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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40654/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03ZKJNA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art.455 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinenti a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di reato impossibile, si esauriscono in generici assunti, versati in fatto e reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 03/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03ZKJNA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art.455 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinenti a pretesi vizi motivazionali e violazioni di legge in punto di reato impossibile, si esauriscono in generici assunti, versati in fatto e reiterativi di doglianze già esaminate dalla Corte di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/202
Sentenza Cassazione n. 40654/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris