CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 3ameleddine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato avendo la decisione dato conto, attraverso un giudizio in fatto insindacabile in sede di legittimità, delle ragioni che hanno portato a ritenere eccessiva la pena irrigata dal Tribunale, riducendone la quantificazione con pena ritenuta congrua comunque individuata al di sopra del minimo edittale in considerazione della concreta condotta posta in essere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12