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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11087/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 09/01/2024 dal Tribunale di Bergamo pe due reati di furto aggravato (contestati ai capi A e B).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio rnotivazionale per non avere la Corte territoriale applicato il disposto dell'art. 162-ter cod. pen. in relazione al capo B) non sia consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna resa il 09/01/2024 dal Tribunale di Bergamo pe due reati di furto aggravato (contestati ai capi A e B). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio rnotivazionale per non avere la Corte territoriale applicato il disposto dell'art. 162-ter cod. pen. in relazione al capo B) non sia consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. appello); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 11087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris