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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47602/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di un ciclomotore.

Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in ragione dell'impossibilità di coglierne il fondamento logico-giuridico istante la sua apoditticità.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto di tutti i motivi d'appello in quanto, diversamente da quanto prospettato, la sentenza impugnata, lungi dall'essere priva di motivazione e dopo aver sintetizzato la pronuncia di primo grado/ ha considerato in maniera specifica i singoli motivi di appello esplicitando l'iter logico-giuridico sotteso al relativo rigetto.

Il riferimento è, in particolare, alla ritenuta consumazione del furto, in luogo del mero tentativo invece prospettato dalla difesa, in ragione del contesto spazio-temporale del rinvenimento dell'imputato nel possesso del ciclomotore e di quello caratterizzante l'avvenuto spossessamento (realizzato circa 90 minuti prima), oltre che alle ragioni sottese all'operato aumento per la recidiva e alla commisurazione giudiziale della pena, considerante anche la condotta di vita anteatta di Brancatelli quale soggetto gravato da dieci condanne per delitti.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il p novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di un ciclomotore. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione in ragione dell'impossibilità di coglierne il fondamento logico-giuridico istante la sua apoditticità. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto di tutti i motivi d'appello in quanto, diversamente da quanto prospettato, la sentenza impugnata, lungi dall'essere priva di motivazione e dopo aver sintetizzato la pronuncia di primo grado/ ha considerato in maniera specifica i singoli motivi di appello esplicitando l'iter logico-giuridico sotteso al relativo rigetto. Il riferimento è, in particolare, alla ritenuta consumazione del furto, in luogo del mero tentativo invece prospettato dalla difesa, in ragione del contesto spazio-temporale del rinvenimento dell'imputato nel possesso del ciclomotore e di quello caratterizzante l'avvenuto spossessamento (realizzato circa 90 minuti prima), oltre che alle ragioni sottese all'operato aumento per la recidiva e alla commisurazione giudiziale della pena, considerante anche la condotta di vita anteatta di Brancatelli quale soggetto gravato da dieci condanne per delitti. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il p novembr