Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 1981

Cassazione n. 35415/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi agli scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14/12/2020, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 27/03/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura e della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i reati, commessi in concorso tra loro, di estorsione e di rapina, aggravate dall'essere state la violenza e la minaccia commesse da più persone riunite.

I reati attribuiti alle due imputate erano consistiti: a) quello di usura (attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]), nel richiedere a [OSCURATO:PERSONA], in corrispettivo della prestazione di C 100,00, la restituzione, entro trenta giorni dalla dazione, di C 150,00, ovvero, nel caso di mancata estinzione di tale obbligazione alla scadenza, la somma di C 100,00 al mese a titolo di interessi sul capitale dato a mutuo; b) quello di estorsione (commesso in concorso), nell'avere, in tempi diversi, con violenza consistita nel malmenare con calci e pugni [OSCURATO:PERSONA] e con minacce di morte alla stessa Baldassarre e a sua figlia [OSCURATO:PERSONA], costretto le stesse Baldassarre e Bamundo a corrispondere loro la somma mensile di C 300,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], così procurandosi l'ingiusto profitto di complessivi C 4.500,00, corrispondenti all'importo effettivamente versato dalle persone offese; c) quello di rapina (anch'esso commesso in concorso), nell'essersi impossessate, in tempi diversi, con violenza consistita nel malmenare con calci e pugni [OSCURATO:PERSONA] e nel minacciare la stessa di morte, del denaro di volta in volta detenuto dalla stessa Baldassarre.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a sei motivi.

2.1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , d) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 326, 358 e 603 dello stesso codice, nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Dopo avere premesso di avere richiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allo scopo di escutere quali testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] - soggetti che, nel corso delle indagini preliminari, avevano riferito circostanze utili alla ricostruzione del fatto e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa Baldassarre - le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla decisività della richiesta rinnovazione istruttoria, avendo, invece, compiuto un'«analisi di merito» delle dichiarazioni rese dai menzionati soggetti nel corso delle indagini preliminari, reputandole in linea con quanto dichiarato dalla Baldassarre nel dibattimento e non confrontabili con il contenuto della denuncia, in quanto non acquisita al fascicolo del dibattimento.

2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 603 dello stesso codice, nonché il «travisamento della prova».Le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Napoli, nel decidere sulla menzionata richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, col ritenere la consonanza tra quanto dichiarato in sede dibattimentale dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, avrebbe travisato le dichiarazioni della Baldassarre, mentre, con riguardo alle dichiarazioni rese, sempre nel corso delle indagini preliminari, da [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte d'appello avrebbe fornito una motivazione meramente assertiva della non decisività di esse.

2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'art. 644 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Le ricorrenti lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla negazione dell'acquisizione dell'integrale trascrizione, fatta dai Carabinieri, della registrazione della conversazione del 2 febbraio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante da tale conversazione emergesse l'esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Baldassarre per avere la prima pagato dei canoni di locazione in favore della seconda nonché che la stessa Corte d'appello abbia ritenuto la sussistenza del delitto di usura nonostante tale circostanza, il contrasto emerso «sugli importi», la mancanza di certezza sulla «somma iniziale» e l'insussistenza dello stato di bisogno (atteso che la Baldassare aveva dichiarato di svolgere piccoli lavori, che il marito svolgeva una regolare attività lavorativa, che la figlia era cassiera in un supermercato e che il padre era pensionato).

2.4. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 dello stesso codice, nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

Le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato in ordine alla credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e all'attendibilità delle loro dichiarazioni, nonostante la discrasia tra quanto dalle stesse dichiarato, in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento, l'illogicità di ritenere che la Baldassarre si fosse rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un prestito di soli C 100,00 quando il padre era in grado di pagare C 300,00 al mese scaturiti dalla rinegoziazione dell'asserito prestito usurario, il fatto che il foglio manoscritto che, secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conteneva la contabilità del prestito usurario non recasse la firma per quietanza delle imputate, mentre la Baldassarre aveva dichiarato che queste erano solite firmare per quietanza ogni qual volta le persone offese si recavano a casa loro per effettuare il pagamento dei ratei mensili, il fatto, infine, che le somme chieste a prestito erano del tutto compatibili con la capacità economica del marito della Baldassarre.

2.5. Con il quinto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. 6), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 dello stesso codice, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen.

Le ricorrenti contestano che la Corte d'appello di Napoli abbia ritenuto la sussistenza sia del reato di estorsione sia del reato di rapina nonostante l'identità delle due condotte contestate, il fatto che non erano stati prodotti i certificati medici, che la Baldassarre aveva detto esistere, comprovanti la violenza asseritamente utilizzata per commettere la rapina, il fatto che i due reati fossero stati contestati «senza una data, senza una cronologia, senza la certezza finanche del numero di episodi e dei soggetti che l[i] abbiano materialmente post[i] in essere», la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della commissione della violenza e minaccia da più persone riunite.

2.5. Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 dello stesso codice, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., nonché la motivazione apparente della sentenza impugnata, con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche - richieste nell'atto di appello sul fondamento dell'incensuratezza delle imputate e della loro condizione di disagio sociale ed economico - senza considerare «la stessa posizione della p.o., le omissioni dichiarative quanto al rapporto di locazione, le contraddizioni con le altre emergenze dibattimentali e la mancata giustificazione delle ragioni iniziali del prestito, confluite in una prova documentale autoprodotta dalle parti e positivamente ritenuta un riscontro documentale dalla Corte di appello», costituivano elementi che avrebbero dovuto essere presi in esame quanto meno per «moderare il giudizio di colpevolezza» delle imputate. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi - i quali, riguardando entrambi la decisione della Corte d'appello di Napoli di respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

La Corte di cassazione ha chiarito che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non potere decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente motivato di potere decidere allo stato degli atti, sulla base delle prove già acquisite, senza procedere alla richiesta rinnovazione istruttoria, argomentando, legittimamente e diffusamente, che il contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari non presentava contraddizioni rispetto a quanto dichiarato in dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (o, per quanto riguarda le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che parziali discrasie potevano trovare spiegazione nel desiderio del Bamundo di non essere coinvolto nel procedimento penale), e che il contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non appariva decisivo.

Contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo, tale raffronto tra il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre e il contenuto delle sommarie informazioni - che la stessa difesa delle imputate aveva allegato all'atto di appello - rese dalle persone che si chiedeva di assumere come testimoni, in quanto finalizzato a verificare se i dati probatori già acquisiti presentassero incertezze che gli incombenti richiesti potessero eliminare o potessero essere inficiati dagli stessi incombenti, costituisce espressione del compito, rimesso al giudice dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di valutare la decisività della richiesta rinnovazione delle testimonianze, e non integra, pertanto, alcuna violazione di detta disposizione, né delle altre invocate dalle ricorrenti con il primo motivo di ricorso.

Neppure si può reputare sussistente il travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa Baldassarre - lamentato con il secondo motivo - in cui la Corte d'appello di Napoli sarebbe incorsa col ritenere la consonanza di tali dichiarazioni con le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito, si deve infatti osservare: a) quanto alla ritenuta consonanza delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]: a.1) che il fatto che la Baldassarre abbia «taciuto di essere inquilina della Mastronninico», oltre a essere meramente asserito, non risulta oggetto di alcun travisamento, atteso che la Corte d'appello di Napoli, nel riassumere le dichiarazioni della Baldassarre, nulla afferma al riguardo; a.2) le dichiarazioni della Baldassarre, là dove, rispondendo alla domanda del pubblico ministero «Mei faceva i servizi a casa di qualcuno in quel periodo?», aveva affermato «[s]ì, ogni tanto, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] (Mastrominico), sì facevo un po' da badante, aiutavo» e là dove, rispondendo all'altra domanda dello stesso pubblico ministero «[p]er aiutarsi economicamente?», aveva affermato «sì, economicamente, certe volte pure la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] mi dava qualcosa per darglielo, proprio perché lei aveva compassione di me, mi voleva bene, perché era una signora bravissima», non risultano travisate dalla Corte d'appello di Napoli quando afferma che la Baldassarre aveva dichiarato «di avere lavorato presso di lei [la Mastrominico] come donna delle pulizie e di essere stata pagata con somme di denaro», atteso che, dalle citate dichiarazioni della persona offesa, risulta che essa aveva effettivamente detto di avere lavorato come donna delle pulizie/badante a casa della Mastrominico e che questa, evidentemente anche in corrispettivo di tale aiuto domestico, le corrispondeva delle somme di denaro; b) quanto alla ritenuta consonanza delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]: b.1) che le ricorrenti non specificano le dichiarazioni della Baldassarre che sarebbero state travisate; b.2) nessun rilevante vizio di motivazione è ravvisabile nel fatto di avere raffrontato le sommarie informazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] con il contenuto della non acquisita (per mancanza del consenso tra le parti, ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen.) denuncia della Baldassarre, atteso che tale raffronto fu sollecitato proprio dalla difesa delle imputate; c) quanto alla ritenuta consonanza delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Corte d'appello di Napoli non ha affermato che la Baldassarre aveva «negato l'intervento di Paolo [Bamundo]» ma, al contrario, proprio muovendo dall'opposto presupposto, come già si è detto, ha fornito una spiegazione della discrasia tra l'affermazione della Baldassarre dell'intervento del figlio Paolo e la negazione, da parte di questi, dello stesso intervento (il desiderio del Bamundo di non essere coinvolto nel procedimento penale).

Quanto, infine, al denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla non decisività della rinnovazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], le ragioni di tale non decisività emergono chiaramente, ancorché implicitamente, dal riassunto contenuto delle sommarie informazioni rese dalla Marciello («riferiva infine che per quanto a sua conoscenza le due imputate versavano in condizioni economiche molto precarie»), risultando del tutto evidente come anche persone che versino in «molto precarie» condizioni economiche possano essere in grado di prestare l'assai modica somma di cento euro.

2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo - i quali, riguardando tutti l'affermazione di responsabilità delle imputate, è opportuno siano esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati.

2.1. Anzitutto, non sussiste il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla negazione dell'acquisizione dell'integrale trascrizione, fatta dai Carabinieri, della registrazione della conversazione del 2 febbraio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante da tale conversazione emergesse l'esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Baldassarre per avere la prima pagato dei canoni di locazione in favore della seconda.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 256585-01).

Nella specie, la Corte d'appello di Napoli ha logicamente ritenuto la superfluità dell'acquisizione dell'integrale suddetta trascrizione, avendo dato atto di come, dal segmento di essa che era già stato acquisito, già emergesse la circostanza, invocata dalla difesa delle imputate, che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione con la Bamundo del 2 febbraio 2010, aveva affermato di avere corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA]/Mastrominico dei canoni di locazione per conto della Baldassarre.

2.2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

Le Sezioni Unite hanno altresì statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno conformemente valutato come attendibili le convergenti dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineandone la costanza, la linearità e l'intrinseca coerenza (così la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alle pagg. 8 e 9), nonché come le stesse dichiarazioni avessero trovato anche dei riscontri esterni, costituiti, in particolare, dalle dichiarazioni del testimone maresciallo Grumiro - il quale aveva riferito che, nascosto nella cucina dell'abitazione della Baldassarre, dopo che questa aveva denunciato i fatti, aveva sentito distintamente la [OSCURATO:PERSONA] chiedere alla persona offesa se aveva preparato i soldi e, ricevuta risposta negativa, minacciare la stessa Baldassarre - e, sul piano documentale, dal foglio manoscritto, consegnato dalla Bamundo al momento della denuncia, che recava la contabilità del prestito usurario.

Si tratta di una motivazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese Baldassarre e Bamundo che non presenta alcuna contraddizione, tanto meno manifesta.

Tale coerenza della motivazione dei giudici di merito in punto di attendibilità delle persone offese non è inficiata da quanto dedotto in proposito dalle ricorrenti con il quarto motivo di ricorso, il quale reitera, in effetti, doglianze che le imputate avevano già avanzato nell'atto di appello e alle quali la Corte d'appello di Napoli ha fornito adeguate risposte.

La Corte territoriale, in particolare: come si è visto, ha fornito una spiegazione della discrasia tra l'affermazione della Baldassarre dell'intervento del figlio Paolo e la negazione, da parte di questi, dello stesso intervento (il desiderio del Bamundo di non essere coinvolto nel procedimento penale); ha chiarito come il fatto che il padre della [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di pagare C 300,00 mensili, scaturiti dalla rinegoziazione del prestito iniziale di C 100,00, non escludeva né l'attendibilità del narrato della Baldassarre riguardo a quest'ultimo prestito, né la natura usuraria dello stesso, né la coartazione estorsiva posta in essere dalle imputate per ottenere il pagamento degli interessi usurari; ha esposto come il menzionato foglio manoscritto, consegnato dalla Bamundo al momento della denuncia, che recava la contabilità del prestito usurario, costituisse un riscontro alle narrazioni della Baldassarre e della Bamundo (avendo ritenuto evidentemente e non illogicamente irrilevante il fatto che detto foglio non recasse la firma per quietanza della [OSCURATO:PERSONA]); ha reputato l'irrilevanza del fatto che le somme chieste a prestito dalla Baldassarre fossero compatibili con la capacità economica del marito, in quanto la Baldassarre aveva riferito che, non lavorando, intendeva procurarsi delle somme di denaro senza farne sapere al marito la provenienza (in particolare, dal prestito usurario contratto con la [OSCURATO:PERSONA]).

Si tratta, come anticipato, di argomentazioni prove di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, le quali resistono, pertanto, alle censure prospettate dalle ricorrenti nel secondo motivo.

2.3. Tornando al primo motivo - del quale, al punto 2.1., si è esaminato un primo profilo - quanto agli altri profili in cui esso è articolato, si deve anzitutto osservare che l'eventuale pagamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di canoni di locazione per conto della Baldassarre, non esclude logicamente l'esistenza né del prestito di C 100,00, con la pattuizione dell'interesse palesemente usurario di C 50,00 mensili, né le condotte estorsive poste in essere dalle imputate per ottenere dalle persone offese la somma mensile di C 300,00 per restituire il debito nel frattempo accumulatosi.

Quanto agli asseriti contrasto che sarebbe emerso «sugli importi» e mancanza di certezza sulla «somma iniziale», si tratta di censure in fatto, non ammissibili in questa sede di legittimità, avendo la Corte d'appello di Napoli, con una motivazione, come si è detto, non contraddittoria né illogica, ritenuto provati, sulla scorta delle attendibili dichiarazioni delle persone offese, i suddetti «importi» e «somma iniziale» delle pattuizioni intercorse tra le parti.

Infine, quanto all'ultimo profilo del terzo motivo, con il quale le ricorrenti rappresentano l'insussistenza dello stato di bisogno della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare come l'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa (art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.) non fosse contestata né, conseguentemente, sia stata ritenuta esistente dalla Corte d'appello.

2.4. Esaurito l'esame del terzo e del quarto motivo, la manifesta infondatezza del quinto motivo - che concerne, specificamente, gli attribuiti reati di estorsione e di rapina - discende dal fatto che le conformi decisioni dei giudici di merito hanno adeguatamente motivato come dalle attendibili dichiarazioni delle persone offese, riscontrate anche, quanto al delitto di estorsione, dalle già ricordate dichiarazioni del testimone Grumiro, fosse emerso come le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: avessero ripetutamente esercitato violenza e minacce nei confronti della Baldassarre e della Bamundo al fine di ottenere i concordati interessi usurari, che le due vittime non avevano corrisposto, condotte, queste, che integrano il delitto di estorsione (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090-02; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968-01; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566-01; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Ravese, Rv. 249399-01); avessero direttamente sottratto, con violenza e minaccia nei confronti della Baldassarre, denaro da questa detenuto all'interno della borsa, condotte, queste, che integrano il delitto di rapina (Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102-01; Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013, Barillà, Rv. 257315-01).

La Corte d'appello di Napoli ha poi, in modo non illogico, ritenuto: l'irrilevanza, ai fini della prova del delitto di rapina, stante le menzionate convergenti e attendibili dichiarazioni della Baldassarre e della Bamundo, dell'assenza di certificati medici di, peraltro non contestate, lesioni; come le dichiarazioni della Bamundo e della Baldassarre in ordine alle plurime condotte poste in essere dalle imputate non fossero «affatto generiche», come risultava, in particolare, dalle dichiarazioni della Bamundo all'udienza del 27 febbraio 2014 e della Baldassarre all'udienza del 13 febbraio 2014 (nonostante l'impossibilità di individuare la data esatta di ciascun episodio); la sussistenza dell'aggravante della commissione della violenza e minaccia da più persone riunite, atteso che, dalle dichiarazioni delle persone offese, era emerso come le imputate agissero «in unione fra loro» (pag. 11 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e come, quanto al delitto di rapina, «sebbene l'azione di spoglio fosse materialmente compiuta sempre dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era presente ed aveva talvolta concorso a colpire la vittima» (pag. 7 della sentenza impugnata).

3. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità del reato, della «reiterazione e [...] continuità degli atteggiamenti vessatori posti in essere dalle imputate» e dell'intensità del dolo, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dalle imputate, relativi alla loro incensuratezza e alla loro, peraltro meramente asserita, condizione di disagio sociale ed economico.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

4. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi agli scritti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14/12/2020, la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 27/03/2014 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di usura e della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i reati, commessi in concorso tra loro, di estorsione e di rapina, aggravate dall'essere state la violenza e la minaccia commesse da più persone riunite. I reati attribuiti alle due imputate erano consistiti: a) quello di usura (attribuito alla [OSCURATO:PERSONA]), nel richiedere a [OSCURATO:PERSONA], in corrispettivo della prestazione di C 100,00, la restituzione, entro trenta giorni dalla dazione, di C 150,00, ovvero, nel caso di mancata estinzione di tale obbligazione alla scadenza, la somma di C 100,00 al mese a titolo di interessi sul capitale dato a mutuo; b) quello di estorsione (commesso in concorso), nell'avere, in tempi diversi, con violenza consistita nel malmenare con calci e pugni [OSCURATO:PERSONA] e con minacce di morte alla stessa Baldassarre e a sua figlia [OSCURATO:PERSONA], costretto le stesse Baldassarre e Bamundo a corrispondere loro la somma mensile di C 300,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], così procurandosi l'ingiusto profitto di complessivi C 4.500,00, corrispondenti all'importo effettivamente versato dalle persone offese; c) quello di rapina (anch'esso commesso in concorso), nell'essersi impossessate, in tempi diversi, con violenza consistita nel malmenare con calci e pugni [OSCURATO:PERSONA] e nel minacciare la stessa di morte, del denaro di volta in volta detenuto dalla stessa Baldassarre. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , d) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125, 326, 358 e 603 dello stesso codice, nonché l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Dopo avere premesso di avere richiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allo scopo di escutere quali testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA] e fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] - soggetti che, nel corso delle indagini preliminari, avevano riferito circostanze utili alla ricostruzione del fatto e alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa Baldassarre - le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla decisività della richiesta rinnovazione istruttoria, avendo, invece, compiuto un'«analisi di merito» delle dichiarazioni rese dai menzionati soggetti nel corso delle indagini preliminari, reputandole in linea con quanto dichiarato dalla Baldassarre nel dibattimento e non confrontabili con il contenuto della denuncia, in quanto non acquisita al fascicolo del dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 603 dello stesso codice, nonché il «travisamento della prova».Le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Napoli, nel decidere sulla menzionata richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, col ritenere la consonanza tra quanto dichiarato in sede dibattimentale dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari, avrebbe travisato le dichiarazioni della Baldassarre, mentre, con riguardo alle dichiarazioni rese, sempre nel corso delle indagini preliminari, da [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte d'appello avrebbe fornito una motivazione meramente assertiva della non decisività di esse. 2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'art. 644 cod. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Le ricorrenti lamentano il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla negazione dell'acquisizione dell'integrale trascrizione, fatta dai Carabinieri, della registrazione della conversazione del 2 febbraio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante da tale conversazione emergesse l'esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Baldassarre per avere la prima pagato dei canoni di locazione in favore della seconda nonché che la stessa Corte d'appello abbia ritenuto la sussistenza del delitto di usura nonostante tale circostanza, il contrasto emerso «sugli importi», la mancanza di certezza sulla «somma iniziale» e l'insussistenza dello stato di bisogno (atteso che la Baldassare aveva dichiarato di svolgere piccoli lavori, che il marito svolgeva una regolare attività lavorativa, che la figlia era cassiera in un supermercato e che il padre era pensionato). 2.4. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 dello stesso codice, nonché l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato in ordine alla credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e all'attendibilità delle loro dichiarazioni, nonostante la discrasia tra quanto dalle stesse dichiarato, in ordine al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle indagini preliminari e nel dibattimento, l'illogicità di ritenere che la Baldassarre si fosse rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere un prestito di soli C 100,00 quando il padre era in grado di pagare C 300,00 al mese scaturiti dalla rinegoziazione dell'asserito prestito usurario, il fatto che il foglio manoscritto che, secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], conteneva la contabilità del prestito usurario non recasse la firma per quietanza delle imputate, mentre la Baldassarre aveva dichiarato che queste erano solite firmare per quietanza ogni qual volta le persone offese si recavano a casa loro per effettuare il pagamento dei ratei mensili, il fatto, infine, che le somme chieste a prestito erano del tutto compatibili con la capacità economica del marito della Baldassarre. 2.5. Con il quinto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. 6), d) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 dello stesso codice, in relazione agli artt. 628 e 629 cod. pen. Le ricorrenti contestano che la Corte d'appello di Napoli abbia ritenuto la sussistenza sia del reato di estorsione sia del reato di rapina nonostante l'identità delle due condotte contestate, il fatto che non erano stati prodotti i certificati medici, che la Baldassarre aveva detto esistere, comprovanti la violenza asseritamente utilizzata per commettere la rapina, il fatto che i due reati fossero stati contestati «senza una data, senza una cronologia, senza la certezza finanche del numero di episodi e dei soggetti che l[i] abbiano materialmente post[i] in essere», la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della commissione della violenza e minaccia da più persone riunite. 2.5. Con il sesto motivo, le ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 dello stesso codice, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., nonché la motivazione apparente della sentenza impugnata, con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche - richieste nell'atto di appello sul fondamento dell'incensuratezza delle imputate e della loro condizione di disagio sociale ed economico - senza considerare «la stessa posizione della p.o., le omissioni dichiarative quanto al rapporto di locazione, le contraddizioni con le altre emergenze dibattimentali e la mancata giustificazione delle ragioni iniziali del prestito, confluite in una prova documentale autoprodotta dalle parti e positivamente ritenuta un riscontro documentale dalla Corte di appello», costituivano elementi che avrebbero dovuto essere presi in esame quanto meno per «moderare il giudizio di colpevolezza» delle imputate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi - i quali, riguardando entrambi la decisione della Corte d'appello di Napoli di respingere la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possono essere esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. La Corte di cassazione ha chiarito che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non potere decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha adeguatamente motivato di potere decidere allo stato degli atti, sulla base delle prove già acquisite, senza procedere alla richiesta rinnovazione istruttoria, argomentando, legittimamente e diffusamente, che il contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini preliminari non presentava contraddizioni rispetto a quanto dichiarato in dibattimento dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (o, per quanto riguarda le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che parziali discrasie potevano trovare spiegazione nel desiderio del Bamundo di non essere coinvolto nel procedimento penale), e che il contenuto delle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] non appariva decisivo. Contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo, tale raffronto tra il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre e il contenuto delle sommarie informazioni - che la stessa difesa delle imputate aveva allegato all'atto di appello - rese dalle persone che si chiedeva di assumere come testimoni, in quanto finalizzato a verificare se i dati probatori già acquisiti presentassero incertezze che gli incombenti richiesti potessero eliminare o potessero essere inficiati dagli stessi incombenti, costituisce espressione del compito, rimesso al giudice dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., di valutare la decisività della richiesta rinnovazione delle testimonianze, e non integra, pertanto, alcuna violazione di detta disposizione, né delle altre invocate dalle ricorrenti con il primo motivo di ricorso. Neppure si può reputare sussistente il travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della persona offesa Baldassarre - lamentato con il secondo motivo - in cui la Corte d'appello di Napoli sarebbe incorsa col ritenere la consonanza di tali dichiarazioni con le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, si deve infatti osservare: a) quanto alla ritenuta consonanza delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]: a.1) che il fatto che la Baldassarre abbia «taciuto di essere inquilina della Mastronninico», oltre a essere meramente asserito, non risulta oggetto di alcun travisamento, atteso che la Corte d'appello di Napoli, nel riassumere le dichiarazioni della Baldassarre, nulla afferma al riguardo; a.2) le dichiarazioni della Baldassarre, là dove, rispondendo alla domanda del pubblico ministero «Mei faceva i servizi a casa di qualcuno in quel periodo?», aveva affermato «[s]ì, ogni tanto, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] (Mastrominico), sì facevo un po' da badante, aiutavo» e là dove, rispondendo all'altra domanda dello stesso pubblico ministero «[p]er aiutarsi economicamente?», aveva affermato «sì, economicamente, certe volte pure la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] mi dava qualcosa per darglielo, proprio perché lei aveva compassione di me, mi voleva bene, perché era una signora bravissima», non risultano travisate dalla Corte d'appello di Napoli quando afferma che la Baldassarre aveva dichiarato «di avere lavorato presso di lei [la Mastrominico] come donna delle pulizie e di essere stata pagata con somme di denaro», atteso che, dalle citate dichiarazioni della persona offesa, risulta che essa aveva effettivamente detto di avere lavorato come donna delle pulizie/badante a casa della Mastrominico e che questa, evidentemente anche in corrispettivo di tale aiuto domestico, le corrispondeva delle somme di denaro; b) quanto alla ritenuta consonanza delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]: b.1) che le ricorrenti non specificano le dichiarazioni della Baldassarre che sarebbero state travisate; b.2) nessun rilevante vizio di motivazione è ravvisabile nel fatto di avere raffrontato le sommarie informazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] con il contenuto della non acquisita (per mancanza del consenso tra le parti, ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen.) denuncia della Baldassarre, atteso che tale raffronto fu sollecitato proprio dalla difesa delle imputate; c) quanto alla ritenuta consonanza delle dichiarazioni dibattimentali della Baldassarre con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Corte d'appello di Napoli non ha affermato che la Baldassarre aveva «negato l'intervento di Paolo [Bamundo]» ma, al contrario, proprio muovendo dall'opposto presupposto, come già si è detto, ha fornito una spiegazione della discrasia tra l'affermazione della Baldassarre dell'intervento del figlio Paolo e la negazione, da parte di questi, dello stesso intervento (il desiderio del Bamundo di non essere coinvolto nel procedimento penale). Quanto, infine, al denunciato vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla non decisività della rinnovazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], le ragioni di tale non decisività emergono chiaramente, ancorché implicitamente, dal riassunto contenuto delle sommarie informazioni rese dalla Marciello («riferiva infine che per quanto a sua conoscenza le due imputate versavano in condizioni economiche molto precarie»), risultando del tutto evidente come anche persone che versino in «molto precarie» condizioni economiche possano essere in grado di prestare l'assai modica somma di cento euro. 2. Il terzo, il quarto e il quinto motivo - i quali, riguardando tutti l'affermazione di responsabilità delle imputate, è opportuno siano esaminati congiuntamente - sono manifestamente infondati. 2.1. Anzitutto, non sussiste il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla negazione dell'acquisizione dell'integrale trascrizione, fatta dai Carabinieri, della registrazione della conversazione del 2 febbraio 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante da tale conversazione emergesse l'esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Baldassarre per avere la prima pagato dei canoni di locazione in favore della seconda. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 256585-01). Nella specie, la Corte d'appello di Napoli ha logicamente ritenuto la superfluità dell'acquisizione dell'integrale suddetta trascrizione, avendo dato atto di come, dal segmento di essa che era già stato acquisito, già emergesse la circostanza, invocata dalla difesa delle imputate, che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione con la Bamundo del 2 febbraio 2010, aveva affermato di avere corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA]/Mastrominico dei canoni di locazione per conto della Baldassarre. 2.2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104- 01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). Le Sezioni Unite hanno altresì statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno conformemente valutato come attendibili le convergenti dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineandone la costanza, la linearità e l'intrinseca coerenza (così la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alle pagg. 8 e 9), nonché come le stesse dichiarazioni avessero trovato anche dei riscontri esterni, costituiti, in particolare, dalle dichiarazioni del testimone maresciallo Grumiro - il quale aveva riferito che, nascosto nella cucina dell'abitazione della Baldassarre, dopo che questa aveva denunciato i fatti, aveva sentito distintamente la [OSCURATO:PERSONA] chiedere alla persona offesa se aveva preparato i soldi e, ricevuta risposta negativa, minacciare la stessa Baldassarre - e, sul piano documentale, dal foglio manoscritto, consegnato dalla Bamundo al momento della denuncia, che recava la contabilità del prestito usurario. Si tratta di una motivazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese Baldassarre e Bamundo che non presenta alcuna contraddizione, tanto meno manifesta. Tale coerenza della motivazione dei giudici di merito in punto di attendibilità delle persone offese non è inficiata da quanto dedotto in proposito dalle ricorrenti con il quarto motivo di ricorso, il quale reitera, in effetti, doglianze che le imputate avevano già avanzato nell'atto di appello e alle quali la Corte d'appello di Napoli ha fornito adeguate risposte. La Corte territoriale, in particolare: come si è visto, ha fornito una spiegazione della discrasia tra l'affermazione della Baldassarre dell'intervento del figlio Paolo e la negazione, da parte di questi, dello stesso intervento (il desiderio del Bamundo di non essere coinvolto nel procedimento penale); ha chiarito come il fatto che il padre della [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di pagare C 300,00 mensili, scaturiti dalla rinegoziazione del prestito iniziale di C 100,00, non escludeva né l'attendibilità del narrato della Baldassarre riguardo a quest'ultimo prestito, né la natura usuraria dello stesso, né la coartazione estorsiva posta in essere dalle imputate per ottenere il pagamento degli interessi usurari; ha esposto come il menzionato foglio manoscritto, consegnato dalla Bamundo al momento della denuncia, che recava la contabilità del prestito usurario, costituisse un riscontro alle narrazioni della Baldassarre e della Bamundo (avendo ritenuto evidentemente e non illogicamente irrilevante il fatto che detto foglio non recasse la firma per quietanza della [OSCURATO:PERSONA]); ha reputato l'irrilevanza del fatto che le somme chieste a prestito dalla Baldassarre fossero compatibili con la capacità economica del marito, in quanto la Baldassarre aveva riferito che, non lavorando, intendeva procurarsi delle somme di denaro senza farne sapere al marito la provenienza (in particolare, dal prestito usurario contratto con la [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta, come anticipato, di argomentazioni prove di contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, le quali resistono, pertanto, alle censure prospettate dalle ricorrenti nel secondo motivo. 2.3. Tornando al primo motivo - del quale, al punto 2.1., si è esaminato un primo profilo - quanto agli altri profili in cui esso è articolato, si deve anzitutto osservare che l'eventuale pagamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di canoni di locazione per conto della Baldassarre, non esclude logicamente l'esistenza né del prestito di C 100,00, con la pattuizione dell'interesse palesemente usurario di C 50,00 mensili, né le condotte estorsive poste in essere dalle imputate per ottenere dalle persone offese la somma mensile di C 300,00 per restituire il debito nel frattempo accumulatosi. Quanto agli asseriti contrasto che sarebbe emerso «sugli importi» e mancanza di certezza sulla «somma iniziale», si tratta di censure in fatto, non ammissibili in questa sede di legittimità, avendo la Corte d'appello di Napoli, con una motivazione, come si è detto, non contraddittoria né illogica, ritenuto provati, sulla scorta delle attendibili dichiarazioni delle persone offese, i suddetti «importi» e «somma iniziale» delle pattuizioni intercorse tra le parti. Infine, quanto all'ultimo profilo del terzo motivo, con il quale le ricorrenti rappresentano l'insussistenza dello stato di bisogno della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare come l'aggravante dello stato di bisogno della persona offesa (art. 644, quinto comma, n. 3, cod. pen.) non fosse contestata né, conseguentemente, sia stata ritenuta esistente dalla Corte d'appello. 2.4. Esaurito l'esame del terzo e del quarto motivo, la manifesta infondatezza del quinto motivo - che concerne, specificamente, gli attribuiti reati di estorsione e di rapina - discende dal fatto che le conformi decisioni dei giudici di merito hanno adeguatamente motivato come dalle attendibili dichiarazioni delle persone offese, riscontrate anche, quanto al delitto di estorsione, dalle già ricordate dichiarazioni del testimone Grumiro, fosse emerso come le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: avessero ripetutamente esercitato violenza e minacce nei confronti della Baldassarre e della Bamundo al fine di ottenere i concordati interessi usurari, che le due vittime non avevano corrisposto, condotte, queste, che integrano il delitto di estorsione (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090-02; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968-01; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566-01; Sez. 2, n. 6918 del 25/01/2011, Ravese, Rv. 249399-01); avessero direttamente sottratto, con violenza e minaccia nei confronti della Baldassarre, denaro da questa detenuto all'interno della borsa, condotte, queste, che integrano il delitto di rapina (Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102-01; Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013, Barillà, Rv. 257315-01). La Corte d'appello di Napoli ha poi, in modo non illogico, ritenuto: l'irrilevanza, ai fini della prova del delitto di rapina, stante le menzionate convergenti e attendibili dichiarazioni della Baldassarre e della Bamundo, dell'assenza di certificati medici di, peraltro non contestate, lesioni; come le dichiarazioni della Bamundo e della Baldassarre in ordine alle plurime condotte poste in essere dalle imputate non fossero «affatto generiche», come risultava, in particolare, dalle dichiarazioni della Bamundo all'udienza del 27 febbraio 2014 e della Baldassarre all'udienza del 13 febbraio 2014 (nonostante l'impossibilità di individuare la data esatta di ciascun episodio); la sussistenza dell'aggravante della commissione della violenza e minaccia da più persone riunite, atteso che, dalle dichiarazioni delle persone offese, era emerso come le imputate agissero «in unione fra loro» (pag. 11 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) e come, quanto al delitto di rapina, «sebbene l'azione di spoglio fosse materialmente compiuta sempre dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] era presente ed aveva talvolta concorso a colpire la vittima» (pag. 7 della sentenza impugnata). 3. Il sesto motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità del reato, della «reiterazione e [...] continuità degli atteggiamenti vessatori posti in essere dalle imputate» e dell'intensità del dolo, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dalle imputate, relativi alla loro incensuratezza e alla loro, peraltro meramente asserita, condizione di disagio sociale ed economico. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 4. Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. pro
Sentenza Cassazione n. 35415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris