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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22436/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, resa il 7 settembre 2023 dal Giudice di pace di Savona, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno - da liquidarsi in separata sede -, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva.

1.1. Richiamato l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., il quale prevede che, in caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, sia conferito uno specifico mandato ad impugnare che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, difettavano entrambi i requisiti.

Rilevava che il mandato depositato il 22 settembre 2023 era privo di data e del tutto indeterminato, atteso che non vi era alcun riferimento alla pronuncia del Giudice di pace o ad altri dati identificativi.

2. Avverso la declaratoria di inammissibilità ricorre la difesa dell'imputato che, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., evidenziando di aver depositato un atto di appello conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. con elezione di domicilio presso lo studio del difensore.

Al predetto atto di impugnazione veniva allegata una nuova procura speciale, diversa dalla nomina di fiducia che l'imputato aveva rilasciato al proprio legale nel primo grado di giudizio (depositata presso la Procura di Savona il 2 aprile 2021).

In detta procura speciale si faceva esplicito riferimento al procedimento penale pendente innanzi al Giudice di pace di Savona, riferimento che non fu riportato nella nuova nomina, successiva alla sentenza di primo grado.

Il difensore evidenzia che la nomina di fiducia, coeva all'atto di appello, attribuiva al difensore molteplici facoltà tra le quali quella di impugnare la sentenza anche in caso di contumacia dell'appellante e conteneva l'espressa elezione di domicilio.

3. In data 20 gennaio 2025, è pervenuta memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile.

In data 27 gennaio 2025, sono pervenute conclusioni e nota spese dal predetto difensore della parte civile.

4. Il ricorso è inammissibile.

Con riguardo all'imputato assente, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione debba essere depositato, a pena d'inammissibilità, con specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; rigore formale riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore della riforma Cartabia" di limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta "ponderata e consapevole", abbia legittimato quell'esercizio, con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088).

Lo specifico mandato deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Hassan, Rv. 286423).

Nel caso di specie, la procura speciale per appellare la sentenza di primo grado risultava effettivamente priva di indicazione della data di sottoscrizione e del processo.

Quanto al dato - dedotto dalla difesa - dell'esistenza di altra procura speciale, contenente l'indicazione degli estremi del processo, il Collegio rileva che dall'esame degli atti non emerge che la procura sia stata allegata all'appello originario; peraltro, anche tale documento è privo di data, sicché non vi è alcuna certezza in ordine al fatto che sia stato emesso in data successiva alla decisione di primo grado.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Le spese in favore della parte civile non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA] e da Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Savona ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, resa il 7 settembre 2023 dal Giudice di pace di Savona, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno - da liquidarsi in separata sede -, disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva. 1.1. Richiamato l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., il quale prevede che, in caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, sia conferito uno specifico mandato ad impugnare che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il Tribunale ha osservato che, nel caso di specie, difettavano entrambi i requisiti. Rilevava che il mandato depositato il 22 settembre 2023 era privo di data e del tutto indeterminato, atteso che non vi era alcun riferimento alla pronuncia del Giudice di pace o ad altri dati identificativi. 2. Avverso la declaratoria di inammissibilità ricorre la difesa dell'imputato che, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., evidenziando di aver depositato un atto di appello conforme alle prescrizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. con elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Al predetto atto di impugnazione veniva allegata una nuova procura speciale, diversa dalla nomina di fiducia che l'imputato aveva rilasciato al proprio legale nel primo grado di giudizio (depositata presso la Procura di Savona il 2 aprile 2021). In detta procura speciale si faceva esplicito riferimento al procedimento penale pendente innanzi al Giudice di pace di Savona, riferimento che non fu riportato nella nuova nomina, successiva alla sentenza di primo grado. Il difensore evidenzia che la nomina di fiducia, coeva all'atto di appello, attribuiva al difensore molteplici facoltà tra le quali quella di impugnare la sentenza anche in caso di contumacia dell'appellante e conteneva l'espressa elezione di domicilio. 3. In data 20 gennaio 2025, è pervenuta memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede che il ricorso dell'imputato sia dichiarato inammissibile. In data 27 gennaio 2025, sono pervenute conclusioni e nota spese dal predetto difensore della parte civile. 4. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo all'imputato assente, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazione debba essere depositato, a pena d'inammissibilità, con specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; rigore formale riconducibile alla scelta discrezionale del legislatore della riforma Cartabia" di limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente nel giudizio ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta "ponderata e consapevole", abbia legittimato quell'esercizio, con il rilascio di un apposito mandato conferito al patrocinatore (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088). Lo specifico mandato deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Hassan, Rv. 286423). Nel caso di specie, la procura speciale per appellare la sentenza di primo grado risultava effettivamente priva di indicazione della data di sottoscrizione e del processo. Quanto al dato - dedotto dalla difesa - dell'esistenza di altra procura speciale, contenente l'indicazione degli estremi del processo, il Collegio rileva che dall'esame degli atti non emerge che la procura sia stata allegata all'appello originario; peraltro, anche tale documento è privo di data, sicché non vi è alcuna certezza in ordine al fatto che sia stato emesso in data successiva alla decisione di primo grado. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore della parte civile non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA] e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbrai