CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bolo- gna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 20/09/2021 dal locale Tribunale per il reato di tentato furto. Con l'unico motivo sollevato, deduce mancanza di motivazione in ordine al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché afferisce al trattamento punitivo. Giova, invero, ricordare che, essendo il tratta- mento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di me- rito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 2 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manife- stamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applica- zione del consolidato principio di diritto per il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore