CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2024
Cassazione n. 15926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ardo Coralluzzo,-ricorrenti-controBanco Bpm s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2686/2024depositata il 14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22739/2024Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 15926/2026Data pubblicazione 23/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 14.10.2024 la Corte d’Appello di Milano dichiaravainammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata dal Tribunale del circondario e con laquale era stata dichiarata l’inefficacia nei confronti di Banco BPM s.p.a. delTrust ‘Stella di fuoco’ e del contestuale vincolo creato sugli immobili diproprietà di [OSCURATO:PERSONA], trust nel quale era indicata quale trustee lamoglie separata [OSCURATO:PERSONA].Gli appellanti avevano censurato la sentenza di primo grado poiché ilTribunale non aveva tenuto conto delle doglianze svolte in relazione allanecessità che la declaratoria di inefficacia colpisse l’atto di disposizione deibeni del Trust e non il trust stesso e poiché era stato violato il disposto dicui all’art.1956 c.c. da parte della banca creditrice.La convenuta appellata costituitasi aveva eccepito l’inammissibilità exart.342 c.p.c. dell’impugnazione, insistendo nel rigetto dell’appello.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che i motivi di appello non eranostati proposti in aderenza al vaglio imposto dall’art.342 c.p.c. dichiaraval’inammissibilità del gravame, pur rilevando nel merito che l’unica censuraintelleggibile era infondata perché la costituzione del trust risultavacomunque successiva al sorgere del debito.Avverso tale pronuncia il Nappi e la Benedetto hanno proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società Banco BPM s.p.a.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo i ricorrenti denunziano Violazione o falsaapplicazione dell’art. 2901 cod.civ con riferimento all’art 360 cpc n 3»;ritengono che la domanda ex art 2901 c.c. doveva essere dichiarataNumero registro generale 22739/2024Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 15926/2026Data pubblicazione 23/05/2026inammissibile, perché diretta all’inefficacia del Trust e non dell’atto didonazione oggetto del Trust e che quindi la domanda principale della BPMnon è stata correttamente introdotta.Con il secondo motivo denunziano «Violazione o falsa applicazione dell’art. 1956 cod.civ con riferimento all’art 360 cpc n 3»; rilevano che laCorte di Appello di Milano riferisce che il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la madreCaputo Maria hanno rilasciato fideiussione per euro 150.000,00 a garanziadella [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza dell’importo dieuro 150.000, mentre nell’atto negoziale non viene indicato il rapporto dicredito garantito, ponendo il fideiussore nell’incertezza totale dei debitiassunti dal debitore principale ([OSCURATO:PERSONA]) nei confrontidella Banca BPM.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.Nell’impugnata sentenza risulta dichiarata l’inammissibilità dell’appelloperché «parte appellante non si è data cura di individuare i capi dellasentenza che ha inteso impugnare, articolando l’impugnazione in terminiaderenti al vaglio imposto dalla norma, giungendo poi a conclusionidistoniche rispetto alle premesse ove si chiede, conclusivamente, ereiteratamente in sede di precisazione delle conclusioni, la nullità delladomanda , nonché l’infondatezza per essere il trust precedente allaemissione dell’ordinanza di ingiunzione provvisoria, conclusioni che no nfanno altro che riproporre le conclusioni rese in primo grado e che nonsono conseguenziali all’articolazione argomentativa spesa in sede diappello».A fronte di questa statuizione i ricorrenti non propongono alcun motivo dispecifica contestazione di tale parte motiva della sentenza gravata e nonsi confrontano, quindi, con le ragioni poste a base della stessa, ma silimitano a richiamare le doglianze già svolte innanzi ai giudici di merito.Numero registro generale 22739/2024Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 15926/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ed allora si osserva che il motivo d’impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo èregolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chiesercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea. Ne consegue che- in quanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi,fornirne la rappresentazione - l’esercizio del diritto d’impugnazione di unadecisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltantoqualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica delladecisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali,debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e daesse non possono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti talerequisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento delloscopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosinella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata conl’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”.’ (Cass.n.9059/2025,Cass. n.7931/2013).Non ravvisandosi, dunque, alcuna critica alla statuizione di inammissibilitàdell’appello, preliminare all’ingresso di ogni ulteriore vaglio, non può darsiluogo neppure all’esame dei motivi di ricorso aventi oggetto nonprocessuale.Va ulteriormente osservato che le censure si basano su argomentazionisvolte dalla Corte territoriale ad abundantiam, sicché esse risultanocarenti d’interesse.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.Numero registro generale 22739/2024Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 15926/2026Data pubblicazione 23/05/2026I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somma ex art. 96, 3°co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della sommadi euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma l’11.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]