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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 29209/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Torino del 08/01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 09/10/2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione in relazione ai reatidi cui agli articoli 416 cod. pen., 40 l. 154/2016, 544-bis cod. pen. e 733-bis cod.pen. (capi 1, 2, 3, e 8), assolvendo lo stesso in relazione ai reati di cui agli artt.515, 516, 483 e 444 cod. pen. (capi 4, 5, 6 e 7) per non avere commesso ilfatto.2.

Con sentenza pronunciata in data 08/01/2026, la Corte di appello diTorino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nell’assolvere NicolaeTrasca in ordine ai delitti di cui ai capi 3) e 8) perché il fatto non sussiste,rideterminava la pena allo stesso inflitta in mesi 8 e giorni 20 di reclusione inrelazione ai delitti di cui ai capi 1) e 2).3.

Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.3.1.

Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazionealla ritenuta sussistenza del reato associativo.Ritiene il ricorrente che nel caso in esame la fattispecie di cui all'articolo 416del codice penale non possa dirsi neppure configurabile; ed infatti, findall'origine, l'impianto accusatorio parte dall’erroneo inquadramento dellafattispecie di reato di cui all'articolo 40, lettere a), b) e c), d. lg. 154/2016, comedelitto anziché come contravvenzione.Tutto l'impianto dell'associazione per delinquere gravita infatti attorno allacommissione del reato di bracconaggio con modalità vietate dalla legge e inassenza delle prescritte autorizzazioni normative, reato che è statoerroneamente indicato quale delitto, ma che al contrario, essendo unacontravvenzione, non può costituire oggetto del programma associativo.Ancora, quando la Corte d'appello descrive i vari reati-fine, essi sono sempreevocati in maniera vaga e generica, come quando si parla di cattura illegale difauna ittica, movimentazione, conservazione e commercializzazione con modalitàillecite, omettendo di indicare con precisione quali siano le fattispecie di reatoaddebitabili agli associati.Va aggiunto che, oltre al bracconaggio, la Corte territoriale ha omesso diindicare la sussistenza di ulteriori e diverse condotte da ravvisarsi in capo alTrasca, che non fossero quelle relative alla pesca.Nella sentenza manca, in tutta evidenza, quel quid pluris, sia in terminioggettivi che soggettivi, che possa far assurgere le semplici condotte di pesca acomportamenti tipici di un sodale in una associazione per delinquere.Il ricorrente aggiunge che la pesca di pesci di acqua dolce è in sé attivitàassolutamente lecita.3.2.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza del reato associativo.La Corte di appello ritiene la pesca come attività prodromica per lacostituzione del sodalizio, ma, così facendo, ha prodotto una motivazione illogicacostituita nel perseverare nell'errore che avrebbe dovuto correggere.In realtà, nel descrivere la consapevole partecipazione dell'imputatoall'associazione, la Corte territoriale si limita a descrivere l'attività di pesca postain essere dallo stesso, senza che emerga alcun ulteriore elemento idoneo adintegrare il reato associativo.3.3.

Con il terzo motivo, lamenta mancanza o vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 40 l. 154/2016.La Corte di appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, purin assenza di una chiara descrizione delle condotte concretamente contestateall ’ imputato, non essendo chiaro quali, tra le condotte incriminatealternativamente dalla norma, sia addebitata al [OSCURATO:PERSONA].3.4.

Con il quarto motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’articolo 62-bis cod. pen., denegate alla luce della mera sussistenza diprecedenti penali specifici, senza tener conto degli ulteriori elementi di cuiall’articolo 133 cod. pen., quali la condotta processuale e il comportamentotenuto durante la fase cautelare.4.

In data 8 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositavamemoria difensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I primi due motivi, in cui il ricorrente lamenta, rispettivamente, violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine sia all’esistenza dell’associazione adelinquere (capo 1) che alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa (tanto inriferimento alla mancata commissione di reati fine, quanto sotto il profilosoggettivo), possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili, inquanto costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello emotivatamente respinte dai giudici di secondo grado.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).2.1.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, si rivelamanifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui non sarebbero emersefinalità perseguite dal sodalizio diverse da quelle strettamente riconducibiliall’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 40 l. n. 154 del 2016 e che, pertanto,non sarebbe neppure ipotizzabile una associazione dedita alla realizzazione dicontravvenzioni, unico reato in ordine al quale il ricorrente era stato ritenutoresponsabile.La sentenza infatti, a fronte della medesima doglianza proposta con l’atto diappello, ricostruisce in modo preciso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio,evidenziandone - sulla base di precisi riferimenti probatori - la fattiva econsapevole collaborazione finalizzata all’attuazione del programma criminale,testimoniata dal compimento di attività funzionali alla commercializzazione delpescato, che implicavano la conoscenza delle cattive condizioni di conservazioneigienico-sanitarie del prodotto ittico (quale – pag. 17 sentenza - il compimentodelle operazioni di trasbordo del pesce dal veicolo non refrigerato al magazzinodel Serban, capo indiscusso del sodalizio e di cui il ricorrente era il «bracciodestro», che i l super iore metteva al corrente del le modal i tà dicommercializzazione del pescato, quantificabile in centinaia di chili per battuta dipesca).2.2.

Sotto altro aspetto, la sentenza evidenzia la commissione da parte deglialtri componenti del sodalizio criminoso di più delitti di cui all’art. 516 cod. pen.(in ragione delle cattive condizioni di conservazione del prodotto), circostanzaneppure contestata dal ricorrente, che sul punto si limita ad una apoditticacontestazione circa l’assenza di condotte diverse da quella di bracconaggio ittico.2.3.

Ancora, va evidenziato che non è necessaria la commissione da partedel [OSCURATO:PERSONA], che è stato assolto nei due gradi di merito in ordine a tutti i reati fine,di uno specifico delitto incluso nel programma criminoso.Va infatti rammentato che l’articolo 416 cod. pen. punisce comepartecipazione al sodalizio criminoso «il solo fatto di partecipareall'associazione», indipendentemente dal fatto che i «reati-fine» vengano poieffettivamente portati a termine, ciò che risulta coerente con la natura di reato dipericolo astratto del delitto in parola (in cui il legislatore, anticipando la sogliadella punibilità, previene la commissione dei singoli fatti criminosi) e con il suocollocamento sistematico tra i reati contro l’ordine pubblico.Non a caso, secondo la giurisprudenza, la competenza per territorio in ordineal reato di cui all’articolo 416 cod. pen. si determina in relazione al luogo in cuiha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 – 01; Sez. 5, n. 44369 del 13/03/2014,Robusti, Rv. 262920 – 01; Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650- 01), e non anche al luogo in cui vengono posti in essere i reati-fine.E’ quindi punibile a titolo di partecipazione, colui che presti la sua adesione eil suo contributo all’attività associativa, anche per una fase temporalmentelimitata, quale è il caso del [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo all’aspetto organizzativo èstato rigorosamente ricostruito dai giudici di merito, unitamente allacommissione di reati contravvenzionali che, pur non costituendo reati-fine delsodalizio, rappresentano il presupposto di fatto attorno cui l’associazione si ècostituita e ruota (secondo la sentenza impugnata, infatti, il delitto associativoera funzionale alla organizzata gestione di reati che vedevano come attopresupposto il «bracconaggio ittico», essendo i reati-fine intesi a realizzare lavendita di pescato proveniente da acque dolci diverse dal [OSCURATO:PERSONA], comela riserva naturale Torbiere del Sebino, in cui la pesca è in radice interdetta).Del resto, cartina tornasole della sussistenza di reati fine diversi dallacontravvenzione contestata al [OSCURATO:PERSONA] è la circostanza che lo stesso sia statoassolto in primo grado da numerose imputazioni con la formula «per non averecommesso il fatto», e non anche perché «il fatto non sussiste», il che testimoniail fatto che altri associati abbiano commesso tali reati (v. in proposito pagg. 16-17 per i reati di cui all’art. 515, 516 e 444 cod. pen.).Le doglianze sono pertanto inammissibili.4.

Il terzo motivo, in cui si censura la sentenza per omessa motivazione,laddove non aveva risposto alla doglianza secondo cui l’imputazione non avrebbeesplicitato quale delle plurime ipotesi di reato enucleate nella fattispecie di cuiall’art. 40 l. n. 154 del 2016 contestata avrebbe in concreto riguardato lacondotta del [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.La sentenza (pag. 19, in cui si richiamano gli accertamenti di poliziagiudiziaria) evidenzia come l’attività di «bracconaggio ittico» venisse posta inessere mediante l’utilizzo di strumenti di pesca non consentiti, quale l’uso dicorrente elettrica (sanzionato dall’art. 40, comma 2, lett. b della disposizioneincriminatrice contestata al ricorrente), elemento con cui la doglianza non siconfronta, con conseguente genericità.5.

Il quarto motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanzeLa Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze atipiche siain ragione della grave e reiterata attività di bracconaggio ittico (gravità oggettivache, come evidenzia il P.G., è stata posta in rilievo in occasione dell’esclusapossibilità di riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), chedei precedenti penali specifici posti in essere proprio nella attività di pescatore.Tale motivazione fa buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali sulpunto, a mente dei quali le attenuanti generiche non possono essere intese comeoggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come ilriconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioètra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentanotuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva,particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n.14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); illoro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato,conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segnopositivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., algiudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singoladeduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessaconcessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalitàdel giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergerein misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena allagravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del28/10/2010, Rv. 248737).Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n.33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv242419).6.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Torino del 08/01/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 09/10/2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione in relazione ai reatidi cui agli articoli 416 cod. pen., 40 l. 154/2016, 544-bis cod. pen. e 733-bis cod.pen. (capi 1, 2, 3, e 8), assolvendo lo stesso in relazione ai reati di cui agli artt.515, 516, 483 e 444 cod. pen. (capi 4, 5, 6 e 7) per non avere commesso ilfatto.2. Con sentenza pronunciata in data 08/01/2026, la Corte di appello diTorino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nell’assolvere NicolaeTrasca in ordine ai delitti di cui ai capi 3) e 8) perché il fatto non sussiste,rideterminava la pena allo stesso inflitta in mesi 8 e giorni 20 di reclusione inrelazione ai delitti di cui ai capi 1) e 2).3. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.3.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge in relazionealla ritenuta sussistenza del reato associativo.Ritiene il ricorrente che nel caso in esame la fattispecie di cui all'articolo 416del codice penale non possa dirsi neppure configurabile; ed infatti, findall'origine, l'impianto accusatorio parte dall’erroneo inquadramento dellafattispecie di reato di cui all'articolo 40, lettere a), b) e c), d. lg. 154/2016, comedelitto anziché come contravvenzione.Tutto l'impianto dell'associazione per delinquere gravita infatti attorno allacommissione del reato di bracconaggio con modalità vietate dalla legge e inassenza delle prescritte autorizzazioni normative, reato che è statoerroneamente indicato quale delitto, ma che al contrario, essendo unacontravvenzione, non può costituire oggetto del programma associativo.Ancora, quando la Corte d'appello descrive i vari reati-fine, essi sono sempreevocati in maniera vaga e generica, come quando si parla di cattura illegale difauna ittica, movimentazione, conservazione e commercializzazione con modalitàillecite, omettendo di indicare con precisione quali siano le fattispecie di reatoaddebitabili agli associati.Va aggiunto che, oltre al bracconaggio, la Corte territoriale ha omesso diindicare la sussistenza di ulteriori e diverse condotte da ravvisarsi in capo alTrasca, che non fossero quelle relative alla pesca.Nella sentenza manca, in tutta evidenza, quel quid pluris, sia in terminioggettivi che soggettivi, che possa far assurgere le semplici condotte di pesca acomportamenti tipici di un sodale in una associazione per delinquere.Il ricorrente aggiunge che la pesca di pesci di acqua dolce è in sé attivitàassolutamente lecita.3.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza del reato associativo.La Corte di appello ritiene la pesca come attività prodromica per lacostituzione del sodalizio, ma, così facendo, ha prodotto una motivazione illogicacostituita nel perseverare nell'errore che avrebbe dovuto correggere.In realtà, nel descrivere la consapevole partecipazione dell'imputatoall'associazione, la Corte territoriale si limita a descrivere l'attività di pesca postain essere dallo stesso, senza che emerga alcun ulteriore elemento idoneo adintegrare il reato associativo.3.3. Con il terzo motivo, lamenta mancanza o vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 40 l. 154/2016.La Corte di appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, purin assenza di una chiara descrizione delle condotte concretamente contestateall ’ imputato, non essendo chiaro quali, tra le condotte incriminatealternativamente dalla norma, sia addebitata al [OSCURATO:PERSONA].3.4. Con il quarto motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione inrelazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cuiall’articolo 62-bis cod. pen., denegate alla luce della mera sussistenza diprecedenti penali specifici, senza tener conto degli ulteriori elementi di cuiall’articolo 133 cod. pen., quali la condotta processuale e il comportamentotenuto durante la fase cautelare.4. In data 8 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositavamemoria difensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi, in cui il ricorrente lamenta, rispettivamente, violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine sia all’esistenza dell’associazione adelinquere (capo 1) che alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla stessa (tanto inriferimento alla mancata commissione di reati fine, quanto sotto il profilosoggettivo), possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili, inquanto costituiscono pedissequa reiterazione di doglianze formulate in appello emotivatamente respinte dai giudici di secondo grado.È infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che sirisolvono nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217).2.1. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, si rivelamanifestamente infondato l’assunto difensivo secondo cui non sarebbero emersefinalità perseguite dal sodalizio diverse da quelle strettamente riconducibiliall’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 40 l. n. 154 del 2016 e che, pertanto,non sarebbe neppure ipotizzabile una associazione dedita alla realizzazione dicontravvenzioni, unico reato in ordine al quale il ricorrente era stato ritenutoresponsabile.La sentenza infatti, a fronte della medesima doglianza proposta con l’atto diappello, ricostruisce in modo preciso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del sodalizio,evidenziandone - sulla base di precisi riferimenti probatori - la fattiva econsapevole collaborazione finalizzata all’attuazione del programma criminale,testimoniata dal compimento di attività funzionali alla commercializzazione delpescato, che implicavano la conoscenza delle cattive condizioni di conservazioneigienico-sanitarie del prodotto ittico (quale – pag. 17 sentenza - il compimentodelle operazioni di trasbordo del pesce dal veicolo non refrigerato al magazzinodel Serban, capo indiscusso del sodalizio e di cui il ricorrente era il «bracciodestro», che i l super iore metteva al corrente del le modal i tà dicommercializzazione del pescato, quantificabile in centinaia di chili per battuta dipesca).2.2. Sotto altro aspetto, la sentenza evidenzia la commissione da parte deglialtri componenti del sodalizio criminoso di più delitti di cui all’art. 516 cod. pen.(in ragione delle cattive condizioni di conservazione del prodotto), circostanzaneppure contestata dal ricorrente, che sul punto si limita ad una apoditticacontestazione circa l’assenza di condotte diverse da quella di bracconaggio ittico.2.3. Ancora, va evidenziato che non è necessaria la commissione da partedel [OSCURATO:PERSONA], che è stato assolto nei due gradi di merito in ordine a tutti i reati fine,di uno specifico delitto incluso nel programma criminoso.Va infatti rammentato che l’articolo 416 cod. pen. punisce comepartecipazione al sodalizio criminoso «il solo fatto di partecipareall'associazione», indipendentemente dal fatto che i «reati-fine» vengano poieffettivamente portati a termine, ciò che risulta coerente con la natura di reato dipericolo astratto del delitto in parola (in cui il legislatore, anticipando la sogliadella punibilità, previene la commissione dei singoli fatti criminosi) e con il suocollocamento sistematico tra i reati contro l’ordine pubblico.Non a caso, secondo la giurisprudenza, la competenza per territorio in ordineal reato di cui all’articolo 416 cod. pen. si determina in relazione al luogo in cuiha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185 – 01; Sez. 5, n. 44369 del 13/03/2014,Robusti, Rv. 262920 – 01; Sez. 2, n. 26763 del 15/03/2013, Leuzzi, Rv. 256650- 01), e non anche al luogo in cui vengono posti in essere i reati-fine.E’ quindi punibile a titolo di partecipazione, colui che presti la sua adesione eil suo contributo all’attività associativa, anche per una fase temporalmentelimitata, quale è il caso del [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo all’aspetto organizzativo èstato rigorosamente ricostruito dai giudici di merito, unitamente allacommissione di reati contravvenzionali che, pur non costituendo reati-fine delsodalizio, rappresentano il presupposto di fatto attorno cui l’associazione si ècostituita e ruota (secondo la sentenza impugnata, infatti, il delitto associativoera funzionale alla organizzata gestione di reati che vedevano come attopresupposto il «bracconaggio ittico», essendo i reati-fine intesi a realizzare lavendita di pescato proveniente da acque dolci diverse dal [OSCURATO:PERSONA], comela riserva naturale Torbiere del Sebino, in cui la pesca è in radice interdetta).Del resto, cartina tornasole della sussistenza di reati fine diversi dallacontravvenzione contestata al [OSCURATO:PERSONA] è la circostanza che lo stesso sia statoassolto in primo grado da numerose imputazioni con la formula «per non averecommesso il fatto», e non anche perché «il fatto non sussiste», il che testimoniail fatto che altri associati abbiano commesso tali reati (v. in proposito pagg. 16-17 per i reati di cui all’art. 515, 516 e 444 cod. pen.).Le doglianze sono pertanto inammissibili.4. Il terzo motivo, in cui si censura la sentenza per omessa motivazione,laddove non aveva risposto alla doglianza secondo cui l’imputazione non avrebbeesplicitato quale delle plurime ipotesi di reato enucleate nella fattispecie di cuiall’art. 40 l. n. 154 del 2016 contestata avrebbe in concreto riguardato lacondotta del [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile.La sentenza (pag. 19, in cui si richiamano gli accertamenti di poliziagiudiziaria) evidenzia come l’attività di «bracconaggio ittico» venisse posta inessere mediante l’utilizzo di strumenti di pesca non consentiti, quale l’uso dicorrente elettrica (sanzionato dall’art. 40, comma 2, lett. b della disposizioneincriminatrice contestata al ricorrente), elemento con cui la doglianza non siconfronta, con conseguente genericità.5. Il quarto motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanzeLa Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle circostanze atipiche siain ragione della grave e reiterata attività di bracconaggio ittico (gravità oggettivache, come evidenzia il P.G., è stata posta in rilievo in occasione dell’esclusapossibilità di riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), chedei precedenti penali specifici posti in essere proprio nella attività di pescatore.Tale motivazione fa buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali sulpunto, a mente dei quali le attenuanti generiche non possono essere intese comeoggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come ilriconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioètra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentanotuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva,particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n.14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); illoro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato,conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segnopositivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.).Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., algiudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singoladeduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv.268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessaconcessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalitàdel giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergerein misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena allagravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del28/10/2010, Rv. 248737).Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n.33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv242419).6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris