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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08362/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di reato di cui all'art. 712 cod. pen., non è deducibile, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che,invero, la Corte d'appello ha efficacemente argomentato anche in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, in quanto è emerso nella fattispecie un quid pluris rispetto al mero sospetto sulla illecita provenienza della res furtiva, ed il ragionevole convincimento che l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa del telefono cellulare (si veda, in particolare pag. 3); considerato che,il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al requisito materiale del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha chiarito che, anche a volere dare credito all'assunto difensivo secondo cui a ricevere il telefono e a custodirlo all'interno del bancone del bar tabacchi del figlio del prevenuto fu un dipendente, è comunque rilevante il fatto che l'imputato si sia ricevuto un bene mobile registrato (per i codici identificativi che lo caratterizzano) utilizzandolo a proprio vantaggio, accettando il rischio della sua provenienza illecita, considerate le modalità di ricezione,a titolo di garanzia per il pagamento di un debito di gioco da parte di un avventore sconosciuto, e il valore e la natura registrata della res, la cui “storia” è sempre tracciata; cheil terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, altresì, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi di reato di cui all'art. 712 cod. pen., non è deducibile, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che,invero, la Corte d'appello ha efficacemente argomentato anche in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata, in quanto è emerso nella fattispecie un quid pluris rispetto al mero sospetto sulla illecita provenienza della res furtiva, ed il ragionevole convincimento che l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa del telefono cellulare (si veda, in particolare pag. 3); considerato che,il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al requisito materiale del reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha chiarito che, anche a volere dare credito all'assunto difensivo secondo cui a ricevere il telefono e a custodirlo all'interno del bancone del bar tabacchi del figlio del prevenuto fu un dipendente, è comunque rilevante il fatto che l'imputato si sia ricevuto un bene mobile registrato (per i codici identificativi che lo caratterizzano) utilizzandolo a proprio vantaggio, accettando il rischio della sua provenienza illecita, considerate le modalità di ricezione,a titolo di garanzia per il pagamento di un debito di gioco da parte di un avventore sconosciuto, e il valore e la natura registrata della res, la cui “storia” è sempre tracciata; cheil terzo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, altresì, non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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