CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 38376-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studìo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]11, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4767/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 38376 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R. G.38376/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, confermando, con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale di Avellino, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'albo ma non alla cassa forense a cui versa soltanto il contributo integrativo, non tenuto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps per i redditi prodotti nell'anno 2009; ha desunto la natura occasionale dell'attività dalla produzione, da parte del professionista, di un reddito inferiore ad Euro 5.000,00, dichiarando, altresì, non raggiunta la prova da parte dell'Istituto, dell'abitualità nello svolgimento dell'attività libero professionale in capo all'appellato; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno prodotto memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. cív., l'Inps deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2012, dell'art. 44, comma 2, di. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata in capo a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della presunta occasionalità dell'esercizio professionale sì come dedotta dall'ammontare del reddito prodotto per l'anno di riferimento, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività della notifica del ricorso proposta dal controricorrente, con cui egli lamenta l'omessa rinnovazione del procedimento notificatorio nei termini di legge a seguito dell'acquisita conoscenza, da parte dell'Inps, dell'esito negativo della prima notifica; l'eccezione è infondata; risulta in atti che il ricorrente ha provveduto a rinnovare la notifica del ricorso il 14 febbraio 2020, ossia ventitré giorni dopo la comunicazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'esito negativo della prima notifica (22.01.2020) per irreperibilità del destinatario; anche alla luce delle argomentazioni spiegate dall'odierno ricorrente nella memoria difensiva, deve ritenersi che la questione sia superata in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.Un.n. 14594 del 2016), le quali hanno affermato che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante questi, appreso dell'esito negativo della notifica, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento; in termini concreti il rinnovo deve avvenire non oltre il limite temporale della metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa; nel caso in esame il rinnovo della notifica entro ventitré giorni dalla comunicazione dell'esito negativo della prima notifica, è avvenuto nel rispetto dei tempi indicati dalle Sezioni Unite, sicché l'eccezione di tardività della (rinnovazione della) notifica prospettata dal controricorrente è priva di fondamento; l'unico motivo di ricorso dell'Inps è infondato; si rammenta il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del di. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione dì presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; la conclusione circa l'esenzione di [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo contributivo non è stata raggiunta dalla Corte territoriale sulla base del mero automatismo secondo cui, per l'anno di riferimento il reddito prodotto dal professionista era stato di ammontare inferiore rispetto alla soglia reddituale legale, ma è conseguita dall'accertamento della circostanza secondo cui l'Inps, onerato dall'offrire la prova in giudizio del carattere abituale dell'attività, non aveva operato utilmente in tal senso; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza