CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 agosto 2025
Cassazione n. 32873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Como, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione in data 5 marzo 2026, ha riformato il provvedimento emesso in data 13 agosto 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con il quale era stato disposto: a) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il sequestro preventivo diretto o, in subordine, per equivalente, della somma di C 27.878.693,00 quale profittodel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis cod. pen., in relazione all'illecito amministrativo, dipendente da tale reato, previsto dagli artt. 5 e 24 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell'importo di C 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui al capo 7), fino a concorrenza della somma di C 580.191,47; c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il sequestro preventivo per equivalente in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 640-bis cod. pen. di cui al capo 6), fino a concorrenza dell'importo di C 13.939.346,50, previa deduzione delle somme già oggetto di sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché in relazione al reato di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 di cui ai capi 7) e 8), fino a concorrenza della somma di C 580.191,47 per il primo e fino a concorrenza della somma di C 607.909,50 per il secondo. 2. Secondo l'ipotesi di accusa, posta a fondamento dei sequestri, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui al capo 6) sarebbe stato consumato mediante l'ottenimento, mercé il cosiddetto "sconto in fattura" praticato dall'impresa esecutrice dei lavori [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in avanti "[OSCURATO:PERSONA]"), di fittizi crediti d'imposta del "Superbonus 110%" (introdotto dal d.l. 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 ), sull'assunto che tale agevolazione fiscale era stata richiesta in assenza dei relativi presupposti normativi, crediti che erano stati successivamente ceduti alle banche, mentre i reati di indebita compensazione di cui al capo 7), contestato sia alla [OSCURATO:PERSONA] e sia al [OSCURATO:PERSONA], e al capo 8), contestato al solo [OSCURATO:PERSONA], sarebbero stati consumati utilizzando in compensazione nelle dichiarazioni dei redditi parte dei suddetti crediti d'imposta non spettanti. Pronunciandosi sulle richieste di riesame presentate da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Como, con ordinanza del 14 novembre 2025, confermava il sequestro con riguardo alle somme corrispondenti ai crediti che erano stati indebitamente utilizzati in compensazione, pari a C 1.160.382,95 in relazione al reato di cui al 2capo 7) e all'importo di C 606.909,50, in relazione al reato di cui al capo 8), nonché con riguardo ai crediti ceduti agli istituti bancari, limitatamente al corrispettivo delle cessioni non coincidente con il valore nominale degli stessi crediti, senza specificarne l'importo. La Corte di Cassazione Seconda Sezione, con sentenza del 5 marzo 2026, ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame emessa il 14 novembre 2025 limitatamente alla mancata restituzione delle somme relative alle voci non indicate in dispositivo ritenute dallo stesso Tribunale non suscettibili di sequestro sulla base della considerazione che "se il credito non viene utilizzato, il danno è solo potenziale, con la conseguenza che la truffa può dirsi solo tentata e non consumata", dovendosi perciò stabilire l'esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario, non coincidente con il valore nominale del credito fittizio. 3. Il Tribunale di Como, in sede di rinvio, preso atto dei conteggi operati dai nuclei di [OSCURATO:PERSONA]Finanziaria della Guardia di Finanza di Como e Gorizia, tenuto conto dei contributi e rilievi dei consulenti tecnici della difesa, ha determinato l'importo del prezzo delle cessioni dei crediti - essendo l'importo dei sequestri relativi ai reato di indebita compensazione non oggetto della sentenza rescindente della Corte di Cassazione - sulla base della documentazione prodotta dalle banche cessionarie ed ha, per l'effetto, disposto il dissequestro, inteso come riduzione dell'importo globale confiscabile - come peraltro chiarito con una integrazione pervenuta nella Cancelleria della Corte di Cassazione - a favore degli aventi diritto dell'importo di euro 7.181.215,78. 4. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per nullità della prima ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame per effetto del successivo accertamento della mancata trasmissione degli atti posti a base del sequestro, in violazione dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. Lamenta la difesa del coindagato [OSCURATO:PERSONA] che nel corso del nuovo giudizio di riesame, seguito all'annullamento della Corte di Cassazione, si sarebbe appreso che non tutti gli atti posti a fondamento del sequestro erano stati messi a disposizione, tanto delle difese che del Tribunale del riesame, trattandosi di interi fascicoli (n. 137 fascicoli), che solo successivamente all'annullamento sono stati trasmessi al Tribunale perché ritenuti necessari a determinare gli importi delle cessioni dei crediti di imposta, frutto delle false asseverazioni relative all'esecuzione dei lavori attestate per stati di avanzamento (SAL) e al loro completamento alle scadenze previste dalla legge. 3Nel ricorso si censurano le argomentazioni con le quali il Tribunale ha respinto l'eccezione, perché sanata in forza del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen., evidenziando che nella materia cautelare la sopravvenienza di nuovi elementi è sempre suscettibile di valutazione essendo il giudicato cautelare subordinato alla condizione rebus sic stantíbus e che i limiti del devoluto correlato all'annullamento ha impedito di valorizzare detti elementi al di fuori del perimetro riferito alla determinazione dell'importo dei corrispettivi delle cessioni del credito di imposta. 4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza del termine perentorio entro il quale, a norma del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod.proc.pen. il Tribunale per il riesame ha assunto la propria decisione oltre la scadenza di giorni trenta dalla data di udienza e, quindi, anche dalla data di trasmissione degli atti. In subordine, si avanza richiesta di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale perché sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. ove interpretati nel senso che il termine perentorio previsto per il riesame in materia di misure cautelari personali nella fase del giudizio di rinvio dall'art. 311, comma 5-bis cod.proc.pen. non si applichi anche al giudizio di rinvio nel riesame di misura cautelare reale. In particolare, si rileva che il Tribunale di Como dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, ha fissato l'udienza camerale per il giorno 21 aprile 2026 ed ha riservato la decisione che è stata depositata unitamente alla motivazione in data 22 maggio 2025, quindi, ben oltre i dieci giorni dalla ricezione degli atti, essendo decorsi 31 giorni dalla data dell'udienza. Nel ricorso vengono illustrate le ragioni per le quali andrebbe ritenuto applicabile al giudizio di rinvio anche in materia cautelare reale la regola fissata dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. per il riesame delle misure cautelari personali, disposizione che stabilisce che il giudice del rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e che l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, prevedendo in caso di inosservanza di detti termini la perdita di efficacia della misura coercitiva. La legge 16 aprile 2015 n. 47, che ha introdotto detto comma, non ha modificato l'art. 324 cod. proc. pen., che al comma 7 richiama le disposizioni dell'art. 309, commi 9, 9-bis e 10, nè l'art. 325 che richiama le disposizioni dell'art. 311, commi 3, 4 e 5, ma non anche il comma 5-bis cod.proc.pen. e tale mancanza deve essere interpretata nel senso della superfluità di tale richiamo, essendo le norme in materia di misure cautelari personali applicabili in linea generale alla materia delle misure cautelari reali, dovendosi al contrario ritenere illegittima costituzionalmente la mancata previsione di un termine per la decisione del giudice in sede di rinvio nella materia cautelare reale, per il pregiudizio arrecato al 4patrimonio senza delimitazione di una durata della procedura, ed in violazione degli artt. 42, 111 e 117 cost.. A sostegno di questa interpretazione, costituzionalmente orientata, si richiama la decisione delle Sezioni Unite del 16/07/2020 n. 27104, che, con riferimento alla materia cautelare personale, hanno affermato il principio che nel giudizio di rinvio il procedimento di riesame si svolge secondo le stesse cadenze e sanzioni processuali previste dall'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con inizio della decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale. 4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto dell'obbligo di motivazione in merito all'esatto ammontare dell'ingiusto profitto acquisito da "[OSCURATO:PERSONA]" in relazione ai crediti ceduti agli istituti bancari come richiesto dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione. Secondo il ricorrente la sentenza di annullamento imponeva al giudice di rinvio di stabilire l'esatto importo del corrispettivo versato dal cessionario che andava individualizzato per singola cessione e non poteva essere calcolato applicando criteri presuntivi o stime approssimative. La ricorrente censura il computo operato dal Tribunale che ha applicato una riduzione percentuale rispetto al corrispettivo delle cessioni di credito, analizzando i crediti ritenuti in parte validi ed in parte fittizi, per compensare il valore nominale del credito da considerare asseverato da valide attestazioni rispetto alla quota di credito, invece, da ritenersi frutto della falsa asseverazione, con applicazione della corrispondente percentuale sul prezzo complessivo delle cessioni versato dalle banche cessionarie alla [OSCURATO:PERSONA], laddove avrebbe dovuto tenere conto che in mancanza della tracciabilità di parte dei crediti di imposta (per quelli fino a 30 aprile 2022 non era prevista l'assegnazione di un codice univoco di identificazione) era necessaria una verifica degli esatti importi riferiti alle singole cessioni dei crediti ritenuti fittizi. Andava, perciò, operata una verifica del prezzo delle singole cessioni di credito tenendo conto che il prezzo muta secondo il momento in cui è stata operata la cessione e secondo i diversi indici bancari, con conseguente approssimazione del criterio utilizzato dal Tribunale che presenta evidenti margini di errori. 4.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione alle posizioni creditorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere conteggiato nei relativi importi oggetto di sequestro valori di pratiche estranee ai capi di imputazione. 5In particolare rispetto a [OSCURATO:PERSONA] il credito di imposta di euro 307.381 considerato nel sequestro comprende operazioni riferite a diverse unità immobiliari mentre l'importo riferito ai crediti oggetto delle false asseverazioni è riconducibile ad uno solo dei S.a.l. agli atti, per l'importo di euro 110.239,56. Analogo discorso per la posizione creditoria riferita a [OSCURATO:PERSONA] dove sono state addizionate operazioni diverse tra loro per disciplina fiscale di riferimento (cc.dd. "ecobonus" e "superbonus") con conseguente errore nella determinazione del profitto relativo alla cessione dei relativi crediti. 4.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge per avere il Tribunale attratto nel vincolo del sequestro poste di credito mai tradotte in corrispettivo incassato dal primo cessionario e per avere rinunciato alla ricostruzione analitica e individuale del corrispettivo versato. Si ripropone la stessa questione evidenziando che la mancata di una tracciabilità fiscale per alcuni crediti è stata superata dal Tribunale sulla base di riferimenti al codice fiscale del contribuente, alla pratica bancaria e alla relativa documentazione negoziale, applicandosi presunzioni di coincidenza senza una verifica nello specifico delle n. 76 pratiche indicate dai consulenti di parte, in tal modo discostandosi dalla decisione rescindente che imponeva di stabilire l'importo esatto per ciascuna cessione e non applicare mere presunzioni. 4.6. Con il sesto e ultimo motivo deduce violazione del divieto di reformatío in peius in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere stato disposto un aumento dell'importo del credito con una variazione peggiorativa di 232 mila euro per effetto di un errore di calcolo del programma utilizzato. 5. Si deve dare atto che sono pervenuti motivi aggiunti proposti dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'errore in cui è incorso l'ordinanza impugnata nel non avere rideterminato gli importi del sequestro riferiti alle quote degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicate nel provvedimento genetico in misura pari alla metà dell'importo complessivo del profitto del reato di cui al capo 6) e che, quindi, in base allo stesso computo, per effetto della riduzione calcolata dal Tribunale ammonterebbe a euro 10.348.738,61, tenuto conto dell'applicazione che è stata fatta dei criteri di ripartizione del profitto nel caso di concorso nel reato con la sentenza delle Sez. U, Massini, n.13789/2025, in mancanza di elementi che consentano di stabilire il profitto da ciascuno concretamene conseguito. Si richiede, pertanto, che alla rettifica proceda la stessa Corte di cassazione ove non si ritenga di disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo aggiunto si insiste sulla dedotta inefficacia del provvedimento di sequestro per inosservanza del termine perentorio di dieci giorni 6dalla ricezione degli atti, con l'ulteriore argomento che quale che sia la natura del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. al comma 10 dell'art. 309 stesso codice, e pur aderendosi all'orientamento di legittimità che attribuisce a tale rinvio natura recettizia e non dinamica, con conseguente inapplicabilità del termine perentorio di trenta giorni introdotto dalla legge 47 del 2015 per il deposito dell'ordinanza motivata, trova senz'altro applicazione il termine perentorio di dieci giorni per la decisione dalla ricezione degli atti di cui al testo originario del comma 10 dell'art. 309 cod.proc.pen. richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen., che risulta pacificamente superato nel caso in esame essendo decorsi trentuno giorni dalla fissazione dell'udienza e, quindi, a maggiore ragione dalla ricezione degli atti nel caso in esame, dovendo applicarsi per le ragioni già esposte anche al giudizio di rinvio. 6. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per i motivi di seguito indicati. 6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. nella parte in cui, analogicamente applicati al giudizio di rinvio, prevedono un termine di giorni dieci per la decisione dalla ricezione degli atti a pena di inefficacia del provvedimento di applicazione della misura cautelare, ed in subordine solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 325 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede per il giudizio di rinvio un termine perentorio di dieci giorni per la decisione dalla ricezione degli atti a pena di inefficacia del decreto che ha applicato il sequestro, evidenziandosi la irragionevolezza di un sistema normativo che non preveda alcun termine per la decisione nel giudizio di rinvio in materia cautelare reale, considerato che anche per il ricorso in cassazione è previsto un termine di trenta giorni per la decisione dalla ricezione degli atti. Si argomenta che sebbene non trovi applicazione in materia cautelare reale la disposizione di cui al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen. relativamente alla modifica che ha disposto la previsione di un termine perentorio di giorni trenta anche per la inosservanza dei tempi entro i quali deve intervenire il deposito della decisione, resta valido il richiamo al termine perentorio di giorni dieci previsto dal comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. nel suo testo originario cui si deve intendere operato il rinvio ad opera dell'art. 324, comma 7 nella fase del riesame (si richiama sul punto la sentenza della Sez. 3, 5 dicembre 2025, n. 6747) e che deve trovare estensivamente applicazione anche nella fase del giudizio di rinvio in assenza di una disciplina specifica, come quella introdotta dal comma 5-bis dell'art. 311 cod.proc.pen. per le misure cautelari personali. 7La diversa interpretazione presenta profili di incostituzionalità per la rilevanza del bene del patrimonio che è tutelato dalla Costituzione e che resterebbe pregiudicato dall'assenza di un termine perentorio per la decisione nella fase del giudizio di rinvio, non essendo ragionevole che tale termine sia previsto solo per la fase del giudizio di riesame e non anche per la fase del giudizio di rinvio. 6.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 324, comma 3 e 627, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono la declaratoria di nullità del decreto di sequestro preventivo in ragione della mancata trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame, per avere dichiarato l'inammissibilità della questione sollevata e non avere dichiarato la nullità predetta. Si ripropone la stessa questione dell'omessa trasmissione degli atti posti a fondamento del sequestro preventivo al Tribunale per il riesame in riferimento alla prima ordinanza poi annullata dalla Cassazione, rispetto alla quale la difesa ha appreso di tale omissione solo in sede di giudizio di rinvio a seguito della trasmissione degli atti, costituiti da n. 137 fascicoli, ciascuno di centinaia di pagine, relativi alle singole commesse indispensabili per valutare il quantum del vincolo reale imposto. Si evidenzia, quindi, la tempestività dell'eccezione sollevata nel giudizio di rinvio da parte della difesa, essendone venuto a conoscenza solo dopo la trattazione del primo riesame. 6.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. perché il Tribunale di Como in qualità di giudice del rinvio, non si è adeguato alla sentenza rescindente nella parte in cui ha impiegato un criterio presuntivo e "spannometrico" per il calcolo del profitto e non ha individuato l'esatto importo del corrispettivo incassato dal cessionario, come aveva imposto la pronuncia di annullamento. Si ripetono le censure già esposte dall'altra ricorrente e si afferma che il giudice di rinvio era chiamato a svolgere una mera operazione algebrica di sommatoria dei corrispettivi delle cessioni dei crediti fittizi, che andavano specificati per singola cessione senza l'applicazione di criteri di calcolo presuntivo rapportato ad un dato medio ottenuto con parametri arbitrari che è cosa diversa dal dato quantitativo preciso e puntuale, richiesto dalla sentenza rescindente. 6.4. Con il quarto e ultimo motivo deduce violazione di legge nella parte in cui il Tribunale ha sottoposto a sequestro una componente di profitto di reato che non era stata oggetto di sequestro da parte del Giudice delle indagini preliminari violando il principio del divieto di reformatio in peius. Si osserva che nel capo di imputazione sub 6) sono richiamate una pluralità di truffe e per ciascuna di esse è stato individuato il profitto del reato per cui con riferimento alla truffa correlata alla cessione della posizione creditoria di [OSCURATO:PERSONA] non era 8stato individuato un profitto da sottoporre a sequestro con conseguente applicazione ex novo del vincolo cautelare per euro 232.020,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi da rigettare, in parte per infondatezza ed in parte per inammissibilità dei motivi dedotti. Le tematiche correlate con i motivi dedotti in punto di inosservanza dei termini processuali previsti per la fase del giudizio di rinvio in materia di riesame cautelare reale possono essere trattatg, congiuntamente, in ragione della sostanziale identità delle questioni dedotte con i rispettivi motivi di ricorso proposti dai due ricorrenti. 2. Partendo dalla prima questione relativa alla inosservanza del termine previsto per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente al tribunale per il riesame occorre subito mettere in evidenza come la pretesa dei ricorrenti di fare discendere da tale violazione la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro è da ritenersi infondata per ragioni che prescindono dagli argomenti dell'ordinanza impugnata, incentrati sulla regola fissata dall'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. che preclude la possibilità di rilevare nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute. o inammissibilità verificatesi nelle fasi antecedenti al giudizio rescindente e non considerate ai fini dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione. Si deve, infatti, necessariamente partire dalla valutazione del nodo centrale delle censure dedotte da entrambi i ricorrenti che muovono dalla tesi che vorrebbe /assimilare la disciplina processuale prevista per il riesame delle misure cautelari personali dagli artt. 309 e 311 cod. proc. pen. in tema di riesame e ricorso per cassazione nella materia delle ordinanze coercitive personali e quella prevista per il riesame delle misure cautelari reali dall'art. 324 e per il ricorso per cassazione dall'art. 325 del codice di procedura penale. Si tratta di una tematica che è stata affrontata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in ripetute occasioni, correlate temporalmente all'entrata in vigore delle riforme legislative che hanno apportato modifiche al testo originario degli artt. 309 e 311 cod. proc. pen. introducendo sanzioni processuali inizialmente non previste, dapprima con la legge 8 agosto 1995 n.332 e poi con la legge 16 aprile 2015, n.47, senza apportare corrispondenti modifiche agli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. Occorre premettere che l'intero impianto normativo delle impugnazioni cautelari distingue nettamente il procedimento relativo alle misure personali da 9quello riguardante le misure reali, prevedendo per i primi un sistema di garanzie rafforzate, giustificato dalla necessità di assicurare una tutela particolarmente intensa della libertà personale, bene primario protetto dall'art. 13 Cost. Tale distinzione si riflette anche nella disciplina dei termini processuali e delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza. Le Sezioni Unite hanno, infatti, ripetutamente affermato che, nel procedimento di riesame dei sequestri, il rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all'art. 309 cod. proc. pen. ha carattere statico e non dinam;co e non consente di estendere al sistema delle misure reali tutte le decadenze previste per le misure personali ed introdotte con novelle legislative dettate esclusivamente per le impugnazioni delle misure personali, le quali trovano giustificazione nella diversa natura degli interessi coinvolti. In particolare, è stato chiarito che nel procedimento di riesame del sequestro non trova applicazione la perdita di efficacia prevista per l'omessa o tardiva trasmissione degli atti contemplata dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., atteso che l'art. 324, comma 3, prevede un diverso termine, avente natura meramente ordinatoria. Va considerato che l'inefficacia della ordinanza genetica è prevista dalla disposizione di cui alla prima parte del comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. che richiama il comma 5 dello stesso articolo relativo alla trasmissione degli atti che fa riferimento alla decisione del tribunale del riesame in materia di misure personali e non si applica alle misure cautelari reali. Le sentenze delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 e n. 26268 del 2013, occupandosi degli effetti delle modifiche introdotte all'art. 309 dalla legge n. 332 del 1995/ hanno chiarito le ragioni per cui il rinvio del comma 7 del 324 al comma 10, riguarda solo il testo originario riferito al termine di dieci giorni per la decisione, perché il comma 7 opera un rinvio statico-recettizio e non dinamico, in ragione della diversa natura delle misure cautelari oggetto di impugnazione. Tale affermazione, come premesso, ha rappresentato esplicita conferma della concorde giurisprudenza che, anche in epoca immediatamente successiva alle interpolazioni operate sul testo dell'art. 309 cod. proc. pen. dalla legge n. 332 del 1995, aveva affrontato il problema della valenza del rinvio operato dal comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 del codice di rito, sostenendo che 4. modificivapportat;.tdalla legge predetta (e i conseguenti effetti caducatorl) fossero limitattal solo procedimento di riesame delle misure cautelari personali. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25932 del 29 maggio 2008 Ivanov, da un lato, hanno convalidato l'orientamento, sino ad allora seguito dalle Sezioni semplici, ribadendo che, in caso di inosservanza, da parte dell'autorità procedente, del termine di cinque giorni dalla richiesta di riesame per la trasmissione degli atti 10al tribunale, non ha luogo la perdita automatica di efficacia della misura cautelare reale; dall'altro lato, hanno voluto precisare più in generale che l'omessa o tardiva trasmissione di atti al tribunale del riesame non determina, di per sé e sempre, l'automatica caducazIone della misura, dovendosi, in ogni caso, sottoporre alla così detta "prova di resistenza" il provvedimento cautelare, in modo da apprezzare, al fini della sua adozione, il grado di rilevanza degli elementi non trasmessi o trasmessi intempestivamente, se posti a confronto con quelli già legittimamente acquisiti, i quali ben potrebbero essere, da soli, sufficienti a giustificare il mantenimento del vincolo. In particolare, già con la sentenza del 29 maggio 2008, n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto, le Sezioni unite avevano affermato che la perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte dell'autorità procedente, entro il quinto giorno dall'istanza, non essendo richiamato, nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., il comma quinto del precedente art. 309, che prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali. Successivamente f con la sentenza n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581, occupandosi sempre delle conseguenze dell'inosservanza del termine previsto per la trasmissione degli atti al tribunale per il riesame, hanno ulteriormente ribadito e chiarito che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine di un giorno ("entro il giorno successivo") indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria. Il termine perentorio di cinque giorni è stato, infatti, introdotto con una modifica legislativa dell'art. 309 cod. proc. pen. e precisamente con la legge 8 agosto 1995, n.332, attraverso la modifica del comma 10 che riguarda solo il riesame delle misure personali e non è richiamato dal rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in ragione della diversa natura delle misure reali, rispetto alle quali il legislatore non ha inteso sanzionare con decadenze l'inosservanza del più breve termine di un giorno, né estendere il termine perentorio di giorni cinque introdotto esclusivamente per il riesame delle misure cautelari personali, non reputando giustificata una assimilazione delle misure reali a quelle personali, sia per la diversità dei beni protetti e sia per la peculiarità della materia dei sequestri, che incidendo sul patrimonio e sulla complessa materia dei diritti reali e delle relative tutele, possono presentare profili più problematici da risolvere rispetto alle misure cautelari personali, con la conseguenza di reputare eccessiva la perdita di 11efficacia del sequestro - ed ancor meno giustificata la impossibilità di riadottarla, come previsto solo per le misure personali cui si riferiscono le eccezionali esigenze cautelari - in caso di inosservanza dei termini comunque brevi previsti per la decisione. Nella stessa prospettiva, le Sezioni Unite hanno altresì evidenziato che la riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, nel rafforzare il sistema delle garanzie temporali delle misure personali, non ha esteso tali innovazioni alle misure cautelari reali. Significativamente, il nuovo art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., che disciplina il giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di provvedimenti cautelari personali, non è stato richiamato dall'art. 325 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa disciplina non opera in materia di sequestro preventivo. Tale scelta legislativa non può essere superata mediante un'applicazione analogica. La previsione di termini assistiti dalla sanzione della perdita di efficacia della misura costituisce, infatti, disciplina eccezionale e derogatoria al regime ordinario del processo. Per consolidato principio, desumibile anche dall'art. 173 cod. proc. pen., i termini devono ritenersi stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; ne consegue che il carattere perentorio del termine e l'effetto caducatorio conseguente alla sua violazione non possono essere introdotti per via interpretativa in un settore nel quale il legislatore non ha inteso dettare una specifica previsione. [OSCURATO:PERSONA]. U. n. 18954 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Capasso, nell'occuparsi degli effetti indiretti determinati dalla riforma del riesame con la legge n. 47/2015 relativa alle misure cautelari personali, hanno messo in evidenza come l'unico termine perentorio per il riesame cautelare reale resta quello della decisione entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti e non quelli del comma 10 dell'art. 309 che richiama il termine di giorni cinque per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità che procede, perché non previsto per il riesame reale e perché neppure può trovare applicazione la sanzione che rende non rinnovabile la misura cautelare personale se non per eccezionali esigenze cautelari, né quello del comma 5-bis introdotto solo per il giudizio di rinvio nel riesame personale. Né può assumere rilievo il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giudizio di rinvio concernente le misure coercitive personali. La sentenza delle Sezioni Unite n. 27104 del 16/07/2020, Calella, Rv. 279533, richiamata dai ricorrenti, riguarda, infatti, un quadro normativo radicalmente diverso, nel quale il legislatore è intervenuto espressamente per 12prevedere termini perentori e specifiche conseguenze processuali a tutela della libertà personale anche nella fase del giudizio di rinvio, ma sempre ed esclusivamente per la materia delle misure coercitive personali. Con la citata sentenza n. 27104 del 2020 - intervenutel per risolvere la controversa questione della decorrenza del termine di dieci giorni per la decisione dalla trasmissione degli atti introdotto dal comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen. - è stato affermato il principio che nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza del tribunale del riesame che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento ha inizio nel momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale, da qui cominciando a decorrere l'articolata sequenza temporale di cui all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. con le relative sanzioni processuali in caso di sua inosservanza. È stato così possibile estendere i termini e le relative sanzioni previste dai commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. anche al giudizio di rinvio, per effetto dell'introduzione del termine perentorio previsto dal comma 5-bis, dovendosi ricollegare necessariamente la sua decorrenza iniziale non già al momento in cui gli atti pervengono in cassazione, ma dalla scadenza del termine di giorni cinque entro il quale gli atti devono essere trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente. Siffatta interpretazione delle cadenze processuali del giudizio di rinvio previste per le misure coercitive personali non consents6 di desumerne un principio generale di automatica trasposizione al procedimento cautelare reale, in mancanza di una espressa previsione di decadenze collegate alla loro inosservanza, atteso che il carattere perentorio di un termine può essere introdotto solo da una norma di legge espressa. Del resto, la giurisprudenza di legittimità formatasi proprio con riferimento al giudizio di rinvio prima della riforma che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 309 cit. aveva costantemente escluso che l'inosservanza dei termini previsti per il riesame potesse determinare l'inefficacia della misura cautelare personale nella successiva fase del giudizio di rinvio, rilevando come quest'ultimo rappresenti una sequenza procedimentale autonoma, successiva al vaglio già compiuto tanto dal tribunale quanto dalla Corte di cassazione, nella quale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, non opera alcuna previsione legislativa che commini la perdita di efficacia della misura. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. per la decisione del ricorso in cassazione, richiamato dall'art. 325, comma 3, cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione in materia di sequestri, non è un termine perentorio, cui la legge faccia discendere la perdita di efficacia della misura. 13Sicchè l'assenza di un termine perentorio per la fase del giudizio di rinvio è del tutto coerente con la mancata previsione di un termine perentorio per la fase del giudizio in cassazione. 3. La introduzione di un termine perentorio per il giudizio di rinvio in materia di misure cautelari personali non rappresenta perciò una necessità sul piano della coerenza del sistema, ma discende unicamente dalla finalità del legislatore di assicurare una tutela rafforzata agli interessi sottesi all'applicazione delle misure cautelari personali sotto il profilo della disciplina dei tempi della decisione e delle conseguenze della loro inosservanza. È stato osservato (cfr. Sez. U, Capasso, cit.) che tale ulteriore "stretta" anche sui tempi del giudice di rinvio che deve rendere la propria decisione in tema di misura coercitiva, non ha riguardato la procedura di riesame delle misure reali, posto che l'art. 311, comma 5-bis, non essendo richiamato, a differenza dei commi 3 e 4, dall'art. 325 cod. proc. pen. - cioè dalla norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse nelle procedure della impugnazione, nell'incidente cautelare reale - non opera in relazione a queste, rispetto alle quali l'unico termine perentorio è previsto solo per il deposito del dispositivo di decisione, termine che, al pari di quello solo ordinatorio per il deposito della ordinanza (rimasto fissato, per le decisioni del riesame reale, dall'art. 128 cod. proc. pen. come era già stato riconosciuto, peraltro in via generale, da giurisprudenza costante a partire da Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205256), è divenuto procrastinabile, in base al nuovo disposto del comma 9-bis dell'art. 309, nella stessa misura nella quale venga accolta la richiesta personale dell'imputato, di differimento della data di udienza per giustificati motivi. 4. Con tale pronuncia è stato messo in evidenza come il divieto di rinnovazione della misura dichiarata inefficace, previsto per il riesame di misure coercitive, sarebbe di difficile abbinamento alla materia delle misure ablative, per molte delle quali (ad esempio il sequestro probatorio; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente o il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992; o ancora, in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca) non sono nemmeno richieste specifiche esigenze cautelari e tantomeno, dunque, potrebbe pretendersi la motivazione su esigenze eccezionali. Pertanto/ è stato affermato il principio (vedi, Sez. U, Capasso, sopra richiamata), secondo cui nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni 14contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace. 5. In definitiva, poiché nell'ordinamento manca una disposizione che attribuisca carattere perentorio al termine entro il quale il giudice del rinvio debba decidere in materia di sequestro preventivo e poiché gli effetti decadenziali invocati dal ricorrente sono previsti esclusivamente per il procedimento cautelare personale, deve escludersi che il superamento del termine indicato possa determinare l'inefficacia della misura. La diversità di disciplina non contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché il legislatore ha regolato in modo differente situazioni oggettivamente non omogenee. La previsione di termini assistiti da sanzioni decadenziali nelle misure cautelari personali trova giustificazione nella peculiare rilevanza costituzionale della libertà individuale, bene primario tutelato dall'art. 13 Cost., mentre il sequestro preventivo incide sul patrimonio e non richiede pertanto l'adozione delle medesime garanzie rafforzate. L'argomento difensivo secondo cui il patrimonio resterebbe esposto ad una compressione indefinita non coglie nel segno. Anche nel giudizio di rinvio continuano, infatti, ad operare le ordinarie garanzie processuali. Le stesse pronunce che hanno escluso la perentorietà dei termini nel giudizio di rinvio hanno osservato che il procedimento non rimane privo di qualsiasi scansione temporale, continuando ad applicarsi le regole generali del procedimento camerale e quelle sul deposito dei provvedimenti (in particolare i termini previsti dagli artt. 127 e 128 cod. proc. pen.). 6. Deve rammentarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità, prima della introduzione del comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen., aveva costantemente escluso che al giudizio di rinvio in materia cautelare personale si applicassero i termini perentori previsti dall'art. 309, comma 9 e 10, cod. proc. pen. In particolare le Sez. U, n. 5 del 17/04/1996 avevano evidenziato come tale estensione sarebbe stato "in contrasto con il principio sancito dall'art. 173 cod. proc. pen. secondo cui "i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza solo 15nei casi previsti dalla legge" (conforme, vedi Sez. 5, n. 5473 del 02/12/1997, Sette M., Rv. 211043). Potendosi da ciò arguire che l'introduzione del comma 5-bis non ha costituito un intervento necessitato, imposto da ragioni sistematiche, ma è servito solo a introdurre una nuova sanzione decadenziale per contenere i tempi di definizione del giudizio nella specifica materia delle impugnazioni delle misure cautelari personali. In particolare, nel vigore della normativa previgente all'introduzione del comma 5-bis, era stato più volte ribadito che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione non fosse applicabile la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 cod.proc.pen., che prevede la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva se la decisione del Tribunale del riesame non interviene nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Si era, infatti, osservato che la norma è evidentemente dettata solo per la fase iniziale del procedimento di riesame, anche perché sarebbe apparsa incongrua l'esigenza dell'osservanza di prevedere un termine perentorio, dopo la fase di legittimità, caratterizzata dalla presenza di termini meramente ordinatori (Sez. 5, n. 5652 del 23/11/1999, dep. 2000, Rv. 215788; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264940). Ed era anche stato escluso che la mancanza di un termine perentorio per la fase del giudizio di rinvio potesse essere ritenuta sospetta di un vizio di legittimità costituzionale osservandosi che" nel giudizio di rinvio vi è già stato un primo vaglio del Tribunale e quello del giudice di legittimità senza che sia ancora emersa l'illegittimità del provvedimento impositivo della misura, sicchè l'urgenza di intervenire è meno pressante" e aggiungendosi che "l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 9, alla fase del rinvio dopo la sentenza della Corte di Cassazione non priva comunque il procedimento della sottoposizione a disposizioni che sanciscono scansioni temporali per la sua definizione, dal momento che restano valide la previsione dell'art. 127 cod. proc. pen., comma 1, secondo la quale l'effettuazione della notificazione dell'avviso dell'udienza di rinvio al difensore deve avvenire nel termine di almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza ed il termine di cinque giorni per il deposito del provvedimento stabilito dall'art.128 cod. proc. pen." 7. Alla stregua di tali considerazioni, anche la dedotta questione di legittimità costituzionale, prospettata dai ricorrenti è da ritenersi manifestamente infondata, giacché la differente disciplina del giudizio di rinvio in materia cautelare reale rispetto a quella concernente le misure personali trova ragionevole giustificazione nella diversa natura dei beni costituzionalmente tutelati, nella permanenza di 16adeguati meccanismi di controllo giurisdizionale e nel principio di tassatività delle cause di decadenza e di inefficacia della misura cautelare, che non possono essere introdotte in via interpretativa in assenza di una espressa previsione legislativa. Non è irragionevole che il legislatore abbia previsto termini perentori per la tutela della libertà personale e non per quella patrimoniale, apparendo all'opposto irragionevole sovrapporre i due regimi nonostante una scelta normativa chiaramente differenziata. Va ricordato che prima del richiamo al comma 5 dell'art. 311 cod. proc. pen. operato dalla novella del comma 3 dell'art. 325 cod. proc. pen., introdotta con la I. 23 giugno 2017, n.103, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, anche la trattazione dei ricorsi ex art. 325 cod. proc. pen. in materia di sequestri, seguiva le forme del rito camerale "non partecipato", non potendosi estendere l'osservanza delle forme del rito partecipato di cui all'art. 127 cod. proc. pen. in mancanza di una norma di legge espressa e non ravvisandosi alcuna illegittimità costituzionale di siffatta differente disciplina rispetto alle impugnazioni delle misure cautelari personali (Sez. 2, n. 6843 del 18/01/2017, Schettini, Rv. 269240). 8. L'assenza di una sanzione decadenziale nel giudizio di rinvio delle misure cautelari reali non integra una lacuna costituzionalmente rilevante, ma rappresenta una consapevole scelta normativa per la maggiore rilevanza della tutela della libertà personale, protetta come bene primario dall'art. 13 della Costituzione e dalle norme delle convenzioni internazionali che sanciscono il diritto di ogni persona sottoposta ad arresto o detenzione a ricorrere al giudice per ottenere, «entro brevi termini» (art. 5, comma 4, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) o «senza indugio» (art. 9, comma 4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici), una decisione sulla legalità della misura e sulla liberazione. D'altra parte le differenze di disciplina processuale e sostanziale delle misure cautelari personali e reali sono il portato del differente rilievo che il bene della libertà personale e quello del diritto di proprietà hanno nell'ordinamento, nazionale e sovranazionale. Né la diversità di disciplina si presta a censure di illegittimità costituzionale, atteso che il legislatore ha ragionevolmente differenziato situazioni non omogenee, riservando garanzie rafforzate alle misure incidenti sulla libertà personale e mantenendo, per le misure reali, un sistema comunque assistito da adeguati strumenti di controllo giurisdizionale. 9. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui, in assenza di una specifica disposizione normativa che ne preveda l'applicazione, l'inosservanza dei 17termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali non determina l'inefficacia del sequestro preventivo nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento dell'ordinanza emessa in materia cautelare reale. Il sistema processuale, infatti, considera da sempre non omogenee le due categorie di misure, differenziandole sotto molteplici aspetti sia sostanziali sia processuali, in ragione della diversa natura dei beni giuridici incisi. Mentre le misure coercitive incidono sulla libertà personale, bene primario oggetto della speciale tutela approntata dall'art. 13 Cost. e dalle corrispondenti garanzie sovranazionali, il sequestro preventivo ha ad oggetto il patrimonio e si colloca in un differente livello di protezione costituzionale. Coerentemente con tale diversità, il legislatore ha previsto per le misure personali un complesso sistema di garanzie acceleratrici e decadenziali che trova fondamento nell'esigenza di assicurare un immediato controllo giurisdizionale sulla compressione della libertà individuale. In questa prospettiva si collocano, tra l'altro, la previsione di termini massimi di durata della custodia cautelare, estranei alla disciplina dei sequestri preventivi, nonché la facoltà dell'interessato di rinunciare alla sospensione dei termini nel periodo feriale, facoltà che non trova corrispondente riconoscimento nell'ambito delle misure reali. La diversità di disciplina trova ulteriore giustificazione anche nei differenti presupposti applicativi delle misure cautelari personali e di quelle reali; per le prime è richiesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, unitamente alle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 cod. proc. pen.; per le seconde, invece, il controllo del giudice si incentra sul fumus commissi delicti, oltre che sul pericolo di dispersione del bene o di aggravamento delle conseguenze del reato o rispetto alle esigenze probatorie (a seconda della diversa tipologia del sequestro), senza che sia necessario un accertamento del medesimo grado di intensità indiziaria richiesto per la compressione della libertà personale. Tali differenze evidenziano come il legislatore abbia consapevolmente costruito due modelli cautelari autonomi, calibrando l'intensità delle garanzie processuali sulla diversa rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti. Alla medesima logica risponde la differente ampiezza del controllo demandato alla Corte di cassazione. In materia di misure personali il sindacato di legittimità si estende ai vizi della motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; in materia di sequestro preventivo, invece, il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, con conseguente esclusione del controllo sulla mera illogicità della motivazione. 18Anche tale scelta normativa conferma come il legislatore abbia ritenuto non assimilabili le due tipologie di misure, predisponendo per quelle incidenti sulla libertà personale un apparato di garanzie più intenso rispetto a quello previsto per i vincoli di natura patrimoniale. 10. In tale contesto sistematico, la mancata estensione al giudizio di rinvio in materia cautelare reale dei termini perentori e degli effetti caducatori previsti per le misure personali non costituisce una lacuna irragionevole, ma rappresenta una coerente espressione della scelta legislativa di riservare le più incisive garanzie acceleratrici alle sole ipotesi in cui è in gioco il bene supremo della libertà personale. Ne consegue che la diversità di disciplina denunciata dal ricorrente trova adeguata giustificazione nella non comparabilità delle situazioni poste a confronto e non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 42 o 111 Cost. Ne consegue l'infondatezza della dedotta eccezione di inefficacia della misura e, per l'effetto, il rigetto di tutti i motivi di ricorso con i quali si invoca tale conclusione. 11. Prima di concludere il tema delle dedotte nullità/inefficacia del sequestro per inosservanza dei termini previsti per la trasmissione degli atti, si impone un'ulteriore riflessione, che avvalora ulteriormente la ritenuta infondatezza delle censure dei ricorrenti. Come correttamente osservato dal Tribunale, la trasmissione completa degli atti è avvenuta nella fase del giudizio di rinvio, in ragione delle ulteriori questioni dedotte con riferimento alla determinazione dell'importo del profitto del reato. Nella fase del primo giudizio di riesame non erano state poste censure rispetto all'inadeguatezza degli atti trasmessi a supporto dei presupposti del fumus sotto il profilo della fondatezza delle ipotesi di reato poste a fondamento del provvedimento di sequestro. La disposta trasmissione integrale di tutti gli atti che sono stati ritenuti indispensabili per determinare e giustificare il computo preciso dell'importo del profitto di reato assoggettabile a confisca, avrebbe imposto alla difesa l'onere di precisare attraverso la c.d. prova di resistenza le ragioni per le quali gli atti trasmessi per la prima fase del giudizio di riesame non potessero essere ritenuti sufficienti a fondare il fumus dei reati per i quali è intervenuto il sequestro a prescindere dalla determinazione dell'importo che è stato ampiamente approfondito nella fase del giudizio di rinvio. A tale riguardo solo in una nota del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nota 2 a pag. 7 del ricorso) è stato evidenziato a titolo esemplificativo - evidentemente non sufficiente - che la produzione documentale integrativa messa a disposizione delle 19difese e del Tribunale per il riesame solo nella fase del giudizio di rinvio avrebbe consentito di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa in relazione alle diverse discipline del superbonus 100% e dell'ecobonus. Una tale generica affermazione, che non si confronta minimamente con la falsa asseverazione relativa all'accertamento del mancato completamento delle opere edilizie alle scadenze di legge, non consente di ritenere integrata la prova di resistenza cui è subordinata, peraltro solo nella sola materia del riesame cautelare delle misure coercitive personali - come sopra esposto - la sanzione dell'inefficacia per omessa trasmissione integrale degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente. 12. In ogni caso, fermo restando quanto osservato in relazione alla assenza di sanzioni nel caso di inosservanza del termine di trasmissione degli atti nel riesame in materia cautelare reale, come anche sulla assenza di sanzione EM1Wnel caso di inosservanza del termine di dieci giorni del deposito della decisione dalla trasmissione degli atti nella fase del giudizio di rinvio, appare opportuno ricordare che proprio le caratteristiche del giudicato cautelare, sempre subordinato alla condizione rebus sic stantibus, non impediscono alle difese di valorizzare gli elementi di fatto ipoteticamente desumibili dalla documentazione integrativa disvelatasi nella fase del giudizio di rinvio, formulando le proprie richieste davanti al pubblico ministero procedente, cui competono, nella fase delle indagini preliminari, le decisioni di revoca del sequestro preventivo, a norma dell'art. 321 cod. proc. pen., salve la competenza a decidere del giudice delle indagini preliminari in caso di parere difforme del pubblico ministero rispetto alla richiesta di revoca dell'interessato e le ulteriori forme di impugnazione previste dall'art. 322-bis cod. proc. pen. dinanzi al tribunale distrettuale. 13. Questa ultima riflessione consente di introdurre le ragioni della ravvisata manifesta infondatezza e inammissibilità dei residui motivi dei due distinti ricorsi che, adducendo le medesime censure, possono essere sottoposti, come già fatto per le censure di ordine processuale, ad una disamina congiunta. Innanzitutto, occorre premettere che, nella fase cautelare, la determinazione del profitto confiscabile è inevitabilmente condizionata dallo stato degli accertamenti e dal materiale conoscitivo disponibile al momento dell'adozione della misura. L'apprezzamento richiesto al giudice del riesame si colloca, infatti, nella fase delle indagini preliminari, nella quale il quadro fattuale è prevalentemente costruito sulle risultanze investigative raccolte dal pubblico ministero e dalla polizia 20giudiziaria e non può ancora giovarsi della completezza istruttoria propria del dibattimento. È soltanto nella successiva fase del giudizio, attraverso il pieno dispiegarsi del contraddittorio tra le parti e l'eventuale acquisizione di ulteriori elementi probatori anche su impulso della difesa, che l'accertamento può raggiungere quel livello di completezza e approfondimento necessario per una definitiva ricostruzione dei fatti e per una più puntuale determinazione dell'effettivo profitto del reato. Ne consegue che il controllo demandato al giudice cautelare non può essere sovrapposto a quello proprio del giudice di merito, dovendo esso limitarsi a verificare, sulla base degli elementi allo stato disponibili, la ragionevole sostenibilità dell'ipotesi accusatoria e la non manifesta arbitrarietà dei criteri utilizzati per la quantificazione del profitto, senza pretendere quel grado di certezza e di precisione ricostruttiva che costituisce, invece, il risultato dell'accertamento conclusivo demandato al giudizio. Tale limite assume particolare rilievo nelle vicende, come quella in esame, caratterizzate da operazioni economiche complesse e da articolati flussi di crediti d'imposta, rispetto ai quali la ricostruzione analitica dei singoli corrispettivi, delle cessioni e delle reciproche compensazioni può richiedere verifiche tecniche e contabili incompatibili con la struttura e le finalità dell'incidente cautelare, tanto più ove si consideri che il tribunale del riesame non dispone di autonomi poteri istruttori o peritali e deve operare sulla base della documentazione acquisita dalle parti. Dalla ricostruzione operata dagli inquirenti emerge infatti che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva acquisito, mediante il meccanismo dello "sconto in fattura", una massa di crediti d'imposta riconducibile a circa 137 committenti, per un valore complessivo superiore a 27 milioni di euro, successivamente in parte ceduta a istituti bancari e in parte utilizzata in compensazione fiscale. In tale contesto, la sentenza rescindente aveva richiesto al giudice del rinvio di individuare il profitto correlato alle cessioni dei crediti d'imposta ritenuti fittizi, identificandolo non nel valore nominale dei crediti stessi, ma nel corrispettivo effettivamente percepito a seguito della loro monetizzazione presso gli istituti di credito. È proprio la peculiare struttura delle operazioni oggetto di contestazione a spiegare le problematicità evidenziate dai ricorrenti. Come rilevato dal Tribunale, infatti, le cessioni non risultano generalmente effettuate con riferimento a singoli crediti isolatamente considerati, ma hanno riguardato masse di crediti cedute unitariamente agli istituti bancari, all'interno 21delle quali convivono crediti ritenuti integralmente fittizi e crediti ritenuti, almeno in parte, legittimamente maturati. In tale situazione, la pretesa difensiva di ricondurre con assoluta precisione una determinata quota del corrispettivo bancario a ciascun singolo credito oggetto di contestazione postula verifiche tecniche e ricostruzioni contabili di elevata complessità, difficilmente compatibili con la fisiologia dell'incidente cautelare. Del resto, il Tribunale del riesame non dispone di autonomi poteri istruttori né può procedere ad accertamenti peritali finalizzati alla ricostruzione analitica del profitto, dovendo operare sulla base della documentazione acquisita e delle contrapposte allegazioni delle parti. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in materia di impugnazioni cautelari reali, il giudice del riesame non è titolare di poteri istruttori e non può sostituire al giudizio sommario richiesto in tale sede un'indagine tecnica approfondita riservata alle successive fasi del procedimento. Ne consegue che le censure dei ricorrenti, pur evidenziando possibili margini di approssimazione nella ricostruzione del profitto, finiscono per sollecitare una verifica analitica e definitiva della correttezza dei criteri di calcolo adottati, verifica che appartiene al giudizio di merito e non alla sede cautelare, nella quale è sufficiente che la quantificazione risulti sorretta da una base fattuale non manifestamente arbitraria e coerente con gli elementi disponibili allo stato degli atti. 14. La sentenza rescindente ha condiviso l'impostazione seguita dal Tribunale secondo cui il profitto del delitto di truffa aggravata va individuato non già nel valore nominale dei crediti fiscali ritenuti inesistenti, bensì nell'effettivo vantaggio economico conseguito dagli indagati attraverso la loro monetizzazione. In tale prospettiva il profitto viene a coincidere, da un lato, con l'importo dei crediti concretamente utilizzati in compensazione e, dall'altro, con il corrispettivo effettivamente percepito a seguito della cessione dei crediti agli istituti bancari. Tale impostazione presuppone che il danno per l'Amministrazione e il correlato arricchimento dell'agente si realizzino soltanto quando il credito fiscale venga effettivamente trasformato in utilità economica, mediante compensazione o cessione, e non per il solo fatto della sua iscrizione nel cassetto fiscale. Muovendo da tale premessa, il giudice del rinvio era chiamato a rideterminare il profitto confiscabile sulla base della documentazione disponibile, tenendo conto della particolare struttura delle operazioni contestate. In tale contesto, pretendere una perfetta riconduzione di ogni quota del corrispettivo versato dagli istituti di credito a ciascun singolo credito 22successivamente ritenuto inesistente significa postulare un livello di accertamento incompatibile con la natura del giudizio cautelare. Lo stesso Tribunale, confrontandosi con le consulenze difensive e con la documentazione bancaria acquisita, ha proceduto a una ricostruzione che, pur inevitabilmente approssimativa sotto alcuni profili, risulta fondata su criteri oggettivi e verificabili, idonei a fornire una ragionevole stima del profitto allo stato degli atti. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il tribunale del riesame non dispone di autonomi poteri istruttori né può procedere ad accertamenti peritali finalizzati alla definitiva verifica della correttezza dei calcoli prospettati dalle parti; esso è chiamato unicamente a verificare che la quantificazione del profitto non sia arbitraria e trovi adeguato riscontro nella documentazione disponibile, restando ogni più approfondita verifica demandata alla successiva fase del giudizio (Sez. 3, n. 37195 del 09/10/2025, Lanzani, Rv. 288699; Sez. 6, n. 53834 del 26/10/2017, Tibi, Rv. 271575). 15. Le doglianze prospettate dai ricorrenti con riferimento alle posizioni dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'evidenziare un errore di diritto o una manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, mirano piuttosto a ottenere una nuova e più penetrante rivalutazione del materiale tecnico-contabile acquisito, incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità e con la natura sommaria dell'accertamento cautelare, che resta necessariamente fondato sul quadro conoscitivo disponibile nella fase delle indagini e suscettibile di ulteriori sviluppi ed approfondimenti nel corso del giudizio di merito. Invero, le contestazioni concernenti le posizioni dei singoli committenti e la riferibilità agli stessi delle asseverazioni ritenute mendaci postulano un accertamento pieno circa la veridicità degli stati di avanzamento dei lavori, l'effettiva esecuzione degli interventi edilizi alle date dichiarate, la corretta maturazione dei crediti fiscali e, più in generale, la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Si tratta di verifiche che esulano dall'oggetto proprio dell'incidente cautelare e che richiedono l'approfondimento istruttorio tipico della fase dibattimentale. 16. Va inoltre considerato che il profitto oggetto del sequestro è correlato a un'ipotesi di truffa aggravata rispetto alla quale, in sede cautelare, è sufficiente la verifica della sussistenza del fumus commissi delicti. La misura reale non presuppone, pertanto, un accertamento definitivo della falsità delle singole asseverazioni né della responsabilità degli indagati, ma soltanto una valutazione 23prognostica della ragionevole sostenibilità dell'impostazione accusatoria sulla base degli elementi disponibili allo stato delle indagini. Proprio sotto tale profilo le deduzioni difensive si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale investigativo, diretta a sostenere che talune posizioni creditorie dovrebbero essere escluse dal computo perché riferibili, in tutto o in parte, a interventi legittimamente agevolabili. Si tratta, tuttavia, di rilievi che non evidenziano errori immediatamente percepibili o illogicità manifeste del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, ma postulano una diversa valutazione delle risultanze documentali e delle consulenze tecniche acquisite, valutazione che appartiene al giudizio di merito e non può essere svolta nella presente sede. 17. La riduzione del profitto globale è stata, peraltro, determinata proprio dall'applicazione del criterio percentuale seguito dal Tribunale, una volta presi in considerazione i rilievi difensivi relativi a taluni crediti oggetto di cessioni in blocco. In tali ipotesi, infatti, non risultava operato, nella documentazione bancaria, uno scorporo analitico tra la quota di credito ritenuta fittizia e quella reputata non fittizia; il Tribunale ha, quindi, proceduto a una ripartizione proporzionale del corrispettivo complessivamente incassato, così da espungere dal profitto sequestrabile la parte riferibile ai crediti non contestati come fittizi. Deve, infine, ribadirsi che, in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Non è, pertanto, consentito sollecitare una rivalutazione del compendio indiziario o delle conclusioni raggiunte dal giudice del riesame in ordine alla maggiore o minore attendibilità delle contrapposte ricostruzioni tecniche, trattandosi di apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di questa Corte. 18. Anche l'ultimo motivo dedotto da entrambi i ricorrenti relativo alla dedotta / violazione del divieto di reformatio in peiusf è manifestamente infondato. La censura muove dall'erroneo presupposto che il Tribunale abbia introdotto, in sede di rinvio, una nuova componente di profitto, con conseguente aggravamento della posizione degli indagati. In realtà, la voce relativa alla posizione [OSCURATO:PERSONA] (indicata al n. 59 della tabella dei crediti allegata all'ordinanza genetica) era già compresa tra i crediti ritenuti fittizi e considerati nel provvedimento genetico, ma non era stata correttamente valorizzata nel computo complessivo per un mero errore materiale di calcolo, dovuto al malfunzionamento del foglio elettronico utilizzato per l'elaborazione dei dati. 24La rettifica, sollecitata anche dai rilievi della consulenza tecnica di parte, non ha comportato l'inserimento di un credito nuovo né l'estensione del vincolo cautelare a un profitto ulteriore, ma soltanto la corretta inclusione, nel calcolo globale, di un credito già oggetto della originaria contestazione e già ricompreso tra quelli reputati fittizi. La correzione ha riguardato esclusivamente la modalità di quantificazione di tale profitto nel computo complessivo dell'importo globale del profitto assoggettabile a confisca. Ne consegue che il Tribunale del riesame non ha disposto un nuovo sequestro in senso peggiorativo, ma ha confermato il sequestro già disposto dal Giudice per le indagini preliminari anche in relazione al credito [OSCURATO:PERSONA], uno dei crediti riferiti ai committenti delle opere edilizie che, secondo l'imputazione cautelare, avevano conseguito il beneficio del superbonus in modo fraudolento. 19. La diversa indicazione quantitativa è stata il risultato delle operazioni di addizione algebrica rinnovate in sede di rinvio, nel rispetto dell'oggetto originario del vincolo. La rideterminazione operata dal Tribunale, lungi dal determinare un aggravamento del sequestro, ha condotto alla riduzione dell'importo complessivo del profitto sequestrabile, passato da euro 27.878.693,00 a circa euro 20 milioni, con una diminuzione pari a euro 7.181.215,78. Tale esito esclude in radice la configurabilità di una reformatio in peius, non essendosi verificato alcun incremento dell'importo globale sottoposto a sequestro. È parimenti inammissibile, in questa sede, la richiesta di rettificazione degli importi riferiti alle quote attribuite ai due indagati, trattandosi di profilo che, ove ritenuto riconducibile a un errore materiale, deve essere fatto valere dinanzi al giudice che ha emesso il provvedimento. In ogni caso, la riduzione del profitto complessivo del reato di cui al capo 6) comporta logicamente la corrispondente riduzione degli importi ripartiti tra i due imputati, entrambi amministratori della [OSCURATO:PERSONA], senza necessità di un intervento correttivo della Corte di cassazione sul punto. — L- ) 20. All'infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. R P.Q.M