CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 49690/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gravina di Puglia il 22/7/1960 avverso l'ordinanza resa dal Gio del Tribunale di Bari in data 27/6/2022 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Con. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'i iammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della querelante RITENUTO /N FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il GIP del Tribunale di Bari, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.m. in relazione al proc. n.8785/2020, iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 491 cod.pen. a seguito di querela di [OSCURATO:PERSONA], disponeva l'archiviazione in relazione alla fattispecie di truffa per infondatezza della notizia di reato ed ordinava al P.m. di formulare l'imputazione con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 491 cod.pen. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione del diritto di difesa in quanto il Gip ha fondato la decisione relativa all'imputazione coattiva per il delitto di falso cambiario sulla relazione del CTU officiato in sede civile, il cui elaborato è stato prodotto dal legale della [OSCURATO:PERSONA] con una memoria "dell'ultima ora" senza che se ne facesse cenno nell'atto di opposizione. Il ricorrente sostiene che la perizia in c9„ questione è atto estraneo al procedimento penale, ignorato dalla difesa dell'indagato e non oggetto di contraddittorio. Ritiene, pertanto, che il provvedimento impugnato sia affetto da abnormità, unico rimedio al fine di rimuovere una decisione illegittima. Aggiunge, infine, che si è del tutto trascurato il fatto che il giudice civile ha ritenuto di nominare altro perito, non ritenendo esaurienti le conclusioni rassegnate dal CTU Fontana. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. E' principio condiviso che la tutela avverso l'atto abnorme consegue alla necessità di eliminare provvedimenti che, essendo macroscopicamente illegali e lesivi di interessi primari, produrrebbero altrimenti nell'ordinamento effetti irreversibili. La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica -Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590- ha chiarito, alla luce di una ricognizione ermeneutica della categoria, che l'ipotesi di abnormità strutturale è integrata nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (in ipotesi, quindi, di carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e, cioè, completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale è, invece, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, come nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta evenienza il pubbko ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Questa Corte ha, inoltre, condivisibilmente affermato che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro iI quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "uti:izzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnorrnità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario (in motivazione, Sez. 2, n. 48194 del 04/12/2012, Rv. 253899). 2. Nella specie la difesa lamenta che il Gip abbia disposto la formulazione dell'imputazione per il delitto ex art. 491 cod.pen. valorizzando la perizia grafica disposta nel processo civile in corso tra le parti sebbene tardivamente prodotta dall'opponente, sottratta al contraddittorio e ritenuta dal giudice civile scarsamente affidabile, essendosi disposto in quella sede di procedere a nuova consulenza tecnica d'ufficio. I vizi lamentati dal ricorrente non sono suscett bili di qualificare in termini di abnormità il provvedimento impugnato alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto che i rilievi difensivi si appuntano sul merito della valutazione operata dal Gip e, in particolare, sulla valorizzazione di un atto noto alirindagato (parte del processo civile in cui lo stesso è stato formato), acquisito al fascicolo processuale ad istanza della querelante e soggetto, comunque, ai fini della eventuale e futui-a utilizzabilità probatoria, ai parametri fissati dall'art. 238 cod.proc.pen. 2.1 Questa Corte, peraltro, ha già reiteratamente chiarito che non costituisce atto abnorme, né è in alcun modo è impugnabile il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione (Sez. 2, n. 31912 del 0;7/07/2015, Rv. 264509; Sez. 1, r. 47919 del 29/09/2016, Rv. 268138; Sez. 5 , n. 24616 del 16/03/2021, Rv, 281441). Analogamente è stata esclusa l'abnormità e l'impugnabilità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, in accoglimento della mutata richiesta formulata dal pubblico ministero di udienza, ordini l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato (Sez. 6, n. 19127 del 2/03/2018, Rv. 273271). Detto orientamento merita continuità in quanto del tutto coerente con l'assetto ordinamentale sicché deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, disattendendo !a richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione, stante la specificità ed esclusività del rimedio previsto dalla L. 103/2017 all'art. 410bis cod.proc.pen. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso