicazione) ed eventuale successiva interpretazione conforme qualora la norma non sia dotata di effetto diretto. 3.30. L’ordine è, invece, opposto: di fronte ad una potenziale incongruità del sistema si impone al giudice la previa ricerca dell’interpretazione compatibile fra diritto interno e diritto dell’Unione, nell’ottica della compatibilità; solo qualora tale interpretazione risulti impossibile ci si muoverà alla ricerca della norma dotata di effetto diretto. 3.31. Per attuare tale obbligo, il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo (sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C - 467/18, e giurisprudenza ivi citata). 3.32. Nella sentenza Pfeiffer (Corte di giustizia del 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01), la Grande Sezione ha fornito utili indicazioni ai giudici nazionali chiarendo che, «[s]e è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, così imposto dal diritto [dell’Unione], riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire la Direttiva in questione, esso non si limita, tuttavia, all’esegesi di tali norme, bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto nazionale per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la Direttiva». In sostanza, «il principio dell’interpretazione conforme esige quindi che il giudice del rinvio faccia tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia [della direttiva in questione]». 3.33. È noto, poi, che tale principio d’interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto a limiti. L’obbligo, per il giudice nazionale, di fare riferimento al contenuto del diritto dell’Unione nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. 3.34. Il canone esegetico dell’interpretazione conforme del diritto interno al diritto dell’Unione costituisce patrimonio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (di recente v. Cass. n. 10414 del 2020; Cass. n. 24325 del 2020).3.35. Pertanto la normativa nazionale va esaminata conformemente alla normativa europea, tenuto conto che le indicazioni della Corte di Giustizia, in un caso che rientra nella sfera applicativa dell’articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva 2008/104, implicano: a) nell’ambito dei parametri della Direttiva 2008/104, spetta a uno Stato membro garantire che il proprio ordinamento giuridico nazionale contenga misure idonee a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione al fine di prevenire il ricorso a missioni successive con lo scopo di eludere la natura interinale dei rapporti di lavoro disciplinati dalla Direttiva 2008/104; b) il principio di interpretazione conforme al diritto dell’Unione impone al giudice del rinvio di fare tutto ciò che rientra nella sua competenza, prendendo in considerazione tutte le norme del diritto nazionale, per garantire la piena efficacia della Direttiva 2008/104 sanzionando l’abuso in questione ed eliminando le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (in questi termini le conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] depositate il 23 aprile 2020 nella causa JH c. KG, C-681/18). 3.36. La Corte di Giustizia, nelle sentenze del 14 ottobre 2020 e del 17 marzo 2022 più volte citate, ha interpretato la Direttiva 2008/104 mettendo in risalto, quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale, il carattere di temporaneità e segnalando il rischio di un ricorso abusivo a tale forma di lavoro in presenza di missioni successive che si protraggano per una durata che non possa, secondo canoni di ragionevolezza, considerarsi temporanea, avuto riguardo alla specificità del settore e alla esistenza di spiegazioni obiettive del ricorso reiterato a questa forma di lavoro. 3.37. In tale contesto, l’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della Direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato. 3.38. Posto che l’art. 5, par. 5, cit. non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l’effetto utile alle disposizioni del diritto dell’Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l’art. 1344 cod. civ., in combinato disposto con l’art.1418 cod. civ. 3.39. Non vi è dubbio che le disposizioni della Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l’utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo. 3.40. Già in passato questa Corte, nell’interpretare le disposizioni di cui alla legge n. 196 del 1997 in materia di fornitura di lavoro temporaneo, ha avuto modo di affermare che, poiché la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro connota la disciplina del rapporto di lavoro interinale di cui alla citata legge, deve configurarsi un’ipotesi di contratto in frode alla legge allorché la reiterazione dei contratti interinali costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola della temporaneità (v. in tal senso Cass. n. 7702 del 2018; Cass. n. 23684 del 2010; Cass. n. 15515 del 2009). 3.41. Più di recente il Giudice di legittimità, esaminando la somministrazione di lavoro, quale forma flessibile di lavoro richiamata dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla disciplina prima prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs n. 276 del 2003 e, poi, dal d.lgs. n. 81 del 2015, proprio alla luce dello scopo della Direttiva 2008/104 finalizzato a fare sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore, ha affermato come “la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia”, aggiungendo che “l’interpretazione delle norme sulla somministrazione nel senso della temporaneità è l’unica conforme al diritto dell’Unione perché evita una contrarietà alla Direttiva sulla somministrazione come interpretata dalla Corte di Giustizia” e demandando al giudice del merito tale verifica in concreto, non potendo questi arrestarsi “all’affermazione dell’inesistenza di un limite temporale formalmente previsto” (Cass. n. 13982 del 2022; in precedenza v. Cass. n. 446 del 2021). 3.42. Inoltre l’art. 1344 c.c. è già stato evocato come strumento utile per evitare che, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge, e quindi quale misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, affidando al giudice del merito il compito di desumere da “elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine” (v. Cass. n. 59 del 2015; Cass. n. 14828 del 2018). 3.43. Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem. 3.44. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla Direttiva, da cui discende, secondo l’ordinamento interno, la nullità dei contratti. 3.45. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell’obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Direttiva 2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell’ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto 67). 3.46. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre 2020, indicato alcuni indici rivelatori dell’eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati. 3.47. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104. 3.48. Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l’essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l’equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest’ultima. 3.49. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto delquadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all’impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale. 3.50. Orbene, nel caso di specie nessuna di tali valutazioni è stata compiuta dal giudice di merito il quale, limitandosi a constatare la corrispondenza e l’effettività di ciascuna delle causali apposte a giustificazione del ricorso ad ogni singolo contratto di somministrazione rispetto a quanto previsto dal d. lgs. n. 276 del 2003 vigente all’epoca, non ha in alcun modo affrontato l’ulteriore questione dell’eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale da cui si evince, alla luce dei più recenti arresti della Corte di giustizia prima citati, il carattere “strutturalmente” temporaneo del ricorso alla somministrazione pur nell’assenza dei limiti legislativamente previsti. Anzi, la Corte territoriale ha sostenuto: “il mero fatto che, nel suo complesso, il lavoratore abbia lavorato per un lungo periodo presso l’azienda non è di per sé significativo”. 3.51. Non è dubbio che, essendo compito del giudice di merito stabilire se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare – come detto - una elusione delle norme imperative ai sensi dell’art. 1344 cod. civ., poiché in tale verifica occorre tenere conto di tutte le circostanze pertinenti del caso concreto, anche la ricorrenza di una causale che giustifichi il ricorso alla somministrazione secondo quanto prescritto dalla legislazione interna dell’epoca deve essere un elemento da valutare al fine da scrutinare l’eventuale abusività della reiterazione, in simmetria con quanto indicato dalla Corte di giustizia allorquando non venga fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l’impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale. 3.52. Tanto più nel caso in cui il giudice accerti, nella concretezza della vicenda storica, che le esigenze produttive per il soddisfacimento delle quali è avvenuto il ricorso alla somministrazione siano state, di volta in volta, con riferimento ad ogni contratto, diverse e, comunque, connotate dalla temporaneità, avuto riguardo anche alle caratteristiche del settore produttivo. 3.53. Accertamento cui non è di ostacolo il dato normativo, avendo questa Corte già avuto modo di affermare il principio secondo cui “in materia di rapporto di lavoro interinale, tanto ai sensi della l. n. 196 del 1997 quanto del d.lgs. n. 276 del 2003, anche in assenza di un espresso divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa, è sempre possibile una valutazione della relativa vicenda nei termini di cui all'art. 1344 c.c.”, considerando che “la finalità fraudolenta può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascuno dei singoli contratti, delle indicazioni relative alla sussistenza di esigenze tecniche, produttive e organizzative” (cfr. Cass. n. 7702/2018 cit.). 3.54. In definitiva è rilevante per il giudice di merito verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, oltre ogni altra circostanza fattuale del caso concreto, potendo inserirsi l’utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell’Unione europea. 3.55. Qualora tale verifica non venga effettuata e ci si arresti a considerare la ricorrenza delle causali giustificative, si potrebbe legittimare il ricorso ad una successione di contratti di somministrazione a tempo determinato senza alcuna soluzione di continuità e senza alcun limite temporale. 3.56. Una interpretazione conforme della normativa interna impone, invece, di verificare se, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all’istituto della somministrazione. 4. Tale complessiva valutazione non è stata compiuta nel caso che qui ne occupa e dovrà invece essere svolta dal giudice del rinvio, che procederà a nuovo esame uniformandosi a quanto st
Sentenza Cassazione n. 23495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris