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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45535/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 033V3FX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4( l visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita di 180 grammi lordi di hashish) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto dì fatto ed incentrate sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi; Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, escluso l'invocata detenzione per uso personale evidenziando che le modalità della custodia della droga - suddivisa in 18 ovuli incartati - da parte dell'imputato (che li teneva in un marsupio mentre si trovava all'interno della sua macchina parcheggiata lungo la pubblica via) nonché la circostanza che il predetto non è stato in grado di giustificare il possesso di somma di denaro in contanti (300 euro), giudicata non compatibile con lecite fonti di guadagno e dunque frutto della vendita dello stupefacente, e l'allegazione assai generica delle circostanze nelle quali avrebbe, a suo dire, acquistato lo stupefacente per uso personale, evidenziano che si è trattato di detenzione finalizzata allo spaccio.

In tal modo, risulta rispettato il principio secondo cui «in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e «la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01 e - 02); Rilevato che anche il secondo motivo, con il quale si invoca la derubricazione del fatto ai sensi del comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato.

Nella sentenza, in senso contrario a tale qualificazione, si sono evidenziati la non modesta quantità di sostanza stupefacente (180 grammi divisi in 18 ovuli), le modalità della condotta (in pieno giorno e sulla pubblica via) e i precedenti penali a carico "sintomatici della proclività al delitto".

Motivazione che ha dato conto di un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione e qualità e quantità della sostanza stupefacente), come tale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823 - 01); Rilevato, infine, che inammissibile risulta la doglianza relativa alla dosimetria della pena inflitta con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale rilevato che ostano a detta concessione, oltre all'assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole, i precedenti penali a carico e che la pena risulta adeguata e congrua; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 033V3FX [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -4( l visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (in relazione alla detenzione illecita di 180 grammi lordi di hashish) non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze, peraltro formulate in modo generico e assertivo, in punto dì fatto ed incentrate sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi; Ritenuto che, infatti, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, escluso l'invocata detenzione per uso personale evidenziando che le modalità della custodia della droga - suddivisa in 18 ovuli incartati - da parte dell'imputato (che li teneva in un marsupio mentre si trovava all'interno della sua macchina parcheggiata lungo la pubblica via) nonché la circostanza che il predetto non è stato in grado di giustificare il possesso di somma di denaro in contanti (300 euro), giudicata non compatibile con lecite fonti di guadagno e dunque frutto della vendita dello stupefacente, e l'allegazione assai generica delle circostanze nelle quali avrebbe, a suo dire, acquistato lo stupefacente per uso personale, evidenziano che si è trattato di detenzione finalizzata allo spaccio. In tal modo, risulta rispettato il principio secondo cui «in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e «la valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza» (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01 e - 02); Rilevato che anche il secondo motivo, con il quale si invoca la derubricazione del fatto ai sensi del comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato. Nella sentenza, in senso contrario a tale qualificazione, si sono evidenziati la non modesta quantità di sostanza stupefacente (180 grammi divisi in 18 ovuli), le modalità della condotta (in pieno giorno e sulla pubblica via) e i precedenti penali a carico "sintomatici della proclività al delitto". Motivazione che ha dato conto di un'adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione e qualità e quantità della sostanza stupefacente), come tale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823 - 01); Rilevato, infine, che inammissibile risulta la doglianza relativa alla dosimetria della pena inflitta con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale rilevato che ostano a detta concessione, oltre all'assenza di elementi valorizzabili in senso favorevole, i precedenti penali a carico e che la pena risulta adeguata e congrua; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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